Sentenza n. 584/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, pubblicata il 27 dicembre 2023 e non notificata (il gravame è stato espressamente proposto per il caso in cui si ritenesse che la pronuncia di inammissibilità contenuta in sentenza, legata all’assenza di lesività della diffida e messa in mora impugnata con il ricorso introduttivo, sia fondata anche sul riconoscimento della natura meramente ricognitiva della stessa di obblighi già scaturenti dalla sentenza n. -OMISSIS- del medesimo TAR Sicilia, Catania).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Catania, che aveva dichiarato inammissibili il ricorso e i motivi aggiunti contro la diffida ministeriale e gli atti del procedimento di bonifica della Rada di Augusta
Esito
Favorevole al resistente (ministero e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato la sentenza del TAR, sostenendo che la pronuncia di inammissibilità, nella parte in cui qualificava la diffida ministeriale come meramente ricognitiva di obblighi preesistenti, potesse implicare il riconoscimento dell'esistenza di obblighi di bonifica già accertati a suo carico dalla precedente sentenza del TAR. Deduceva che tale precedente pronuncia non aveva accertato con efficacia di giudicato la responsabilità delle società coinsediate per la contaminazione della Rada di Augusta e che l'Amministrazione non aveva svolto un'istruttoria volta a individuare il responsabile della contaminazione. Riproponeva inoltre, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.a., i motivi del ricorso introduttivo non esaminati in primo grado. Il Ministero eccepiva preliminarmente il difetto di interesse all'appello, poiché la sentenza impugnata era una pronuncia di rito e non conteneva statuizioni di merito sfavorevoli alla società.
La decisione
Il CGARS ha dichiarato l'appello inammissibile per difetto di interesse. Ha interpretato la sentenza del TAR nel suo complesso, in coerenza con il dispositivo, rilevando che il TAR aveva usato l'espressione secondo cui la diffida era ricognitiva di obblighi che l'Amministrazione "assume come preesistenti", senza affermare che tali obblighi fossero effettivamente preesistenti, accertati dalla precedente sentenza o ritenuti tali dal giudice. La sentenza di primo grado si era arrestata al rito, ritenendo la diffida priva di immediata lesività e non autonomamente impugnabile, senza accertare l'esistenza dell'obbligo di bonifica né la responsabilità della società per la contaminazione. Un accertamento, anche implicito, sulla fondatezza della pretesa ministeriale sarebbe stato logicamente incompatibile con la declaratoria di inammissibilità. Poiché la motivazione non produceva alcun effetto preclusivo e la società conservava integralmente le proprie difese per l'eventuale impugnazione del provvedimento finale di bonifica, mancava un'utilità concreta, personale e attuale derivante dall'appello. Il Collegio non ha esaminato i motivi di merito né quelli riproposti ex art. 101, comma 2, c.p.a. Ha precisato che il giudicato di rito non preclude futuri giudizi sull'esistenza, titolarità ed estensione degli obblighi di bonifica, né sulla responsabilità delle società coinsediate. Spese integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
interesse personale, attuale e concreto
L'interesse a impugnare deve consistere in un'utilità concreta, personale e attuale; non è sufficiente il timore di un possibile uso pregiudizievole della motivazione della sentenza.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Consente il rinvio esterno alle norme del codice di procedura civile, tra cui l'art. 100 c.p.c. in materia di interesse ad agire e a impugnare.
art. 101, comma 2, c.p.a.
La riproposizione dei motivi non esaminati in primo grado presuppone l'ammissibilità dell'appello; una volta esclusa quest'ultima, i motivi non possono essere esaminati.
art. 2909 c.c.
Il giudicato formatosi su una pronuncia di rito non produce efficacia preclusiva sulle questioni di merito non esaminate.
Massime di principio
- L'impugnazione di una sentenza di rito richiede un interesse concreto, personale e attuale; il mero timore che una motivazione possa essere strumentalmente utilizzata in futuro non è sufficiente quando il dispositivo non arreca una soccombenza effettiva e la motivazione non contiene accertamenti pregiudizievoli.
- La motivazione di una pronuncia giurisdizionale deve essere interpretata complessivamente e in coerenza con il dispositivo: l'espressione secondo cui l'Amministrazione assume come preesistenti determinati obblighi registra la posizione dell'Amministrazione, ma non equivale a un accertamento giudiziale della loro effettiva esistenza.
- Una declaratoria di inammissibilità per difetto di lesività dell'atto impugnato è logicamente incompatibile con un accertamento, esplicito o implicito, sulla fondatezza sostanziale della pretesa amministrativa sottostante.
- Il giudicato formatosi su una pronuncia di rito non preclude il successivo giudizio di merito sulle questioni non esaminate, nel quale le parti possono dedurre integralmente le proprie difese.
- La riproposizione dei motivi non esaminati in primo grado ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.a. presuppone un appello ammissibile e non impone al giudice di esaminarli quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile per difetto di interesse.
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