Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33403/2025 del 21/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo, ha cassato la sentenza della CTR del Veneto per motivazione apparente e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società di leasing)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate ha richiesto alla società ricorrente l'imposta di registro in misura proporzionale dell'1% e ha irrogato una sanzione per omessa registrazione di una scrittura privata del 6 marzo 2013, qualificata come convenzione di integrazione e modifica di un contratto di locazione finanziaria immobiliare (leasing) già registrato, richiamata per enunciazione in un'ordinanza del Tribunale di Vicenza. La CTR del Veneto ha respinto l'appello della contribuente, aderendo in modo sintetico alla decisione di primo grado e ritenendo corretto l'operato dell'Ufficio. In cassazione la società ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, ai sensi degli artt. 36 d.lgs. 546/1992 e 132 c.p.c.; 2) violazione delle norme sull'imposta di registro per avere ritenuto la convenzione soggetta a imposta proporzionale e a registrazione in termine fisso, anziché solo in caso d'uso e con imposta fissa; 3) ulteriore violazione delle norme sul registro e sulla sanzione per omessa registrazione, sul medesimo presupposto. La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo la motivazione della CTR meramente apparente perché non rendeva percepibili le ragioni della decisione né il contenuto delle censure di appello, e ha dichiarato assorbiti gli altri motivi.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È richiamato come parametro del motivo di nullità della sentenza per vizio di motivazione/processuale.

  • art. 62 d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato quale norma di raccordo per il ricorso per cassazione nel processo tributario.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    La sua violazione, insieme all'art. 132 c.p.c., integra la nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante.

  • art. 132 c.p.c.

    La sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile l'iter logico decisorio; la sua assenza o apparenza determina nullità.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione per relationem è ammessa, ma non può ridursi a mero rinvio acritico alla sentenza impugnata; occorre l'autonoma valutazione critica delle ragioni richiamate.

  • art. 22 d.P.R. n. 131/1986

    Richiamato nel quadro normativo dell'avviso di liquidazione fondato sull'enunciazione di un atto in un provvedimento giudiziario.

  • art. 3 Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986

    Richiamato dall'Ufficio per la tassazione proporzionale dell'atto enunciato.

  • art. 69 d.P.R. n. 131/1986

    Richiamato quale base della sanzione per omessa registrazione della scrittura privata.

  • art. 5 d.P.R. n. 131/1986

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'assoggettamento della convenzione a imposta solo in caso d'uso e non in termine fisso.

  • art. 40 d.P.R. n. 131/1986

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la disciplina di alternatività IVA/registro e l'applicazione dell'imposta fissa o in caso d'uso.

  • art. 3 Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986

    È citato nel provvedimento impugnato per fondare la tassazione proporzionale dell'enunciazione.

  • art. 5 della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986

    È richiamato dalla ricorrente nella prospettazione difensiva sulla tassazione delle locazioni finanziarie immobiliari strumentali.

  • art. 1 della Tariffa, Parte II, allegata al d.P.R. n. 131/1986

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere l'imposta fissa e/o l'imposta dovuta solo in caso d'uso.

  • art. 10, comma 1, n. 8), d.P.R. n. 602/1973

    È richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, in relazione alla disciplina applicabile alla pretesa fiscale.

Massime di principio

  • La sentenza è nulla per motivazione apparente quando il giudice d'appello si limita a un'adesione generica alla decisione di primo grado senza riprodurre né valutare criticamente le censure proposte, impedendo di comprendere l'iter logico-giuridico seguito.
  • Nel processo tributario la motivazione per relationem è consentita solo se il giudice di secondo grado richiama in modo specifico i contenuti della decisione impugnata e li fa oggetto di autonoma valutazione critica in rapporto ai motivi di appello.
  • Una motivazione meramente tautologica, assertiva o non intellegibile equivale a mancanza di motivazione rilevante ai fini della nullità della sentenza, non essendo sufficiente un difetto di mera sufficienza argomentativa.
  • Quando il primo motivo attiene a un vizio radicale della sentenza impugnata, l'accoglimento di tale motivo assorbe l'esame delle ulteriori censure di merito e impone la cassazione con rinvio per un nuovo esame della controversia.
  • Se per decidere nel merito sono necessari accertamenti fattuali sui contenuti dell'atto e sui suoi rapporti con altri atti contrattuali, la Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.