Sentenza n. 8246/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) del provvedimento del GSE del 19 novembre 2019, prot. n. GSE/P20190070924, con il quale il Gestore ha comunicato, con riferimento a 16 richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici (c.d. RVC), “la decadenza dal diritto all'ottenimento degli incentivi derivanti dal meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica, nonché il recupero di quanto già erogato”, nella parte in cui dispone la decadenza dal diritto agli incentivi anche in riferimento alla RVC n. 0050816065216R1406; 2) della nota di avvio del procedimento prot. n. GSE/P20180048636 del 6 giugno 2018; 3) nonché di qualsiasi atto antecedente, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto, inclusa la comunicazione di sospensione del procedimento e richiesta integrazioni del GSE prot. GSE/P20190017721 del 29 marzo 2019; nonché, ove necessario, per 4) dichiarare che le istruttorie delle RVC presentate da Meral e oggetto di controllo siano riunite dal GSE e quindi ordinare al medesimo di esaminare congiuntamente i progetti di efficientamento ivi contemplati. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MERAL S.P.A. l’8/7/2020: del provvedimento del GSE del 17 marzo 2020, prot. n. GSE/P20200010806 con il quale il Gestore ha richiesto la restituzione “di n. 2.022 TEE (1.737 di Tipo II, 285 di Tipo II), indebitamente percepiti nel periodo 2013 – 2018, per un importo complessivo pari a euro 361.118,66” anche in riferimento alla RVC n. 0050816065216R1406; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MERAL S.P.A. il 2/12/2020: 1) del provvedimento del GSE del 19 novembre 2019, prot. n. GSE/P20190070924, con il quale il Gestore ha comunicato, con riferimento a 16 richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici (c.d. RVC), “la decadenza dal diritto all'ottenimento degli incentivi derivanti dal meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica, nonché il recupero di quanto già erogato”, nella parte in cui dispone la decadenza dal diritto agli incentivi anche in riferimento alla RVC n. 0050816065216R1406; 2) della nota di avvio del procedimento prot. n. GSE/P20180048636 del 6 giugno 2018; 3) del provvedimento del GSE del 17 marzo 2020, prot. n. GSE/P20200010806, con il quale il Gestore ha richiesto la restituzione “di n. 2.022 TEE (1.737 di Tipo II, 285 di Tipo II), indebitamente percepiti nel periodo 2013 – 2018, per un importo complessivo pari a euro 361.118,66” anche in riferimento alla RVC n. 0050816065216R1406, impugnato con motivi aggiunti del 30 giugno 2020; 4) nonché di qualsiasi atto antecedente, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto; nonché per sentire accertare la nullità o comunque per ottenere l'annullamento 5) dei “chiarimenti operativi” resi dal GSE e pubblicati sul suo sito internet il 17 marzo 2017; 6) della FAQ “Chiarimenti sulle schede standard 3T, 5T, 6T, 7T, 20T”, pubblicati anch'essi sul sito del GSE il 20 marzo 2017; e ove necessario, 7) disporre che le istruttorie delle RVC presentate da Meral e oggetto di controllo siano riunite dal GSE e quindi ordinare al medesimo di esaminare congiuntamente i progetti di efficientamento ivi contemplati. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Meral S.p.A. il 1/12/2021: per l'annullamento 1) del provvedimento di GSE dell'8 settembre 2021, prot. n. GSE/P20210022759, avente ad oggetto “istanza di applicazione dell'art. 56 del d.l. 76/2020 in merito al provvedimento di decadenza dal diritto di ottenimento degli incentivi prot. GSE/P20190070924 del 19 novembre 2019. Comunicazione di esito”, nella parte in cui introduce nuovi motivi di decadenza della RVC 1406; 2) del provvedimento del GSE del 19 novembre 2019, prot. n. GSE/P20190070924, con il quale il Gestore ha comunicato, con riferimento a 16 richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici (c.d. RVC), “la decadenza dal diritto all'ottenimento degli incentivi derivanti dal meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica, nonché il recupero di quanto già erogato”, nella parte in cui dispone la decadenza dal diritto agli incentivi anche in riferimento alla RVC n. 0050816065216R1406; 3) della nota di avvio del procedimento prot. n. GSE/P20180048636 del 6 giugno 2018; 4) del provvedimento del GSE del 17 marzo 2020, prot. n. GSE/P20200010806, con il quale il Gestore ha richiesto la restituzione “di n. 2.022 TEE (1.737 di Tipo II, 285 di Tipo II), indebitamente percepiti nel periodo 2013 – 2018, per un importo complessivo pari a euro 361.118,66” anche in riferimento alla RVC n. 0050816065216R1406; 5) della Guida operativa approvata con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 ottobre 2019; 6) della FAQ ai Chiarimenti operativi del 2017 “È possibile cumulare i certificati bianchi con altri incentivi?” pubblicata sul suo sito internet del GSE il 20 marzo 2017; 7) nonché di qualsiasi atto antecedente, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto; e ove necessario, 8) disporre che le istruttorie delle RVC presentate da Meral e oggetto di controllo siano riunite dal GSE e quindi ordinare al medesimo di esaminare congiuntamente i progetti di efficientamento ivi contemplati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi relativi a una richiesta di verifica e certificazione dei risparmi energetici, recupero di Titoli di Efficienza Energetica e somme già erogate, nonché successivi atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (gestore degli incentivi)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento del GSE del 19 novembre 2019, nella parte relativa alla RVC n. 0050816065216R1406, con cui era stata dichiarata la decadenza dal diritto agli incentivi derivanti dal meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica e disposto il recupero di quanto già erogato. Sono stati impugnati anche l'avvio del procedimento, gli atti istruttori e connessi, il provvedimento del 17 marzo 2020 con cui il GSE ha richiesto la restituzione di 2.022 TEE per un importo complessivo di euro 361.118,66, i chiarimenti operativi e le FAQ pubblicati dal GSE nel 2017, la Guida operativa approvata nel 2019 e il provvedimento dell'8 settembre 2021 relativo all'istanza di riesame ai sensi dell'art. 56, comma 8, d.l. 76/2020. La società aveva inoltre chiesto, ove necessario, la riunione delle istruttorie relative alle diverse RVC e l'esame congiunto dei progetti di efficientamento. Il testo non espone il contenuto specifico dei motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito a seguito della rinuncia al ricorso e ai motivi aggiunti.
La decisione
La società ricorrente ha depositato una rinuncia al ricorso e ai motivi aggiunti, ritualmente notificata ai sensi dell'art. 84, comma 3, c.p.a. La rinuncia è intervenuta dopo che il GSE aveva adottato un successivo provvedimento di rigetto dell'istanza di riesame ex art. 56, comma 8, d.l. 76/2020, provvedimento che, secondo quanto rilevato dal TAR, sostituiva integralmente quello impugnato con il ricorso introduttivo. Il Collegio ha quindi dato atto dell'elisione dell'interesse alla definizione della causa e ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, senza esaminare il merito delle censure. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle sopravvenienze che avevano indotto la rinuncia.
Norme richiamate
art. 84, comma 3, c.p.a.
atto ritualmente notificato ai sensi dell’art. 84, comma 3, c.p.a.
La rinuncia al ricorso, ritualmente notificata, ha consentito al giudice di dichiarare l'estinzione del giudizio.
art. 56, comma 8, d.l. 76/2020
istanza di riesame ex art. 56, co. 8, d.l. 76/2020
Il successivo provvedimento adottato dal GSE in sede di riesame ha sostituito integralmente il provvedimento originariamente impugnato, determinando il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.
art. 35, comma 2, lett. c, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento tra le disposizioni processuali applicabili; la decisione concreta è stata adottata per effetto della rinuncia e ha dichiarato estinto il giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso e ai motivi aggiunti, quando sia ritualmente notificata ai sensi dell'art. 84, comma 3, c.p.a., consente al giudice di dichiarare estinto il giudizio senza esaminare le censure di merito.
- Quando un successivo provvedimento amministrativo sostituisce integralmente l'atto impugnato, viene meno l'interesse alla definizione della controversia relativa all'atto originario; se il ricorrente rinuncia al giudizio, il processo deve essere dichiarato estinto.
- La sopravvenienza di un nuovo provvedimento amministrativo sostitutivo può giustificare la compensazione delle spese quando essa abbia indotto il ricorrente a rinunciare al giudizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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