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Sentenza

Sentenza n. 12657/2026 - Roma, Sezione 5T

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalle amministrazioni intimate; nonché per l’accertamento anche a mezzo di consulenza tecnica d’ufficio, dell’obbligo in capo alle amministrazioni intimate di provvedere espressamente sulle istanze già presentate dalla ricorrente e, per quanto di rispettiva competenza, di adottare tutti i provvedimenti necessari e conseguenti volti: - presso il Ministero ad autorizzare la Cassa edile telematica italiana al rilascio del durc in favore delle imprese edili, atto propedeutico senza il quale non si possono stipulare le convenzioni con l’Inps e l’Inail per l’utilizzo della piattaforma digitale per il rilascio del durc; - a consentire la sottoscrizione di apposite convenzioni e/o accordi con Inps e Inail per l’accesso e l’utilizzo delle piattaforme digitali funzionali all’emissione del durc; nonché per la conseguente declaratoria dell’obbligo di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.;

Giustizia amministrativa202605111

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V-terSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulle istanze volte a ottenere l'abilitazione al rilascio del DURC e la stipula di convenzioni con INPS e INAIL

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni ed ente paritetico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a., deducendo che il Ministero del lavoro e, per conoscenza, INPS e INAIL, non avevano riscontrato l'istanza del 23 ottobre 2025 diretta a ottenere la legittimazione al rilascio del documento unico di regolarità contributiva e la possibilità di sottoscrivere convenzioni con gli istituti previdenziali e assicurativi per l'accesso alle relative piattaforme digitali. Ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, l'obbligo delle amministrazioni di provvedere e la nomina di un commissario ad acta. Le parti intimate hanno eccepito, tra l'altro, il ne bis in idem o il difetto di giurisdizione, richiamando una precedente sentenza della stessa Sezione resa tra le medesime parti su domande analoghe; sono state inoltre dedotte l'estraneità del Ministero, l'infondatezza delle pretese nei confronti di INPS e INAIL e, da parte della CNCE, l'inammissibilità per superamento dei limiti dimensionali, difetto di chiarezza e tentativo di ottenere una pronuncia sostitutiva dell'autonomia negoziale privata.

La decisione

Il TAR ha escluso che ricorresse l'inammissibilità per violazione del giudicato, poiché la precedente sentenza n. 8579/2024 non conteneva statuizioni di merito. Ha tuttavia confermato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, richiamando integralmente la motivazione della precedente pronuncia. Secondo il Collegio, la normativa non prevede che né la qualificazione come cassa edile ente bilaterale né l'accesso alla stipula delle convenzioni con INPS e INAIL richiedano l'intermediazione di un potere amministrativo. L'attività richiesta consiste nel mero accertamento di requisiti derivanti dall'attività di associazionismo sindacale e dall'autonomia negoziale; non è quindi necessario un provvedimento amministrativo costitutivo della situazione giuridica richiesta. La posizione fatta valere è un diritto soggettivo, da esercitare davanti al giudice ordinario. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con possibilità di riproposizione davanti al giudice ordinario nei termini dell'art. 11, comma 2, c.p.a. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese in favore di ciascuna parte costituita, liquidate in euro 1.500,00 oltre IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    ricorso ex art. 117 c.p.a.

    Il rito avverso il silenzio non è esperibile davanti al giudice amministrativo quando la controversia riguarda una posizione di diritto soggettivo devoluta alla giurisdizione ordinaria.

  • art. 88, comma 1, lett. d), c.p.a.

    alle cui motivazioni integralmente si rinvia ex art. 88, co. 1, lett. d), c.p.a.

    Consente il rinvio alle motivazioni di una precedente pronuncia, qui utilizzato per richiamare le ragioni già espresse sul difetto di giurisdizione.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    avanti al quale la causa potrà essere riproposta nei termini di cui all’art. 11, co. 2, c.p.a.

    La domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione, nei termini e alle condizioni previste dalla disciplina della translatio iudicii.

Massime di principio

  • Quando l'utilità richiesta a un'amministrazione non dipende dall'esercizio di un potere amministrativo costitutivo, ma dal mero accertamento di requisiti fissati dalla legge e collegati all'autonomia negoziale o associativa dei privati, la posizione del richiedente è di diritto soggettivo e la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria.
  • La domanda proposta ai sensi dell'art. 117 c.p.a. è inammissibile per difetto di giurisdizione quando il silenzio lamentato riguarda un'attività priva di natura provvedimentale e non implica l'intermediazione di un potere amministrativo.
  • Una precedente sentenza tra le stesse parti su domande analoghe non determina violazione del giudicato se non contiene statuizioni di merito; ciò non impedisce tuttavia al giudice di confermare il difetto di giurisdizione già rilevato in quella pronuncia.
  • In caso di declaratoria di difetto di giurisdizione, la controversia può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione nei termini previsti dall'art. 11, comma 2, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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