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Legge

L.R. Piemonte 16/2004

"Trasferimento di funzioni alle province in materia di trasporti eccezionali, di competizioni sportive su strada e di regolamentazione della circolazione stradale".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 16/2004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Piemonte trasferisce alle province il rilascio delle autorizzazioni per veicoli e trasporti eccezionali, macchine agricole e operatrici eccezionali, nonché per gare su strada di competenza regionale, e disciplina la regolamentazione della circolazione sulla rete del demanio regionale. Prevede criteri di rilascio, riparto dell’indennizzo per usura strade, oneri a carico dei richiedenti e abrogazioni di precedenti leggi regionali.

Trasferimento alle province di funzioni su trasporti eccezionali, gare su strada e circolazione stradale regionale

Trasferimento di funzioni in materia di trasporti eccezionali e gare su strada

La legge disciplina, per la Regione Piemonte, il trasferimento alle province di funzioni amministrative regionali in materia di autorizzazioni per trasporti eccezionali, macchine eccezionali, competizioni sportive e regolazione della circolazione sulla rete stradale del demanio regionale. Il provvedimento ridefinisce anche alcuni profili economici e procedurali connessi al rilascio delle autorizzazioni.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda tre gruppi di attività:

  • il rilascio di autorizzazioni su strade regionali, provinciali e comunali per veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità, nonché per macchine agricole eccezionali e macchine operatrici eccezionali;
  • il rilascio di autorizzazioni per gare con autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e per gare atletiche, ciclistiche, con animali o con veicoli a trazione animale;
  • la regolamentazione della circolazione sulla rete stradale del demanio regionale.

Funzioni trasferite alle province

Alle province sono trasferite le funzioni regionali relative a:

  • autorizzazioni alla circolazione di veicoli e trasporti eccezionali sull’intera rete viaria regionale, provinciale e comunale;
  • autorizzazioni alla circolazione di macchine agricole e operatrici eccezionali sulla medesima rete viaria;
  • regolamentazione della circolazione sulla rete stradale del demanio regionale.

In sostanza, la competenza operativa viene accentrata a livello provinciale per le fattispecie indicate, pur restando ferma la disciplina del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione.

Rilascio delle autorizzazioni per trasporti e veicoli eccezionali

Le autorizzazioni sono rilasciate previa intesa con le altre province interessate e nel rispetto delle procedure del regolamento di esecuzione del codice della strada. La competenza varia in base al tipo di percorso:

  • per i casi in cui non sia possibile stabilire itinerari prefissati, l’autorizzazione è rilasciata dalla provincia in cui ha sede principale l’impresa richiedente;
  • per i casi in cui l’itinerario sia noto, l’autorizzazione è rilasciata dalla provincia in cui ha origine il transito.

In entrambi i casi l’autorizzazione vale su tutto il territorio regionale, ma solo entro i limiti e le condizioni espressamente fissati nel titolo autorizzatorio.

Se l’impresa richiedente ha sede fuori dal Piemonte, oppure se il transito ha origine fuori regione, la competenza spetta alla provincia che per prima è interessata dal percorso del veicolo o del trasporto eccezionale.

Autorizzazioni per competizioni sportive su strada

Per le gare con autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e per le gare atletiche, ciclistiche, con animali o con veicoli a trazione animale, il rilascio dell’autorizzazione di competenza regionale è trasferito alle province.

L’autorizzazione è rilasciata dalla provincia in cui ha luogo la partenza della gara, previa intesa con le altre province interessate, secondo le procedure previste dall’articolo 9 del codice della strada.

Indennizzo per usura delle strade

Per le strade regionali, l’indennizzo dovuto ai sensi del regolamento di esecuzione del codice della strada e versato alla provincia che rilascia l’autorizzazione è interamente trattenuto dalla provincia stessa.

Le province stabiliscono poi i criteri per ripartire e trasferire le somme percepite a titolo di indennizzo agli enti proprietari delle strade, salvo il caso delle strade regionali per cui opera la regola del trattenimento integrale da parte della provincia che ha rilasciato il titolo.

Oneri a carico dei richiedenti

Comuni e province possono porre a carico dei soggetti richiedenti le autorizzazioni i costi relativi a:

  • sopralluoghi;
  • accertamento dell’agibilità del percorso;
  • spese di istruzione della pratica amministrativa.

Per esercitare tale facoltà, gli enti locali devono adottare una specifica regolamentazione, restando comunque fermo quanto previsto dal codice della strada.

Esercizio effettivo delle funzioni

L’effettivo esercizio delle funzioni conferite agli enti locali è subordinato a un provvedimento della Giunta regionale, adottato previo parere della Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali.

Il provvedimento regionale deve intervenire a seguito dell’individuazione delle risorse necessarie per svolgere le funzioni trasferite.

Abrogazioni

Sono abrogate le precedenti leggi regionali del 1985 e del 1994 che disciplinavano la delega alle province in materia di autorizzazioni per trasporti e veicoli eccezionali su strade provinciali e comunali.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

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