L.R. Piemonte 20/2004
"Modifiche e integrazioni alla legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo studio universitario), modificata dalla legge regionale 7 dicembre 2000, n. 58 ".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Piemonte n. 20/2004 aggiorna la disciplina del diritto allo studio universitario: amplia i destinatari, ridefinisce requisiti e criteri per le borse di studio, introduce borse per mobilità internazionale e una nuova modalità di erogazione su conto corrente. Le nuove modalità operative si applicano dall’anno accademico successivo alle convenzioni con gli istituti bancari convenzionati; fino ad allora resta ferma la disciplina previgente.
Modifiche al diritto allo studio universitario in Piemonte e disciplina delle borse di studio
Modifiche al diritto allo studio universitario in Piemonte
La legge regionale interviene sulla legge regionale 18 marzo 1992, n. 16, come già modificata, per aggiornare la disciplina del diritto allo studio universitario in Piemonte. Le novità riguardano i soggetti ammessi ai benefici, le borse di studio, le borse per la mobilità internazionale e le modalità di erogazione.
Ambito di applicazione e soggetti coinvolti
La Regione collabora con Università, istituti di istruzione secondaria di secondo grado e istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale per realizzare le finalità del diritto allo studio. Viene inoltre chiarito che gli studenti stranieri non appartenenti all’Unione europea accedono ai servizi e agli interventi per il diritto allo studio a parità di trattamento con gli studenti italiani, secondo la normativa statale richiamata.
Borse di studio: destinatari e requisiti
Possono richiedere la borsa di studio:
- gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea universitari;
- gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione obbligatori per l’esercizio della professione;
- gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca che non beneficiano della borsa ministeriale prevista dalla normativa richiamata;
- gli studenti iscritti ad anni successivi al primo che non abbiano già beneficiato in precedenza della borsa.
Per ottenere e mantenere il beneficio occorrono i requisiti economici previsti dalla normativa nazionale recepita dalla disciplina regionale e i requisiti di merito fissati dalla Giunta regionale secondo i criteri statali di valutazione. Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, i requisiti di merito devono essere soddisfatti entro i termini fissati dalla normativa nazionale e regionale.
Durata e mantenimento del beneficio
Agli studenti risultati idonei è garantita l’assegnazione della borsa per l’intera durata del corso legale di studi, purché permangano i requisiti economici e siano rispettati i requisiti di merito. Per gli studenti già ammessi in anni successivi al primo, la domanda è possibile solo se al momento della presentazione sussistono i requisiti economici e quelli di merito richiesti.
Importo, riparto delle risorse e modalità di erogazione
La Giunta regionale, su conforme parere della Commissione consiliare competente, determina i criteri generali dei bandi e fissa annualmente:
- l’importo della borsa, differenziato in base alle condizioni soggettive ed economiche di studenti e famiglie;
- lo stanziamento complessivo per le borse;
- la quota destinata agli idonei del primo anno e a quelli degli anni successivi al primo che non abbiano beneficiato della borsa nell’anno precedente.
La borsa è erogata tramite versamento su un conto corrente intestato allo studente, aperto presso istituti bancari o altri soggetti convenzionati con l’Amministrazione regionale. Gli studenti vincitori ottengono un’apertura di credito pari all’importo della borsa e possono prelevare quote mensili secondo quanto stabilito nelle convenzioni regionali.
Per il primo anno, verificato il requisito di merito, viene accreditato l’intero importo. Per gli anni successivi al primo, l’erogazione avviene quadrimestralmente in base ai crediti acquisiti nel quadrimestre. Lo studente può prelevare fino alla concorrenza delle somme accreditate, con compensazione di eventuali anticipazioni.
Premio finale, incompatibilità e restituzioni
Agli studenti che hanno mantenuto la borsa per l’intero corso legale di studi e conseguono il titolo con votazione non inferiore a 99/110 può essere attribuito un premio finale, commisurato all’importo della borsa e al voto finale.
Se lo studente del primo anno non raggiunge il requisito di merito richiesto per l’erogazione definitiva, deve restituire l’eventuale importo già prelevato. Le borse non sono cumulabili con analoghi benefici di altre istituzioni pubbliche o private, salva la facoltà di opzione dell’interessato.
Borse per la mobilità internazionale
La Regione sostiene la partecipazione degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, ai programmi di mobilità internazionale promossi dagli atenei piemontesi, mediante borse di studio integrative rispetto a quelle ordinarie.
Il beneficio è subordinato a queste condizioni:
- lo studente deve essere beneficiario di borsa nell’anno accademico in cui partecipa al programma;
- il periodo di studio o tirocinio all’estero deve essere riconosciuto ai fini dei crediti del corso di studi.
La Giunta regionale, su conforme parere della Commissione consiliare competente, stabilisce i criteri di assegnazione, lo stanziamento complessivo e l’importo della borsa, modulato in base alla durata della permanenza all’estero e all’ammontare di eventuali finanziamenti UE o di altri accordi bilaterali, anche non comunitari. L’erogazione avviene con le modalità previste per l’accredito su conto corrente dello studente.
Disposizioni finanziarie e coordinamento normativo
La legge interviene anche sulla disciplina dei compiti della Giunta regionale in materia di criteri e modalità applicative e sopprime un richiamo ai contributi previsti dalla legge statale del 1951 nell’articolato della legge regionale originaria.
Regime transitorio e decorrenza effettiva
Le nuove modalità di erogazione delle borse di studio previste dalla riforma si applicano a partire dall’anno accademico successivo alla sottoscrizione delle convenzioni con gli istituti convenzionati, e comunque compatibilmente con le scadenze per la pubblicazione dei bandi da parte dell’Ente competente. Fino a quel momento continua ad applicarsi la disciplina previgente della legge regionale n. 16/1992, come già modificata dalla legge regionale n. 58/2000.
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