Cassazione Penale, Sentenza n. 36182/2023 del 30/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Traini impugnava la sentenza della Corte d'appello di Ancona che aveva confermato la condanna per il reato previsto dall'art. 4, comma 4-bis, della legge n. 401/1989: secondo la difesa l'imputato si era limitato ad "allestire" un punto di raccolta in vista di una sanatoria/regularizzazione e non aveva effettivamente raccolto scommesse; inoltre la Phoenix International Ltd (brand Aleabet) sarebbe stata un operatore europeo in regola. Si chiedeva quindi che fosse esclusa la responsabilità penale per insussistenza del dolo e per la volontà di partecipare alla sanatoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto non viziata la ricostruzione dei fatti del Tribunale e della Corte d'appello, che avevano accertato l'assenza della necessaria licenza (art. 88 T.U.L.P.S.) sia per Traini sia per la Phoenix e che il centro di Traini non era rientrato nella sanatoria perfezionata. La Cassazione ha confermato che la partecipazione all'iter di sanatoria non esclude il dolo né estingue la perseguibilità per condotte anteriori; ha pertanto respinto il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali, all'onere previsto dall'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 4, comma 4-bis, legge 13 dicembre 1989, n. 401
Disciplina la fattispecie penale della raccolta di scommesse senza la prescritta autorizzazione; la Corte l'ha applicata ritenendo integrata la condotta di raccolta per conto di allibratore estero privo di concessione/licenza.
art. 88 T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773)
Prevede la necessaria autorizzazione/licenza per l'esercizio dell'attività di raccolta scommesse; l'assenza di tale titolo è elemento essenziale per la configurazione del reato.
legge n. 208/2015 (richiamata nella motivazione con riferimento alla sanatoria)
Norma sulla possibilità di sanatoria/regularizzazione di alcune attività di raccolta; la Corte ha osservato che la sanatoria, se non perfezionata per il centro in questione, non può escludere la responsabilità per atti commessi anteriormente.
art. 1, comma 643, legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015)
Norma citata in giurisprudenza che disciplina l'adesione alla sanatoria per operatori privi di licenza; la Corte ha precisato che la sanatoria ha efficacia «ex nunc» e non estingue la punibilità per le condotte pregresse.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo a carico del ricorrente di sostenere le spese del procedimento quando il ricorso è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato; la Corte ha applicato tale disposizione.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata nella decisione con riferimento ai criteri per la determinazione equitativa delle somme dovute alla Cassa delle ammende; la Corte di Cassazione la prende a riferimento per escludere colpa grave del ricorrente nella presentazione del ricorso.
Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. 3, n. 7129/2020; Sez. 6, n. 25510/2017; Sez. 3, n. 889/2017)
Consolidata giurisprudenza secondo cui integra il reato la raccolta di scommesse per conto di allibratore straniero senza la licenza di cui all'art. 88 o senza prova che l'operatore estero sia stato illegittimamente escluso da gare; inoltre la sanatoria non estingue la responsabilità per condotte pregresse.
Massime di principio
- L'esercizio di raccolta di scommesse senza la licenza prevista dal T.U.L.P.S. integra la fattispecie penale anche se l'attività è svolta per conto di un operatore estero o di un brand riconoscibile.
- La mera adesione o la volontà di partecipare a procedure di sanatoria non esclude il dolo né la responsabilità penale per condotte poste in essere anteriormente al perfezionamento della sanatoria.
- La sanatoria, ove perfezionata, ha efficacia ex nunc e non estingue automaticamente la perseguibilità per atti illeciti commessi in epoca anteriore alla regolarizzazione.
- In sede di Cassazione i giudizi di merito sui fatti sono vincolanti se motivati e non viziati; questioni di fatto ben fondate in primo e secondo grado non sono riesaminabili in maniera estensiva in sede di legittimità.
- Per escludere la responsabilità è necessario provare o il possesso del titolo autorizzatorio previsto dalla normativa (art. 88 T.U.L.P.S.) o che l'operatore estero sia stato illegittimamente escluso da procedure autorizzative; senza tali prove la condotta è penalmente rilevante.
- Il ricorrente che propone ricorso manifestamente infondato è condannato alle spese e può essere destinatario di sanzione pecuniaria equitativamente determinata (es. versamento alla Cassa delle ammende).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36091/2023 del 30/08/2023
- Sentenza penale · 30 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36138/2023 del 30/08/2023
- Sentenza penale · 30 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36155/2023 del 30/08/2023
- Sentenza penale · 30 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36162/2023 del 30/08/2023
- Sentenza penale · 30 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36169/2023 del 30/08/2023
- Sentenza penale · 30 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36171/2023 del 30/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →