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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1248/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la conferma della condanna per truffa aggravata ai danni di una compagnia assicurativa: 1) censura sull'assenza dell'elemento materiale del reato (richiamo all'art. 49 cod. pen.); 2) eccezione di incompetenza territoriale (sosteneva la competenza del Tribunale di Napoli, luogo del sinistro) e doglianza per mancata notificazione dell'avviso di deposito della sentenza impugnata (richiamo all'art. 128 cod. proc. pen.); 3) omissione della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello e mancata acquisizione di prove decisive (esame testimoniale di Concordia Teodoro, esame dell'imputato, perizie sulla dinamica, esame dei periti assicurativi ecc.); 4) vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità e sul trattamento sanzionatorio (negato beneficio della sospensione condizionale, negazione di pene sostitutive) e contestazione dell'entità del risarcimento e delle spese giudiziali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi in parte generici e in parte manifestamente infondati. Sui punti principali: il primo motivo è stato ritenuto generico rispetto alla motivazione dettagliata dei giudici di merito; la competenza territoriale è stata confermata dalla Corte d'appello nel luogo della sede legale della compagnia assicurativa (luogo in cui la richiesta risarcitoria giunge a conoscenza del titolare del diritto), e la mancata notifica dell'avviso al solo imputato non pregiudica il ricorso poiché il difensore aveva ricevuto regolare avviso; la mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello è stata ritenuta legittima in quanto la sentenza di merito ha adeguatamente motivato sulla base della relazione ispettiva della compagnia e della testimonianza che ha confermato la non verificazione del sinistro, elementi che hanno consentito di ritenere false firme e incongruenze oggettive; le censure sul trattamento sanzionatorio sono irrilevanti data la determinazione della pena nel minimo edittale e il riconoscimento delle attenuanti generiche, mentre il diniego della sospensione condizionale e delle pene sostitutive è fondato su un giudizio prognostico motivato (precedenti penali e precedente uso della sospensione); infine il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende per il grado di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 49 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente in ordine all'elemento materiale del reato; la Corte ha ritenuto la censura generica e non confrontata con la motivazione di merito, perciò non ha valutato prevalente tale doglianza.

  • art. 642 cod. pen.

    Norma richiamata nel ragionamento sulla competenza per il reato contestato (nel testo è richiamata come riferimento alla determinazione territoriale); la Corte ha interpretato la competenza territoriale come correlata al luogo in cui la richiesta risarcitoria arriva a conoscenza del titolare del diritto, ossia la sede legale della compagnia assicurativa.

  • art. 128 cod. proc. pen.

    Richiama la disciplina sulla notificazione degli atti. La Corte ha ritenuto che l'avviso di deposito della sentenza, ove correttamente notificato al difensore di fiducia (che è l'unico legittimato a proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 613), sia sufficiente; la mancata notificazione all'imputato non pregiudica il procedimento di impugnazione.

  • art. 613 cod. proc. pen.

    Richiama la legittimazione a proporre ricorso per cassazione (competenza del difensore del ricorrente). La Corte ha sottolineato che il difensore aveva ricevuto regolare avviso e aveva proposto il ricorso.

  • Sez. 1, n. 51360 del 26/10/2018 (massima citata)

    Giurisprudenza richiamata a supporto del principio secondo cui la competenza territoriale in tema di reato di cui è stata riferita si determina nel luogo in cui la richiesta di risarcimento giunge a conoscenza dell'effettivo titolare del diritto patrimoniale (sede legale dell'assicurazione).

  • Sez. U, n. 12602 del 2015 (dep. 2016)

    Giurisprudenza richiamata sul principio che la rinnovazione dell'istruttoria in appello è un rimedio eccezionale, giustificabile solo quando il giudice d'appello non possa decidere sullo stato degli atti; la Corte ha ritenuto che non sussistessero lacune tali da richiederla.

  • Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018 e Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014

    Giurisprudenza citata per affermare che la mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello può essere censurata in cassazione solo se dall'apparato motivazionale emergono lacune o illogicità tali da rendere necessario l'esame di ulteriori mezzi di prova; nel caso in esame la motivazione è ritenuta coerente e completa.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione deve indicare censure specifiche e confrontarsi con la motivazione di merito: motivi generici saranno dichiarati inammissibili.
  • In reati di truffa verso assicurazioni, la competenza territoriale può essere individuata nel luogo della sede legale dell'assicurazione, ossia dove la richiesta risarcitoria giunge a conoscenza del titolare del diritto.
  • La regolare notificazione dell'avviso di deposito al difensore di fiducia è sostanzialmente sufficiente ai fini della proposizione del ricorso per cassazione; la mancata notifica all'imputato non è di per sé causa di inammissibilità se il difensore ha ricevuto l'avviso.
  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello è misura eccezionale: il giudice d'appello può ritenere complete le prove acquisite in primo grado salvo che emergano palesi lacune logico-motivazionali che rendano indispensabile nuova assunzione di mezzi di prova.
  • Per impugnare il trattamento sanzionatorio o le liquidazioni risarcitorie occorre svolgere censure specifiche e dimostrare l'illogicità o l'eccessività, non semplici contestazioni generiche; la valutazione prognostica sul beneficio della sospensione condizionale può legittimamente fondarsi su precedenti penali e su condotte pregresse.

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