Cassazione Penale, Sentenza n. 2085/2024 del 17/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625‑bis c.p.p. avverso la sentenza della Corte di Cassazione del 10/05/2022 che aveva dichiarato inammissibile un precedente ricorso, contestando: a) la mancata declaratoria di prescrizione per la maggior parte dei fatti (eccetto il capo e), ritenendo che la prescrizione si fosse maturata prima della sentenza di secondo grado; b) la conferma della responsabilità per il reato contestato al capo e) sarebbe priva di adeguata base probatoria e non adeguatamente motivata.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario. Ha ritenuto che lo strumento dell'art. 625‑bis c.p.p. sia applicabile solo per errori 'ictu oculi' o omissioni manifeste e decisive; nel caso concreto la Corte di Cassazione aveva esaminato espressamente la questione della prescrizione e motivato la mancata estinzione tenendo conto della disciplina emergenziale introdotta dal d.l. n.18 del 17 marzo 2020, configurando una valutazione non sindacabile con il rimedio straordinario. Il secondo motivo è stato considerato aspecifico e volto alla rivalutazione di elementi di merito, dunque inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla cassa delle ammende la somma di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Decisione resa il 5 ottobre 2023.
Norme richiamate
art. 625‑bis c.p.p.
Strumento eccezionale volto a correggere solo 'svìamenti' estremi del giudizio: applicabile quando la decisione poggia su fatti la cui inesistenza o verità è incontrovertibile (ictu oculi) o quando sia stata omessa per svista l'esamina di un motivo decisivo.
d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 (conv. con modificazioni)
La disciplina emergenziale sul procedimento penale (sospensioni/interruzioni dei termini) incide sul calcolo dei termini di prescrizione e giustifica valutazioni del giudice sulla non maturazione della prescrizione; tali valutazioni sono di merito e non sindacabili con l'art. 625‑bis.
art. 616 c.p.p.
Prevede la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso straordinario, salvo esclusione della colpa.
giurisprudenza di riferimento (Sez. U. n.16103 del 27.3.2002 e Sez. III n. 47316 del 1.6.2017)
Principi interpretativi sulla portata limitata dell'art. 625‑bis: il rimedio è riservato a casi di errore manifesto o omissione decisiva, non a rivalutazioni di merito.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625‑bis c.p.p. è uno strumento molto limitato: per avere successo bisogna dimostrare un errore di fatto incontrovertibile o un'omissione manifesta e decisiva (ictu oculi).
- Le valutazioni sulla maturazione della prescrizione che tengono conto di norme emergenziali (es. sospensioni per COVID) sono valutazioni di merito e difficilmente rimuovibili con il 625‑bis.
- Doglianze generiche o aspecifiche che chiedono una rivalutazione dei fatti o delle prove sono inammissibili con il ricorso straordinario; è necessario specificare punti chiari e decisivi.
- In caso di inammissibilità è probabile la condanna alle spese e l'applicazione della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, salvo prova di colpa assente nella determinazione dell'inammissibilità.
- Per contestare efficacemente la prescrizione o la valutazione probatoria è preferibile agire nei gradi di merito o, se possibile, proporre ricorso per violazione di legge con motivi specifici; con il 625‑bis occorrono elementi documentali e argomentazioni tali da dimostrare l'errore 'ictu oculi'.
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