Sentenza n. 1490/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 15978 del 15.04.2025 a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso di abilitazione su classe di concorso; - nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso anche non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento in Italia della formazione professionale e dell’abilitazione all’insegnamento conseguita in Romania
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale fondato sull’assenza della Adeverinta rilasciata dal Ministero rumeno, attestante la disciplina insegnabile e la fascia di età degli alunni, nonché sull’assenza dell’apostille o di altra legalizzazione dei titoli e delle certificazioni formati all’estero. Ha dedotto: violazione degli artt. 16 e 17 del d.lgs. 206/2007, del soccorso istruttorio e dei doveri di buona fede, per avere l’Amministrazione richiesto le integrazioni oltre il termine previsto dalla normativa; violazione dei principi affermati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sul riconoscimento delle qualifiche professionali estere, per non avere svolto una valutazione concreta e comparativa dei percorsi formativi e per non avere eventualmente disposto misure compensative ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. 206/2007; illegittimità della richiesta generalizzata di apostille o legalizzazione; violazione del principio di leale cooperazione di cui all’art. 4, par. 3, TUE; disparità di trattamento rispetto ad altri docenti cui sarebbe stato riconosciuto il titolo rumeno analogo. Nel corso del giudizio la ricorrente ha prodotto la Adeverinta ministeriale, con traduzione italiana e apostille.
La decisione
Il ricorso è stato accolto e il diniego è stato annullato, con obbligo per il Ministero di riesaminare l’istanza alla luce dei principi enunciati e della documentazione prodotta, anche durante il giudizio. Il TAR ha ritenuto illegittima la condotta procedimentale dell’Amministrazione, che, dopo una fase di inerzia, aveva assegnato alla richiedente termini stringenti per integrare la documentazione e aveva rigettato l’istanza senza valutare le integrazioni né il tempo necessario per acquisire i documenti dall’autorità rumena. Il soccorso istruttorio e i doveri di collaborazione e buona fede operano anche in tale procedimento, non essendo in gioco la par condicio propria delle procedure concorsuali. L’assenza della Adeverinta ministeriale può giustificarne la richiesta come elemento istruttorio, ma non può costituire, da sola, causa di rigetto: l’Amministrazione deve comunque esaminare concretamente e individualmente i Nivel e gli altri titoli, comparare i percorsi formativi dei due Stati membri e verificare il livello di competenze raggiunto, eventualmente prescrivendo misure compensative. Quanto all’apostille, il TAR ha rilevato che la direttiva 2005/36/CE e il d.lgs. 206/2007 non la prevedono espressamente come requisito generale e ostativo; la verifica dell’autenticità deve avvenire, in prima battuta, mediante la cooperazione tra Stati membri, mentre copie autenticate o ulteriori formalità possono essere richieste successivamente solo in presenza di un dubbio fondato e ove strettamente necessario. Una richiesta generalizzata di apostille, con effetto ostativo, è incompatibile con la libera circolazione, il riconoscimento reciproco e la proporzionalità. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità e novità delle questioni.
Norme richiamate
artt. 16 e 17 d.lgs. 206/2007
Disciplinano il procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in altri Stati membri e impongono una gestione istruttoria coerente con i termini e le garanzie previste dalla disciplina europea.
art. 17, comma 2, d.lgs. 206/2007
È stato richiamato in relazione al termine per la richiesta di integrazioni documentali, ritenuta tardiva nel caso concreto.
art. 17, comma 9-bis, d.lgs. 206/2007
in una fase successiva; in caso di dubbio fondato e ove strettamente necessario
Consente di richiedere copie autenticate dei documenti solo successivamente e in presenza di un dubbio fondato, ove l’incombente sia strettamente necessario.
art. 22 d.lgs. 206/2007
Impone, in presenza di divergenze tra la formazione estera e quella richiesta in Italia, la valutazione dell’eventuale adozione di misure compensative.
art. 8, comma 4, d.lgs. 206/2007
È richiamato quale espressione di un sistema di verifica documentale che non deve aggravare indebitamente la posizione del richiedente.
art. 50 direttiva 2005/36/CE e Allegato VII
Prevedono un sistema di verifica dell’autenticità dei titoli fondato in prima battuta sul dialogo tra Stati membri e sul non aggravamento della posizione del richiedente.
art. 4, paragrafo 3, TUE
È richiamato a fondamento dei doveri di leale cooperazione tra Stati membri e tra autorità coinvolte nel riconoscimento delle qualifiche professionali.
art. 3, comma 4, D.D. n. 499/2020
Consente la partecipazione con riserva alle procedure concorsuali in pendenza del riconoscimento del titolo di ammissione.
art. 4, comma 5, D.D. n. 2575/2023
È richiamato in relazione alla partecipazione con riserva alle procedure di formazione delle graduatorie e alle procedure concorsuali.
art. 7, comma 1, lett. e), O.M. n. 112/2022
È richiamato quale disciplina della partecipazione con riserva alle GPS in pendenza del riconoscimento del titolo.
art. 7, comma 1, lett. e), O.M. n. 88/2024
È richiamato quale disciplina della partecipazione con riserva alle GPS in pendenza del riconoscimento del titolo.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro, l’amministrazione non può rigettare l’istanza per la sola mancanza di una specifica certificazione, se dispone di altri documenti idonei a consentire una valutazione concreta e individuale della formazione e delle competenze dell’interessato.
- La certificazione ministeriale estera che attesta l’abilitazione all’insegnamento e la relativa classe di concorso costituisce un elemento istruttorio utile, ma non necessario al punto da rendere automaticamente improcedibile o infondata l’istanza; la sua assenza non esonera l’amministrazione dall’esaminare gli altri titoli e certificati prodotti.
- L’autorità competente deve comparare concretamente i percorsi formativi svolti nello Stato d’origine e nello Stato richiesto, verificare il livello di competenze raggiunto e, ove rilevi divergenze colmabili, valutare l’imposizione di misure compensative anziché respingere automaticamente la domanda.
- I doveri di collaborazione, buona fede e soccorso istruttorio impongono all’amministrazione di consentire al richiedente di integrare tempestivamente la documentazione mancante; il rigetto non è legittimo quando l’amministrazione, dopo un’inerzia iniziale, assegni termini stringenti e non valuti le integrazioni o il tempo necessario per acquisirle dall’autorità estera.
- La direttiva 2005/36/CE non consente di imporre in via generale l’apostille o altra legalizzazione quale requisito ostativo al riconoscimento della qualifica professionale; ulteriori verifiche documentali possono essere richieste solo successivamente, in presenza di un dubbio fondato e ove strettamente necessario, privilegiando la cooperazione tra Stati membri e verifiche proporzionate, anche ex post o a campione.
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