Cassazione Civile, Sentenza n. 40883/2021 del 20/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Disputa sulla esigibilità e sulla misura degli interessi su un credito: Italfondiario aveva ottenuto decreto ingiuntivo poi revocato; la Corte d'appello di Catanzaro, richiamando il calcolo della CTU e la determinazione contrattuale, condannò Co.Ge.Ma al pagamento di euro 29.245,15 oltre interessi convenzionali (senza capitalizzazione e nei limiti del tasso soglia). Co.Ge.Ma ha impugnato in Cassazione denunciando violazione di norme in materia di interessi (artt.1284 c.c., 345 c.p.c. e art.360 c.p.c. n.3), sostenendo mutatio del petitum (sostituzione della domanda originaria che chiedeva tassi diversi) e contestando l'accertamento sulla previsione contrattuale del tasso. In precedenza era anche emersa l'erroneità materiale di una ordinanza pubblicata con testo riferito ad altra causa, per la quale è stata disposta la rinnovazione d'ufficio del giudizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Co.Ge.Ma srl. Ha ritenuto che l'ordinanza precedente fosse nulla per insufficienza motivazionale e ha proceduto alla rinnovazione della decisione; nel merito ha confermato che la Corte d'appello ha correttamente applicato gli interessi convenzionali determinati dalla CTU e desumibili dal contratto, rilevando che le domande nei diversi gradi, pur formulate diversamente, chiedevano sostanzialmente interessi convenzionali e non il tasso legale. Ha inoltre ricordato i limiti del sindacato in Cassazione sulle valutazioni di fatto (accertamento della determinazione contrattuale). Condanna della ricorrente alle spese di giudizio di legittimità liquidate in euro 3.000,00 per compensi più spese forfettarie 15%, esborsi euro 200,00 e accessori di legge; annotazione dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 1284 c.c.
La Corte ha valutato la regolazione contrattuale degli interessi come fonte della misura degli stessi, ritenendo applicabili gli interessi convenzionali pattuiti tra le parti.
art. 1224 c.c.
Richiamato per la distinzione tra interessi moratori e misura degli interessi: la decisione rileva che la banca aveva sempre chiesto interessi a tassi contrattuali (prime rate/euribor) e non il tasso legale.
art. 345 c.p.c.
In riferimento alla revoca del decreto ingiuntivo e al proseguimento del giudizio, la Corte ha agito conformemente alle norme procedurali relative al rito e alla decisione di merito.
art. 360 comma 1 n.3 c.p.c.
Articolazione del motivo di ricorso in Cassazione: la Corte ha escluso la fondatezza del motivo che denunciava violazione di legge in relazione alla misura degli interessi, ritenendo corretta l'applicazione dei principi normativi richiamati.
art. 23 comma 8-bis D.L. n.137/2020, conv. L. n.176/2020
Richiamato quale base normativa per la fissazione dell'udienza di rinnovazione del giudizio davanti al medesimo Collegio a seguito della segnalazione di errore nella precedente ordinanza.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n.115/2002, inserito dall'art.1 comma 17 L. n.228/2012
Rilevazione della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente principale, così come annotato nella decisione.
Massime di principio
- Se il contratto contiene una determinazione pattuita del tasso di interesse, il giudice può applicare gli interessi convenzionali indicati, anche in presenza di ricalcoli affidati a CTU, purché entro i limiti del tasso soglia (norme antiusura).
- La nozione di mutatio petitum va valutata nella sostanza delle domande: varianti formali tra atti dei diversi gradi non implicano automaticamente nuova domanda se la richiesta rimane diretta alla stessa prestazione sostanziale (qui, interessi convenzionali).
- In Cassazione il sindacato sui fatti e sulle valutazioni di CTU è limitato: le contestazioni generiche rispetto all'accertamento di fatto non sono ammissibili come motivo di cassazione.
- Una decisione emessa 'nei confronti delle parti' ma priva di motivazione coerente (cioè contenente motivazione relativa ad altra causa) è nulla per insanabile difetto e giustifica la rinnovazione d'ufficio del giudizio da parte del Collegio.
- Gli interessi convenzionali non vanno automaticamente capitalizzati; qualsiasi capitalizzazione è soggetta a limiti normativi e di usura e deve essere espressamente prevista e consentita.
- La parte che, nei vari gradi, chiede sempre un tasso superiore al legale non può poi sorprendere il giudice sostenendo che in un grado fosse stata chiesta solo l'applicazione del tasso legale: conta la sostanza delle domande formulate.
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