Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1233/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 297/2024 del Tribunale di Rimini.

Giustizia amministrativa202600226

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 297/2024 del Tribunale di Rimini, munito di esecutorietà

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Rimini. Il decreto era munito del provvedimento di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c., emanato il 22 novembre 2024, ed era stato notificato al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente. L'amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo accertata la perdurante inadempienza dell'amministrazione rispetto a un titolo esecutivo civile efficace. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione al decreto ingiuntivo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo le spese legali liquidate dal giudice ordinario, ove non pagate, nonché quelle del giudizio di ottemperanza. In caso di ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato commissario ad acta, individuandolo nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario da questi delegato, con facoltà di subdelega, affinché provveda in sostituzione dell'amministrazione entro i successivi sessanta giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 600 euro oltre accessori e alla restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del titolo e di adottare le misure necessarie a garantirla.

  • art. 647 c.p.c.

    Il decreto ingiuntivo munito del decreto di esecutorietà costituisce titolo esecutivo idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti di una pubblica amministrazione che non dia esecuzione a un decreto ingiuntivo munito di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c., previa notificazione del titolo e decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione contro le amministrazioni pubbliche.
  • Accertata la perdurante inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di un titolo esecutivo civile efficace, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione e agli organi competenti di adempiere entro un termine determinato, disponendo la detrazione delle somme eventualmente già corrisposte.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in via sostitutiva su istanza della parte qualora l'amministrazione non adempia entro il termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.