Sentenza del 07/04/2016 n. 210 - Corte di Giustizia UE
Rinvio pregiudiziale - Unione doganale e tariffa doganale comune - Preferenze tariffarie - Regolamento (CEE) n. 2454/93 - Articolo 74, paragrafo 1 - Prodotti originari di un paese beneficiario - Trasporto - Lotti composti da una miscela di olio di palmisti grezzo proveniente da vari paesi che beneficiano dello stesso trattamento preferenziale- Regime generale concesso a paesi beneficiari classificati dalla Banca mondiale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
X Hamburg aveva importato in Germania lotti di olio di palmisti grezzo provenienti da Colombia, Panama, Costa Rica ed Ecuador, tutti paesi beneficiari del sistema di preferenze tariffarie generalizzate, muniti di validi certificati di origine modulo A. Durante il trasporto, alcuni lotti erano stati miscelati nello stesso serbatoio della nave. L'autorità doganale aveva negato il trattamento preferenziale per la miscela, ritenendo che il requisito dell'identità dei prodotti esportati e importati non fosse dimostrato ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento n. 2454/93.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che l'origine preferenziale può essere riconosciuta anche quando lotti di prodotti originari di diversi paesi beneficiari siano stati miscelati durante il trasporto, purché i prodotti abbiano le medesime caratteristiche, siano accompagnati da certificati di origine validi e si possa escludere l'aggiunta di merci diverse, in particolare di prodotti non beneficiari del regime preferenziale. La mera miscelazione, se non altera la sostanza dei prodotti e non crea dubbi sulla loro origine, non costituisce una modificazione, trasformazione od operazione ostativa. La decisione finale sulle spese è stata rimessa al giudice nazionale.
Norme richiamate
Articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93, come modificato dal regolamento (UE) n. 1063/2010
I prodotti dichiarati per l'immissione in libera pratica nell'Unione europea devono essere gli stessi prodotti esportati dal paese beneficiario di cui sono considerati originari. Essi non devono aver subito alcun tipo di modificazione o trasformazione né operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato.
La disposizione non impedisce il riconoscimento dell'origine preferenziale quando prodotti omogenei, tutti originari di paesi beneficiari e muniti di valide prove d'origine, siano miscelati durante il trasporto, se la miscela non altera la sostanza dei prodotti e non rende incerta la loro origine. È essenziale poter escludere l'inserimento di prodotti soggetti a un diverso regime tariffario.
Articolo 74, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93
Le disposizioni del paragrafo 1 si presumono rispettate salvo che le autorità doganali abbiano motivo di ritenere il contrario.
Il rispetto delle condizioni di trasporto e dell'identità dei prodotti è presunto, ma le autorità doganali possono chiedere prove quando dispongano di motivi concreti per dubitarne.
Articoli 72 e 76 del regolamento (CEE) n. 2454/93
I prodotti sono considerati originari di un paese beneficiario quando sono interamente ottenuti in tale paese o quando i materiali non originari hanno subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
Le norme definiscono il presupposto sostanziale dell'origine preferenziale; nel caso esaminato, l'origine dei singoli lotti era già attestata da certificati validi.
Articolo 5 del regolamento (CE) n. 732/2008
Le preferenze tariffarie si applicano alle importazioni dei prodotti inclusi nel regime di cui usufruisce il paese beneficiario del quale tali importazioni sono originarie.
Il trattamento preferenziale dipende dall'origine del prodotto nel paese beneficiario e dall'inclusione del prodotto nel regime applicabile.
Considerando 3 e 16 del regolamento (UE) n. 1063/2010
Occorre semplificare le norme di origine preferenziale e, ove appropriato, renderle meno rigorose.
Le norme devono essere interpretate in modo funzionale all'effettivo godimento delle preferenze, evitando formalismi non giustificati quando l'origine può comunque essere verificata.
Considerando 9 del regolamento (CE) n. 732/2008
Tali preferenze dovrebbero promuovere la crescita economica e offrire una risposta concreta alle esigenze di sviluppo sostenibile.
La finalità economica e di sviluppo del sistema SPG sostiene un'interpretazione non eccessivamente restrittiva delle condizioni di accesso al beneficio tariffario.
Massime di principio
- La miscelazione durante il trasporto non fa automaticamente perdere l'origine preferenziale, se i prodotti sono omogenei, intercambiabili e tutti assistiti da valide prove d'origine.
- Il requisito dell'identità tra prodotti esportati e importati deve essere valutato in senso sostanziale: ciò che conta è che non siano stati aggiunti prodotti di diversa origine o sottoposti a un diverso regime tariffario.
- L'importatore dovrebbe conservare documentazione idonea a dimostrare la composizione del carico, la tracciabilità dei lotti, l'assenza di aggiunte estranee e la validità dei certificati di origine.
- Le autorità doganali possono negare la preferenza se esistono elementi concreti che facciano dubitare dell'origine, dell'integrità del carico o della corrispondenza tra merce esportata e importata; non è però sufficiente la sola presenza di una miscela.
- In situazioni analoghe, le norme sull'origine preferenziale vanno interpretate alla luce della loro finalità: garantire che il beneficio sia riservato a prodotti realmente originari, senza imporre formalità sproporzionate che non aggiungano garanzie effettive.
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