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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-607/20

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 novembre 2022. — GE Aircraft Engine Services Ltd contro The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber). — Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 26, paragrafo 1, lettera b) – Prestazioni di servizi a titolo gratuito – Attribuzione a titolo gratuito di buoni acquisto al personale dell’impresa del soggetto passivo nell’ambito di un programma di riconoscimento dei meriti e di premiazione – Operazioni assimilate a prestazioni di servizi a titolo oneroso – Portata – Principio della neutralità fiscale. — Causa C-607/20

Giurisprudenza europea62020CJ0607

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta l’articolo 26, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA escludendo che i buoni acquisto gratuiti concessi ai dipendenti nell’ambito di un programma aziendale di premiazione integrino una prestazione di servizi imponibile come operazione assimilata a titolo oneroso. Decisivo è che l’iniziativa sia strumentale alla motivazione del personale e alla redditività dell’impresa, mentre il beneficio privato del dipendente resta accessorio. La Corte richiama la propria giurisprudenza sulla finalità aziendale delle prestazioni e sulla neutralità fiscale.

IVA: attribuzione gratuita di buoni acquisto ai dipendenti nell’ambito di un programma di premiazione interna e applicabilità dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE

La questione giuridica

Se la consegna gratuita di buoni acquisto ai dipendenti, nell’ambito di un programma aziendale di riconoscimento dei meriti e di premiazione, costituisca una prestazione di servizi "per il proprio uso privato o per l’uso del suo personale o, più generalmente, per fini estranei alla sua impresa" ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA; se, per tale qualificazione, rilevi lo scopo imprenditoriale perseguito dal datore di lavoro e/o il fatto che i buoni siano destinati a esigenze private dei dipendenti.

Principio di diritto

L’attribuzione gratuita di buoni acquisto ai dipendenti, da parte di un’impresa, nell’ambito di un programma interno volto a premiare e motivare il personale, non rientra nell’articolo 26, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE quando tale operazione è funzionale al buon funzionamento e alla redditività dell’impresa: il vantaggio personale per i dipendenti è solo accessorio rispetto all’interesse aziendale, sicché la prestazione non è effettuata per fini estranei all’impresa. Ne consegue che non si tratta di un’operazione assimilata a prestazione di servizi a titolo oneroso e il principio di neutralità fiscale non è violato, anche se il buono consente un utilizzo privato da parte del dipendente.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 26, paragrafo 1, lettera b), direttiva 2006/112/CE
  • Accordo di recesso del Regno Unito (articolo 86, paragrafi 2 e 3; articolo 126)
  • Value Added (Supply of Services) Order 1992

Attribuzione gratuita di buoni acquisto ai dipendenti e IVA

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del First-tier Tribunal (Tax Chamber) del Regno Unito in materia di IVA. La questione era se i buoni acquisto attribuiti gratuitamente da GE Aircraft Engine Services Ltd ai dipendenti, nell’ambito del programma "Above & Beyond", dovessero essere assimilati a una prestazione di servizi a titolo oneroso ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE.

Fatti e procedimento principale

GE Aircraft Engine Services Ltd, società del gruppo General Electric operante nel Regno Unito nel settore dei motori aeronautici, aveva istituito un programma di riconoscimento dei meriti volto a premiare i dipendenti più efficienti. Nell’ambito del sistema di premi, per i riconoscimenti di livello intermedio venivano concessi buoni acquisto utilizzabili presso rivenditori terzi indicati su un sito Internet dedicato. L’amministrazione tributaria britannica ha ritenuto che la società dovesse dichiarare l’IVA a valle sul valore di tali buoni, emettendo un avviso di accertamento per il periodo dicembre 2013-ottobre 2017.

La GEAES ha impugnato l’accertamento dinanzi al giudice del rinvio, che ha concentrato il contenzioso sui premi di livello intermedio. Il giudice nazionale ha osservato che, da un lato, la società sosteneva che l’operazione fosse strumentale alla propria attività economica e, dall’altro, l’amministrazione riteneva irrilevante tale finalità, valorizzando invece l’uso privato dei buoni da parte dei dipendenti.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto l’articolo 26, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, secondo cui sono assimilate a prestazioni di servizi a titolo oneroso:

  • l’utilizzazione di un bene per l’uso privato del soggetto passivo o del suo personale, o per fini estranei all’impresa, se il bene ha beneficiato della detrazione IVA;
  • la prestazione di servizi a titolo gratuito effettuata dal soggetto passivo per il proprio uso privato o per l’uso del suo personale o, più generalmente, per fini estranei alla sua impresa.

È inoltre richiamato l’articolo 267 TFUE, base del rinvio pregiudiziale, nonché l’Accordo di recesso con il Regno Unito, in particolare l’articolo 86, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 126, per confermare la competenza della Corte.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se la consegna di buoni da utilizzare presso rivenditori terzi ai dipendenti, nell’ambito di un programma di premiazione, rientrasse nell’articolo 26, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA. Chiedeva inoltre se fosse rilevante:

  • che il datore di lavoro persegua uno scopo imprenditoriale;
  • che i buoni siano destinati a esigenze private dei dipendenti e possano essere da questi usati per fini privati.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che l’articolo 26 della direttiva IVA mira a garantire la parità di trattamento tra il soggetto passivo che utilizza beni o servizi per fini privati e il consumatore finale che acquista tali beni o servizi pagando l’IVA. La disposizione impedisce che il soggetto passivo ottenga un vantaggio indebito utilizzando senza imposta servizi che, se acquisiti da un privato, sarebbero soggetti a IVA.

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera b), occorre valutare tutte le circostanze del caso, in particolare la natura e gli obiettivi del programma aziendale. Nel caso di specie, la Corte rileva che:

  • il programma "Above & Beyond" era stato concepito per incrementare il rendimento dei dipendenti e, quindi, la redditività dell’impresa;
  • il vantaggio per i dipendenti era accessorio rispetto alle esigenze aziendali;
  • i buoni acquisto rappresentavano un titolo che dava diritto a ottenere beni o servizi dai rivenditori convenzionati;
  • il datore di lavoro non interveniva nella scelta dei beni o servizi acquistati dai dipendenti.

La Corte osserva che, se si considerasse solo l’utilizzo finale, i buoni corrisponderebbero a un uso privato. Tuttavia, la loro attribuzione non avveniva per soddisfare esigenze private dei lavoratori, bensì per finalità strettamente professionali connesse alla motivazione del personale. L’operazione era gratuita per il dipendente, ma produceva per l’impresa un beneficio economico sotto forma di maggiore produttività e prospettiva di aumento del fatturato.

La Corte richiama per analogia la giurisprudenza Boots Company, Argos Distributors, Hotel Scandic Gåsabäck, Kuwait Petroleum, nonché la sentenza Danfoss e AstraZeneca citata dalla parte ricorrente, per ribadire che è decisivo il collegamento dell’operazione con le esigenze dell’impresa.

Neutralità fiscale

La Corte aggiunge che il principio di neutralità fiscale non è leso, poiché il rivenditore al dettaglio dichiara l’IVA a valle sul valore dei buoni quando il dipendente li utilizza per acquistare beni o servizi. Non vi è dunque un vuoto di imposizione tale da giustificare l’assimilazione dell’operazione gratuita a una prestazione onerosa.

Decisione e dispositivo

La Corte conclude che l’articolo 26, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che non si applica a una prestazione di servizi consistente, per un’impresa, nell’offrire buoni acquisto ai dipendenti nell’ambito di un programma volto a gratificare e premiare i dipendenti più meritevoli ed efficienti.

Principio ricavabile

Quando l’attribuzione gratuita di buoni acquisto ai dipendenti è strumentale alla strategia aziendale di incentivazione del personale e alla redditività dell’impresa, la prestazione non è effettuata per fini estranei all’impresa e non rientra tra le operazioni assimilate a prestazioni di servizi a titolo oneroso previste dall’articolo 26, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA.

Come è indicizzato

Materieivaprestazioni di servizi a titolo gratuitobuoni acquisto e voucherneutralità fiscalediritto tributario

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