L.R. Piemonte 17/2004
"Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 )".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Piemonte n. 17/2004 modifica la l.r. 1/2000 sul trasporto pubblico locale, rafforzando le regole su consorzio metropolitano di Torino, gare e contratti di servizio, tariffe, infrastrutture e regime transitorio. Introduce anche una spesa per l’avvio del consorzio e proroga al 31 dicembre 2005 il termine del periodo transitorio, con efficacia dalla pubblicazione.
Modifiche alla disciplina piemontese del trasporto pubblico locale
Modifiche alla disciplina del trasporto pubblico locale in Piemonte
La legge interviene sulla l.r. Piemonte 4 gennaio 2000, n. 1, aggiornando l’assetto organizzativo, le modalità di affidamento dei servizi, il regime tariffario e alcune disposizioni finanziarie. Le modifiche riguardano in particolare l’area metropolitana di Torino, il consorzio degli enti aderenti e la fase transitoria del settore.
Area di conurbazione e competenze della Giunta regionale
Le modifiche alle aree di conurbazione già individuate secondo le modalità previste dalla disciplina previgente sono definite dalla Giunta regionale, previa intesa con la provincia e con i comuni interessati. In questo modo la delimitazione dell’ambito metropolitano diventa oggetto di un procedimento concertato con gli enti territoriali coinvolti.
Consorzio metropolitano e gestione delle funzioni di trasporto
Il consorzio opera, salvo quanto stabilito per la nuova disciplina delle infrastrutture, come soggetto che gestisce tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico degli enti aderenti nell’ambito metropolitano. In particolare cura:
- la programmazione unitaria e integrata della mobilità e dei trasporti;
- l’attuazione della programmazione;
- l’amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza degli enti aderenti.
Per i servizi extraurbani su gomma attribuiti al consorzio, la legge distingue tra quelli svolti prevalentemente fuori e quelli svolti prevalentemente dentro l’area della conurbazione di Torino. I primi devono essere appaltati separatamente dai secondi. I servizi svolti prevalentemente nell’area possono essere suddivisi in più lotti quando ciò sia utile per garantire economicità, efficienza e qualità. Si considerano prevalentemente svolti nell’area i servizi la cui produzione chilometrica annua sia effettuata per almeno due terzi all’interno dell’area stessa.
Società pubbliche per le infrastrutture regionali
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, può promuovere la costituzione di una o più società pubbliche ai sensi della normativa sugli enti locali. A tali società può essere conferita la proprietà o la gestione di:
- infrastrutture ferroviarie;
- metropolitane;
- tranviarie;
- impianti fissi di trasporto;
- telecomunicazioni funzionali all’esercizio del trasporto.
La legge consente anche il conferimento unitario di proprietà e gestione.
Affidamento dei servizi, gare e requisiti dei soggetti affidatari
Gli enti che stipulano gli accordi di programma per il trasporto pubblico locale stipulano i contratti di servizio con i soggetti aggiudicatari o affidatari, a seguito di gare ad evidenza pubblica o di altra forma di affidamento consentita dalla normativa nazionale vigente. I soggetti devono possedere i requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale richiesti per l’abilitazione all’autotrasporto di viaggiatori su strada.
Quando l’affidamento avviene tramite gara, l’aggiudicazione segue il criterio indicato dalla normativa speciale richiamata dalla legge regionale, con applicazione delle relative procedure e delle ulteriori prescrizioni richiamate dalla disciplina statale del 1997.
Divieti di partecipazione alle gare e disciplina transitoria
Non possono partecipare alle gare, in coerenza con la normativa nazionale, le società che in Italia o all’estero gestiscono servizi pubblici locali mediante affidamento diretto, procedura non ad evidenza pubblica o relativi rinnovi. Il divieto si estende:
- alle società controllate o collegate;
- alle controllanti;
- alle società controllate o collegate con queste ultime.
Sono esclusi anche i gestori delle infrastrutture ferroviarie, metropolitane, tranviarie e, più in generale, di impianti fissi di trasporto e telecomunicazioni funzionali al trasporto.
Questo divieto opera dalla scadenza del periodo transitorio previsto dalla disciplina regionale, salvo il caso delle prime gare aventi a oggetto i servizi già forniti dalle società partecipanti. La Giunta regionale può inoltre prevedere criteri di gradualità nella scelta della modalità di conferimento del servizio.
Tariffe e revisione tariffaria
Le regole per l’eventuale revisione delle tariffe del trasporto pubblico locale devono essere previste nei contratti di assegnazione dei servizi. Le tariffe dei servizi sono indicate nei contratti di servizio, in coerenza con tali criteri.
Risorse economiche e risparmi da gara
L’eventuale risparmio ottenuto con appalti aggiudicati secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa resta nella disponibilità della provincia, del comune o della comunità montana che lo ha conseguito, con vincolo di destinazione alla funzione di trasporto pubblico.
Il consorzio metropolitano è autorizzato a destinare fino al 2 per cento delle risorse assegnate per i servizi di trasporto pubblico locale a copertura degli oneri derivanti dall’esercizio delle funzioni delegate.
Periodo transitorio, proroghe e differimento del termine
La legge interviene sul periodo transitorio del settore del trasporto pubblico locale e differisce il termine previsto dalla disciplina originaria al 31 dicembre 2005, o comunque alla data di conclusione del periodo transitorio prevista dalla normativa nazionale in materia. I contratti di servizio già in essere possono essere prorogati o rinnovati sino al 31 dicembre 2005 o per l’intero periodo transitorio concedibile ai sensi della disciplina richiamata.
Disposizioni finanziarie
Per l’anno 2004 la Giunta regionale è autorizzata ad assegnare 1.250.000 euro per le spese di funzionamento del consorzio nella fase di avvio. È inoltre autorizzata ad assegnare, a titolo di anticipazione e nei limiti previsti dalla legge, le risorse necessarie per le spese di funzionamento del consorzio. Gli oneri sono coperti con le disponibilità del bilancio regionale indicate dalla legge.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
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