Sentenza del 19/03/2018 n. 632 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Demanio - Demanio marittimo - Imposta regionale sulle concessioni statali per occupazione ed uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile - Concessioni rilasciate all'Autorità portuale - Nella Regione Toscana l'imposta è dovuta fino al 31 dicembre 2012.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Regione Toscana ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze che aveva annullato gli avvisi di accertamento e irrogazione sanzioni relativi all'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso del demanio marittimo, richiesta per l'anno 2007 nella misura di 9.824,71 euro, oltre sanzioni e interessi. La questione principale riguardava la debenza dell'imposta anche per le concessioni rilasciate dalle Autorità portuali, anziché direttamente dallo Stato o dalla Regione, nonché la determinabilità della base imponibile costituita dal canone concessorio. La società sosteneva inoltre l'assenza del presupposto impositivo, l'indeterminatezza del tributo e l'insussistenza della colpevolezza per l'omesso pagamento, richiamando circolari amministrative favorevoli alla propria tesi.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto in larga parte l'appello della Regione Toscana e ha ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento. Ha stabilito che il presupposto dell'imposta è l'utilizzo di un bene appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato, indipendentemente dal fatto che la concessione sia stata rilasciata dall'Autorità portuale. Il canone concessorio costituisce una base imponibile determinabile secondo criteri legislativi e regolamentari, senza violazione della riserva di legge. La legge regionale Toscana n. 77/2012 ha escluso l'imposta per le concessioni delle Autorità portuali soltanto a decorrere dal periodo d'imposta 2013, senza effetto retroattivo; pertanto il tributo era dovuto per l'anno 2007. È stata tuttavia riconosciuta la non debenza degli interessi moratori maturati dopo il 28 febbraio 2012, in applicazione del principio di tutela dell'affidamento previsto dallo Statuto del contribuente. Le spese di giudizio sono state compensate per soccombenza reciproca.
Norme richiamate
Legge 16 maggio 1970, n. 281, artt. 1 e 2
Imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato.
La norma individua il presupposto impositivo nell'utilizzo di beni demaniali o del patrimonio indisponibile statale, i soggetti passivi nei concessionari e la base imponibile nel canone di concessione.
Legge regionale Toscana 30 dicembre 1971, n. 2
L'imposta è commisurata al 15% del canone di concessione statale.
Disciplina l'applicazione regionale del tributo e determina l'aliquota applicabile al canone concessorio.
Legge regionale Toscana 27 dicembre 2012, n. 77, art. 11
L'imposta ... non si applica, a decorrere dal periodo d'imposta 2013, alle concessioni rilasciate ... dalle Autorità portuali di Livorno e Marina di Carrara.
L'esenzione o soppressione dell'imposta opera solo dal 2013. La disposizione non può essere applicata retroattivamente alle annualità precedenti, come il 2007.
Decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge n. 494/1993, artt. 3, 4 e 7
Gli enti portuali possono adottare criteri diversi ... che comunque non comportino l'applicazione di canoni inferiori rispetto a quelli che deriverebbero dall'applicazione del decreto stesso.
La determinazione dei canoni da parte delle Autorità portuali non è totalmente libera, poiché deve rispettare limiti minimi e criteri normativi; il canone rimane quindi una base imponibile determinabile.
Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, art. 8
A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri ... l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo.
Conferma il quadro fiscale applicabile fino al 2012 e la possibilità per le Regioni di sopprimere o trasformare il tributo dal 2013.
Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, art. 11 delle preleggi
La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo.
La modifica normativa del 2012, espressamente riferita al periodo d'imposta 2013, non incide sugli obblighi tributari relativi agli anni precedenti.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10
Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato alle indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria.
La tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente può escludere gli interessi moratori quando atti dell'amministrazione abbiano sostenuto un'interpretazione favorevole, anche se non elimina necessariamente il tributo principale.
Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53
L'appello deve contenere motivi specifici di impugnazione.
L'appello è ammissibile quando, anche in forma sintetica, consente di individuare le critiche rivolte alla sentenza impugnata attraverso l'esame complessivo dell'atto.
Costituzione, art. 23
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
La riserva di legge in materia tributaria è rispettata quando la legge stabilisce presupposto, soggetti, aliquota e criteri essenziali, anche se la quantificazione concreta del canone è affidata a un'autorità amministrativa secondo parametri predeterminati.
Massime di principio
- Per le imposte collegate a concessioni demaniali, il presupposto può dipendere dalla natura pubblica del bene utilizzato e non necessariamente dall'identità dell'autorità che rilascia formalmente la concessione.
- La gestione o il rilascio della concessione da parte di un'Autorità portuale non esclude automaticamente la natura statale della concessione quando il bene appartiene al demanio dello Stato.
- Una norma che sopprime o limita un tributo a partire da una determinata annualità non può essere utilizzata per annullare accertamenti relativi ad anni precedenti, salvo espressa previsione retroattiva.
- La base imponibile non è indeterminata solo perché il canone è quantificato da un'autorità amministrativa: è sufficiente che la legge stabilisca criteri, limiti e parametri essenziali.
- Circolari e pareri amministrativi non vincolano il giudice sull'interpretazione della legge, ma possono rilevare per escludere interessi o sanzioni quando abbiano creato un affidamento obiettivamente giustificato nel contribuente.
- In presenza di una controversia interpretativa, il contribuente può essere tenuto al tributo principale ma beneficiare dell'esclusione di interessi e sanzioni se dimostra buona fede e affidamento su indicazioni ufficiali dell'amministrazione.
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