Cassazione Civile, Ordinanza n. 06168/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente ha proposto ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c. contro l'ordinanza della Cassazione che, in un precedente giudizio, aveva accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e cassato con rinvio la decisione favorevole alla contribuente in una lite relativa ad avviso di liquidazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale su compravendita di immobile destinato a prima casa. Nel ricorso per revocazione ha dedotto un errore di percezione della Corte, sostenendo che il precedente ricorso per cassazione dell'Agenzia sarebbe stato inammissibile per mancata valida e tempestiva notificazione: la prima notifica sarebbe stata priva di avviso di ricevimento e la seconda sarebbe risultata infruttuosa per irreperibilità del destinatario; ha inoltre sostenuto la tardività del ricorso perché proposto oltre il termine lungo. In prossimità dell'udienza, la ricorrente ha anche chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio, avendo aderito a una definizione agevolata della lite e avendo pagato la prima rata, con impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi oggetto della definizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la domanda di definizione della lite pendente, con pagamento della prima rata e richiesta di estinzione del giudizio, dimostrasse una sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso. In base a tale sopravvenuto difetto di interesse, ha escluso la prosecuzione del giudizio di revocazione. Ha inoltre compensato le spese del giudizio di legittimità e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, richiamando il principio secondo cui la sanzione prevista dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 opera per l'inammissibilità originaria dell'impugnazione e non per quella sopravvenuta.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
Consente il ricorso per revocazione delle decisioni della Corte di cassazione nei casi previsti dalla legge.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stato invocato come causa di revocazione per errore di fatto/di percezione nel precedente giudizio di cassazione.
art. 1, comma 236, L. n. 197/2022
La dichiarazione di adesione alla definizione della lite comporta l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi oggetto della definizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Il raddoppio del contributo unificato non si applica all'inammissibilità sopravvenuta, come nel caso di difetto sopravvenuto di interesse o rinuncia all'impugnazione.
art. 1, comma 3, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986
Nel precedente giudizio riguardava il beneficio prima casa negato dall'Ufficio per asserita lusuosità dell'immobile.
art. 6 d.m. 2/8/1969
Nel merito della lite tributaria precedente era richiamato per l'esclusione di determinate superfici dal computo dell'immobile lusso.
Massime di principio
- Quando il ricorrente manifesta adesione a una definizione agevolata della lite e chiede la rinuncia ai giudizi pendenti relativi ai medesimi carichi, viene meno l'interesse a coltivare il giudizio di impugnazione, con conseguente inammissibilità sopravvenuta.
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso impedisce la prosecuzione del giudizio anche se l'impugnazione era originariamente ammissibile.
- Il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 è collegato all'inammissibilità originaria dell'impugnazione e non si applica quando l'inammissibilità dipende da una causa sopravvenuta, come il sopravvenuto difetto di interesse.
- Nel giudizio di revocazione contro una decisione della Cassazione, la verifica dell'interesse attuale alla decisione resta condizione necessaria per la prosecuzione del processo.
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