Cassazione Penale, Ordinanza n. 11355/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le censure fossero non consentite in sede di legittimità perché dirette a sollecitare una nuova valutazione del fatto e già confutate dal giudice di merito con motivazione adeguata. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 6 maggio 2024. Dall'ordinanza emerge che i motivi investivano la valutazione dei fatti e la ricostruzione della responsabilità per i reati contestati, oltre al trattamento sanzionatorio: in particolare, si contestava la motivazione resa dal giudice di merito sulla responsabilità, sulla gestione delle censure difensive e sulla dosimetria della pena, inclusa la mancata concessione delle attenuanti generiche e l'aumento per la continuazione ritenuto congruo in ragione del reato satellite aggravato. La Corte di cassazione ha però rilevato che le doglianze erano inammissibili perché di merito, sostanzialmente ripetitive di questioni già esaminate e disattese dalla corte territoriale con argomentazioni non manifestamente illogiche o viziate.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili motivi di ricorso che si risolvano in doglianze di fatto o nella mera riproposizione di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito.
- La motivazione del giudice di merito è insindacabile in cassazione quando non presenti manifeste illogicità o altri vizi rilevanti, anche se la difesa ne contesti l'esito valutativo.
- Le contestazioni sul trattamento sanzionatorio, incluse attenuanti generiche e aumento di pena per continuazione, non possono essere accolte in cassazione se il giudice di merito ha fornito una motivazione congrua e non viziata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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