Cassazione Civile, Sentenza n. 17645/2024 del 26/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Gedifa impugna in Cassazione la sentenza della CTR Toscana che aveva confermato la pronuncia della CTP di Grosseto, chiedendo che fosse revisionata l'imposizione tributaria collegata all'avviso di liquidazione relativo alla sentenza civile n. 859/2011. La società propone cinque motivi: carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine all'applicazione della registrazione al 3% rispetto alla tassa fissa; violazione delle norme sulla registrazione a tassa fissa (DPR 131/1986 e tariffa allegata); errata qualificazione dell'importo ("ristoro" vs "risarcimento") e conseguente errato regime IVA/Registro; violazioni relative all'istituto dell'autotutela e alla sospensione del carico a ruolo; e mancata considerazione del principio del legittimo affidamento.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per la preliminare ragione che la società contribuente non aveva impugnato in appello la sentenza di primo grado che la aveva sfavorevolmente colpita; tale pronuncia è quindi divenuta definitiva nei suoi confronti. La Corte richiama la regola secondo cui le obbligazioni solidali costituiscono rapporti distinti e possono essere azionati separatamente, per cui il mancato impugnare da parte di un coobbligato determina il definitivo passaggio in giudicato per quel soggetto. Perciò tutte le censure sostanziali restano assorbite. Gedifa è condannata alle spese del grado in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro 4.000,00 oltre spese prenotate a debito; la sentenza dà atto anche degli adempimenti relativi al contributo unificato previsti dall'art.13 d.P.R. 115/2002 come modificato.
Norme richiamate
Costituzione, art. 111 sesto comma
Invocata dalla ricorrente per dedurre vizio di motivazione; la Corte non è entrata nel merito in ragione dell'inammissibilità processuale del ricorso.
d.lgs. 546/1992, art. 36
Richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione delle decisioni tributarie; non valutato nel merito per l'inammissibilità.
cod. proc. civ., art. 156 comma 2
Richiamato dalla ricorrente per censurare la motivazione; la Corte non ha esaminato il motivo per via dell'inammissibilità.
cod. proc. civ., art. 360 primo comma n. 5
Fondamento normativo dichiarato per il primo motivo (vizio di motivazione); il vizio non è stato esaminato perché il ricorso è stato ritenuto inammissibile.
cod. proc. civ., art. 360 primo comma n. 3
Fondamento indicato per i motivi che censurano la falsa applicazione di norme sostanziali; non esaminati per l'inammissibilità del ricorso.
DPR 131/1986, art. 41 comma 2
Richiamato per contestare l'applicazione della tariffa e la registrazione a tassa fissa vs registro al 3%; la Corte non ha pronunciato sulla questione sostanziale.
Tariffa allegata al DPR 131/1986, art. 8 lett. d)
Invocata dalla ricorrente per argomentare la registrazione a tassa fissa; la questione non è stata esaminata nel merito.
legge/DPR 131/1986, artt. 5, 8, 37 e 40
Richiamati per la disciplina della registrazione e del regime alternativo IVA/Registro; non valutati nel merito a causa dell'inammissibilità processuale.
DPR n. 287/1992, art. 68
Richiamato nel motivo relativo all'autotutela; la Corte non è entrata nel merito dell'applicazione dell'autotutela.
d.lgs. 564/1994, art. 2‑quater (conv. dalla legge 656/1994)
Citato in relazione agli atti di autotutela; non valutato nel merito.
Decreto Ministero delle Finanze n. 37 dell'11/02/1997
Richiamato come regolamentazione dell'autotutela; non esaminato nel merito.
cod. civ., art. 1329
Richiamato dalla ricorrente in relazione a sospensione e effetti del carico a ruolo; la Corte non ha deciso sul punto vista l'inammissibilità.
cod. proc. civ., artt. 100 e 112
Invocati nel motivo sul principio del legittimo affidamento; non esaminati per la preliminare inammissibilità.
cod. proc. civ., art. 1329
Richiamato in parte dal ricorrente; la Corte non ha valutato la censura sostanziale.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13 comma 1‑quater (modificato dalla legge n. 228/2012)
Richiamato nel dispositivo per gli aspetti relativi al contributo unificato dovuto dalla parte ricorrente.
Giurisprudenza di legittimità (richiamata)
Cass. n. 4296/1987; n. 20476/2008; n. 22672/2017; ord. n. 28267/2021; Cass. n. 1821/1977; n. 4320/1976; n. 13458/2013; n. 20559/2014
La Corte richiama consolidata giurisprudenza secondo cui le obbligazioni solidali sono rapporti distinti e le sentenze nei confronti dei diversi debitori rappresentano pronunce autonome; il mancato esercizio del diritto di impugnazione da parte di un coobbligato rende definitiva la pronuncia nei suoi confronti.
Massime di principio
- In presenza di obbligazioni solidali è fondamentale che ciascun coobbligato eserciti autonomamente il proprio diritto di impugnazione: la mancata impugnazione da parte di uno rende definitiva la pronuncia per quel soggetto e non vincola processualmente gli altri, con conseguente inammissibilità di impugnazioni successive sulla stessa base procedurale.
- Prima di proporre ricorso in Cassazione è necessario verificare che siano state esperite tutte le impugnazioni di grado (in particolare appello) che la procedura richiede; la Corte di legittimità non entra nel merito delle questioni sostanziali se sussiste un vizio di inammissibilità processuale.
- Le doglianze rilevanti sul profilo sostanziale (es.: qualificazione della somma civile come 'ristoro' o 'risarcimento' e conseguenze sul regime di registrazione/IVA) devono essere tempestivamente dedotte nei gradi di merito: non possono essere valutate in Cassazione se viene meno il presupposto procedurale dell'impugnazione preventiva.
- In caso di contestazione di tributi collegati a pronunce civili, è essenziale valutare e documentare in quale grado processuale siano stati sollevati i profili di diritto sostanziale e di motivazione; l'inosservanza degli obblighi processuali comporta normalmente la condanna alle spese e oneri connessi (contributo unificato).
- Le questioni di autotutela e sospensione del carico a ruolo vanno tempestivamente attivate e documentate; se non rilevate e decise nei gradi precedenti, la loro valutazione può risultare preclusa in Cassazione per ragioni processuali.
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