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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06054/2023 del 28/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (socio)

La controversia

Una socia non amministratrice ha promosso davanti al tribunale ordinario un'azione di responsabilità per i danni asseritamente derivati da atti di mala gestio compiuti dall'altro socio, che rivestiva la carica di amministratore della società in nome collettivo. La domanda includeva anche la richiesta di revoca dalla carica gestoria e di esclusione dalla compagine sociale. Il primo tribunale ha declinato la competenza in favore della sezione specializzata in materia di impresa; il secondo tribunale, adito in riassunzione, ha sollevato regolamento di competenza d'ufficio. La ricorrente ha sostenuto che, non avendo impugnato l'ordinanza declinatoria con regolamento necessario, la competenza si fosse ormai radicata presso il giudice indicato nella declinatoria e che il nuovo giudice non potesse rimettere in discussione la questione. La controversia verteva quindi sia sulla possibilità per il giudice successivamente adito di sollevare d'ufficio il conflitto di competenza, sia sull'appartenenza della lite alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa in una società di persone.

La decisione

La Corte ha ritenuto corretta la proposizione d'ufficio del regolamento di competenza da parte del tribunale successivamente adito, chiarendo che la mancata impugnazione dell'ordinanza declinatoria non preclude tale iniziativa quando si controverta di incompetenza per materia. Nel merito ha escluso la competenza della sezione specializzata in materia di impresa, poiché l'art. 3, comma 2, d.lgs. 168/2003 riguarda le società ivi indicate e non comprende le società di persone, quale la società in nome collettivo oggetto della lite. È stata quindi dichiarata la competenza del tribunale ordinario competente, con conseguente definizione del conflitto di competenza nei termini indicati dal dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 2259 c.c.

    Richiamato come base della domanda di revoca dell'amministratore nella società di persone.

  • art. 2287, co. 3, c.c.

    Richiamato come base della domanda di esclusione del socio dalla compagine sociale.

  • art. 3, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 168/2003

    È stata interpretata nel senso che la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa riguarda le controversie relative alle società espressamente indicate dalla norma, non estendendosi alle società di persone.

  • art. 45 c.p.c.

    Consente al giudice successivamente adito di sollevare d'ufficio il conflitto di competenza, anche dopo una precedente declinatoria, nei limiti temporali previsti.

  • art. 44 c.p.c.

    "laordinanza che, anche a norma degli articoli 39 e 40, dichiara l'incompetenza del giudice che l'ha pronunciata, se non è impugnata con l'istanza di regolamento, rende incontestabile l'incompetenza dichiarata e la competenza del giudice in essa indicato se la causa è riassunta nei termini di cui all'articolo 50, salvo che si tratti di incompetenza per materia o di incompetenza per territorio nei casi previsti nell'articolo 28"

    La mancata proposizione del regolamento necessario non determina il radicamento della competenza quando si tratti di incompetenza per materia o dei casi di incompetenza territoriale inderogabile; in tali ipotesi resta possibile il regolamento d'ufficio.

  • art. 28 c.p.c.

    Richiamato come eccezione al principio di incontestabilità della declinatoria ex art. 44 c.p.c., per i casi di incompetenza territoriale inderogabile.

  • art. 38 c.p.c.

    Evocato dalla parte resistente per sostenere che l'incompetenza, anche per materia, non sarebbe più rilevabile dopo la prima udienza; la Corte non ha condiviso tale impostazione nel caso concreto.

  • art. 50 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla riassunzione della causa nei termini successivi alla declinatoria di incompetenza.

Massime di principio

  • La mancata impugnazione con regolamento necessario dell'ordinanza declinatoria di competenza non impedisce al giudice successivamente adito di sollevare d'ufficio il conflitto quando si tratti di incompetenza per materia o di incompetenza territoriale nei casi di cui all'art. 28 c.p.c..
  • L'art. 44 c.p.c. rende incontestabile la declinatoria non impugnata solo nei casi ordinari; resta ferma l'eccezione per l'incompetenza per materia e per i casi di territorio inderogabile, nei quali opera il regolamento d'ufficio ex art. 45 c.p.c..
  • La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa va interpretata in senso strettamente tipizzato: le controversie relative a società di persone non rientrano nella competenza speciale se la norma richiama soltanto le forme societarie espressamente indicate.
  • Non è consentita un'interpretazione che svuoti di contenuto il potere officioso del giudice successivamente adito subordinandolo all'iniziativa di parte; una simile lettura è incompatibile con la funzione dell'art. 45 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriCompetenza
RamiSocietarioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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