Cassazione Civile, Ordinanza n. 33403/2025 del 21/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo, ha cassato la sentenza della CTR del Veneto per motivazione apparente e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (società di leasing)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate ha richiesto alla società ricorrente l'imposta di registro in misura proporzionale dell'1% e ha irrogato una sanzione per omessa registrazione di una scrittura privata del 6 marzo 2013, qualificata come convenzione di integrazione e modifica di un contratto di locazione finanziaria immobiliare (leasing) già registrato, richiamata per enunciazione in un'ordinanza del Tribunale di Vicenza. La CTR del Veneto ha respinto l'appello della contribuente, aderendo in modo sintetico alla decisione di primo grado e ritenendo corretto l'operato dell'Ufficio. In cassazione la società ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, ai sensi degli artt. 36 d.lgs. 546/1992 e 132 c.p.c.; 2) violazione delle norme sull'imposta di registro per avere ritenuto la convenzione soggetta a imposta proporzionale e a registrazione in termine fisso, anziché solo in caso d'uso e con imposta fissa; 3) ulteriore violazione delle norme sul registro e sulla sanzione per omessa registrazione, sul medesimo presupposto. La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo la motivazione della CTR meramente apparente perché non rendeva percepibili le ragioni della decisione né il contenuto delle censure di appello, e ha dichiarato assorbiti gli altri motivi.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato come parametro del motivo di nullità della sentenza per vizio di motivazione/processuale.
art. 62 d.lgs. n. 546/1992
È richiamato quale norma di raccordo per il ricorso per cassazione nel processo tributario.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
La sua violazione, insieme all'art. 132 c.p.c., integra la nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante.
art. 132 c.p.c.
La sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile l'iter logico decisorio; la sua assenza o apparenza determina nullità.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La motivazione per relationem è ammessa, ma non può ridursi a mero rinvio acritico alla sentenza impugnata; occorre l'autonoma valutazione critica delle ragioni richiamate.
art. 22 d.P.R. n. 131/1986
Richiamato nel quadro normativo dell'avviso di liquidazione fondato sull'enunciazione di un atto in un provvedimento giudiziario.
art. 3 Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986
Richiamato dall'Ufficio per la tassazione proporzionale dell'atto enunciato.
art. 69 d.P.R. n. 131/1986
Richiamato quale base della sanzione per omessa registrazione della scrittura privata.
art. 5 d.P.R. n. 131/1986
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'assoggettamento della convenzione a imposta solo in caso d'uso e non in termine fisso.
art. 40 d.P.R. n. 131/1986
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la disciplina di alternatività IVA/registro e l'applicazione dell'imposta fissa o in caso d'uso.
art. 3 Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986
È citato nel provvedimento impugnato per fondare la tassazione proporzionale dell'enunciazione.
art. 5 della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986
È richiamato dalla ricorrente nella prospettazione difensiva sulla tassazione delle locazioni finanziarie immobiliari strumentali.
art. 1 della Tariffa, Parte II, allegata al d.P.R. n. 131/1986
È richiamato dalla ricorrente per sostenere l'imposta fissa e/o l'imposta dovuta solo in caso d'uso.
art. 10, comma 1, n. 8), d.P.R. n. 602/1973
È richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, in relazione alla disciplina applicabile alla pretesa fiscale.
Massime di principio
- La sentenza è nulla per motivazione apparente quando il giudice d'appello si limita a un'adesione generica alla decisione di primo grado senza riprodurre né valutare criticamente le censure proposte, impedendo di comprendere l'iter logico-giuridico seguito.
- Nel processo tributario la motivazione per relationem è consentita solo se il giudice di secondo grado richiama in modo specifico i contenuti della decisione impugnata e li fa oggetto di autonoma valutazione critica in rapporto ai motivi di appello.
- Una motivazione meramente tautologica, assertiva o non intellegibile equivale a mancanza di motivazione rilevante ai fini della nullità della sentenza, non essendo sufficiente un difetto di mera sufficienza argomentativa.
- Quando il primo motivo attiene a un vizio radicale della sentenza impugnata, l'accoglimento di tale motivo assorbe l'esame delle ulteriori censure di merito e impone la cassazione con rinvio per un nuovo esame della controversia.
- Se per decidere nel merito sono necessari accertamenti fattuali sui contenuti dell'atto e sui suoi rapporti con altri atti contrattuali, la Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito.
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