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Sentenza

Sentenza n. 2378/2026 - Catania, Sezione 1

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 3387/2025 resa da questo Tar nelle date 5-26.11.2025, notificata il 26.11.2025, passata in giudicato per la declaratoria di nullità della nota prot. n.0229156 del 23.12.2025 nonché della nota MI-123-U-UTGC-6-2025-23374 del 16.12.2025, entrambe conosciute il 23 dicembre 2025.

Giustizia amministrativa202600346

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: note della Questura di Catania e del Ministero dell’Interno che hanno negato l’ostensione di dati e documenti nonostante il giudicato favorevole sull’accesso

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 3387/2025, con la quale era stato accertato il suo diritto di accesso a dati e documenti relativi a presunti controlli eseguiti nei suoi confronti, comprese le schede o i rapporti redatti dalle forze di polizia, le targhe delle autovetture interessate e gli estremi delle persone fermate o indagate insieme a lui. La precedente sentenza aveva escluso soltanto i dati che l’amministrazione avesse ritenuto, con motivazione concreta e specifica, pregiudizievoli per determinate operazioni di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità. L’amministrazione, con le note impugnate, ha negato integralmente l’ostensione richiamando in modo generale procedimenti penali, segreto istruttorio, operazioni di prevenzione e repressione della criminalità e l’art. 10, comma 3, della legge n. 121/1981. Il ricorrente ha dedotto che tali note fossero elusive del giudicato, poiché non indicavano specificamente quali dati dovessero essere esclusi né esponevano un concreto pregiudizio derivante dall’ostensione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha ritenuto che le eventuali ragioni ostative all’accesso avrebbero dovuto essere dedotte nel giudizio di cognizione definito dalla sentenza passata in giudicato, nel quale l’amministrazione si era costituita con una memoria di mera forma, e non potessero essere introdotte per la prima volta nella fase di ottemperanza. Il giudizio in materia di accesso è stato qualificato come giudizio sul rapporto, diretto ad accertare la sussistenza del diritto all’accesso, sicché il relativo contenuto si era ormai cristallizzato nel giudicato. Le note amministrative sono state ritenute stereotipate, perché si limitavano a richiamare disposizioni e categorie generali già valutate dal giudice della cognizione, senza indicare elementi specifici e concreti idonei a giustificare l’esclusione dei dati. Il TAR ha inoltre escluso che il rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica fosse dimostrato, rilevando che l’accesso era stato richiesto per finalità probatorie e riguardava circostanze già conosciute e direttamente percepite dal ricorrente. Le note sono state quindi dichiarate nulle per elusione del giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 4, lett. b), c.p.a.; all’amministrazione è stato ordinato di ostendere i dati e documenti richiesti, nella parte di pertinenza e interesse del ricorrente, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza. È stato nominato quale commissario ad acta il Prefetto di Enna, con facoltà di delega, per il caso di ulteriore inerzia. È stata respinta la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenuta manifestamente iniqua in ragione della peculiarità della questione. Le amministrazioni sono state condannate al pagamento di euro 1.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il testo richiama l’art. 114 c.p.a. quale base del giudizio di ottemperanza.

    La disposizione disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di adottare le misure necessarie a dare esecuzione al giudicato, inclusa la nomina di un commissario ad acta e la valutazione della domanda di astreinte.

  • art. 112, comma 4, lett. b), c.p.a.

    Le note impugnate devono dichiararsi nulle ex art. 112, comma 4, lett. b) c.p.a.

    Sono nulli gli atti adottati in violazione o elusione del giudicato; il giudice ha applicato tale previsione alle note che hanno sostanzialmente negato l’accesso senza rispettare il contenuto conformativo della precedente sentenza.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Deve essere respinta la domanda di condanna dell’amministrazione al pagamento delle c.d. astreintes.

    La misura coercitiva pecuniaria può essere negata quando, in relazione alle peculiarità concrete della controversia, risulti manifestamente iniqua.

  • art. 10, comma 3, legge 1 aprile 1981, n. 121

    L’amministrazione statale intimata si è costituita in giudizio rilevando che tali dati non sono ostensibili ex art. 10, comma 3, legge 1 aprile 1981, n. 121.

    Il richiamo alla disposizione non è stato ritenuto sufficiente a giustificare il diniego, poiché l’amministrazione avrebbe dovuto indicare in modo specifico e concreto il pregiudizio arrecato all’ordine e alla sicurezza pubblica o alle attività di prevenzione e repressione della criminalità.

  • art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La parcella andrà presentata, a pena di decadenza, ex art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico.

    La disposizione è richiamata per il termine entro il quale il commissario ad acta deve presentare l’istanza documentata per la liquidazione del compenso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione non può introdurre per la prima volta ragioni ostative all’adempimento del giudicato che avrebbe dovuto dedurre nel precedente giudizio di cognizione, salvo che tali ragioni siano espressamente lasciate impregiudicate dal giudicato stesso.
  • Il giudizio in materia di accesso è un giudizio sul rapporto e non un mero giudizio impugnatorio: una volta accertato il diritto di accesso, l’amministrazione deve conformarsi al contenuto della decisione e può escludere singoli dati soltanto nei limiti e secondo le condizioni specificamente stabilite dal giudicato.
  • Un diniego di accesso fondato su richiami generici a segreto istruttorio, procedimenti penali, ordine pubblico o prevenzione della criminalità è elusivo del giudicato quando non individua gli specifici dati sottratti all’ostensione né dimostra, con motivazione concreta, il pregiudizio derivante dalla loro comunicazione.
  • Il pregiudizio per l’ordine e la sicurezza pubblica non può essere meramente astratto o ipotetico; la sua prospettazione deve essere concreta e riferita ai dati o documenti dei quali si nega l’ostensione.
  • In caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione dell’ordine di ostensione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compito di provvedere in sostituzione dell’amministrazione entro un termine ulteriore.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaNullità del provvedimentoDifetto di motivazioneEffetto conformativo e riedizione del potere

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