Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04569/2024 del 20/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva notificato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2010, contestando la deduzione di costi per l'acquisto di carburante in mancanza delle schede carburante previste dalla disciplina vigente. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso della società, mentre la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo deducibili i costi anche sulla base delle fatture di acquisto. In cassazione l'Agenzia ha proposto un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 109 TUIR, sostenendo che i giudici di merito avessero erroneamente ammesso la deduzione dei costi carburante in assenza delle schede carburante e in presenza di documentazione ritenuta equipollente.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata anche l'eccezione preliminare di tardività/inammissibilità del ricorso. Nel merito ha respinto il motivo dell'Agenzia: pur ribadendo il principio generale secondo cui, per la deduzione dei costi carburante e la detrazione IVA, le schede carburante devono essere complete e sottoscritte senza equipollenti, ha rilevato che tale regola non si applicava al caso concreto perché, per effetto dell'art. 1, comma 109, l. n. 266/2005, gli autotrasportatori di cose per conto terzi sono esentati dall'obbligo di compilazione delle schede. Poiché la società era, in fatto non controverso, impresa di trasporto per conto terzi e l'anno d'imposta era il 2010, la deduzione poteva essere provata anche mediante fattura. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna dell'Amministrazione alle spese. È stato inoltre escluso l'ulteriore contributo unificato per le Amministrazioni dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 109 TUIR

    È la norma invocata dall'Agenzia per contestare la deduzione dei costi; la Corte ne esclude la violazione nel caso concreto, perché la disciplina speciale esentava la contribuente dall'obbligo delle schede carburante.

  • art. 6 D.P.R. 10 novembre 1997, n. 444

    La disposizione, come modificata, è letta dalla Corte nel senso che l'esenzione dall'obbligo delle schede carburante si estende anche agli autotrasportatori di cose per conto terzi.

  • art. 4 D.P.R. 10 novembre 1997, n. 444

    La Corte richiama la regola generale che, prima della registrazione degli acquisti, la deduzione del carburante presuppone la compilazione della scheda carburante; tale regola opera però solo in via generale e non per i soggetti esentati.

  • art. 1, comma 109, l. 23 dicembre 2005, n. 266

    Ha introdotto l'esenzione per gli autotrasportatori di cose per conto terzi dall'onere di compilare le schede carburante, rendendo sufficiente la prova dell'acquisto anche tramite fattura.

  • art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018

    È richiamato per affermare la tempestività del ricorso, poiché la sospensione dei termini per l'impugnazione incideva sul termine finale di proposizione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ne esclude l'applicabilità alle Amministrazioni dello Stato, che versano il contributo tramite prenotazione a debito.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    È richiamato come norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ma non applicabile all'Amministrazione ricorrente.

Massime di principio

  • In materia di deduzione dei costi per carburante, la regola generale dell'obbligo di scheda carburante non ammette equipollenti e la contabilizzazione interna dell'operazione non sostituisce la documentazione prescritta.
  • La disciplina speciale può derogare all'obbligo di scheda carburante: per gli autotrasportatori di cose per conto terzi la prova dell'acquisto del carburante ai fini della deduzione può essere fornita anche mediante fattura.
  • Nel valutare la deducibilità dei costi, occorre verificare la normativa speciale ratione temporis applicabile al soggetto e all'anno d'imposta, poiché l'assetto probatorio può variare in presenza di esenzioni specifiche.
  • Le Amministrazioni dello Stato non sono tenute al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso, quando operi il meccanismo della prenotazione a debito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.