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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32054/2025 del 26/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catania che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza del GIP che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura carceraria, contestando in particolare: la mancata verifica della rilevanza del tempo trascorso rispetto ai fatti contestati; l'erronea valutazione delle condizioni personali (giovane eta', incensuratezza, ruolo marginale e breve periodo di partecipazione - gennaio-maggio 2022); il mancato esame della documentazione prodotta (contratti di lavoro e libretti postali) da cui emergerebbe che dal maggio 2022 il ricorrente aveva intrapreso attivita' lavorativa e si era allontanato dall'associazione; il mancato riconoscimento del recesso individuale e, quindi, dell'assenza dell'attualita' del pericolo di reiterazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati: ha dichiarato inefficace la rinuncia al ricorso sottoscritta solo dal difensore privo di procura speciale; pero' ha accolto le censure sulla motivazione del Tribunale in ordine alle esigenze cautelari, stante il mancato esame della documentazione probatoria prodotta dal ricorrente che poteva indicare il recesso e l'avvio di attivita' lavorativa dal maggio 2022. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla valutazione delle esigenze cautelari e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Catania per nuovo esame, disponendo che il Tribunale valuti specificamente la documentazione allegata e si attenga ai principi di diritto richiamati.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma che tratta dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha valutato la sussistenza degli elementi indiziari ma ha richiamato che, in caso di tempo rilevante tra fatti e misura, occorrono elementi specifici per dimostrare l'attualita' delle esigenze cautelari.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma che sanziona il traffico di stupefacenti; i fatti contestati rientrano in questo ambito e sono stati oggetto dell'apprezzamento indiziario.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Previsione relativa alla presunzione di attualita' delle esigenze cautelari in materia di reati associativi; la Corte ha richiamato che tale presunzione non puo' essere applicata astrattamente quando esiste una distanza temporale significativa tra i fatti e l'esecuzione della misura, e va verificata con specifici elementi di fatto.

  • art. 416-bis cod. pen. (menzionato come escluso)

    L'aggravante di tipo mafioso e' stata esclusa nel caso in esame; la Corte ha quindi precisato che non possono essere automaticamente applicate regole di stabilita' del vincolo proprie di fattispecie mafiose.

  • art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la competenza per il nuovo giudizio di riesame; la Corte ha disposto il rinvio al Tribunale di Catania competente ai sensi di tale disposizione.

  • Orientamento giurisprudenziale sulla efficacia della rinuncia

    La Corte ha richiamato la costante giurisprudenza secondo cui la rinuncia al ricorso e' inefficace se sottoscritta solo dal difensore privo di procura speciale, in quanto la rinuncia richiede una manifestazione di volonta' dell'interessato personale o mediante procuratore speciale.

Massime di principio

  • Quando la misura cautelare e' adottata per reati associativi con fatti risalenti nel tempo, il giudice deve desumere l'attualita' delle esigenze cautelari da elementi concreti e specifici: non e' sufficiente applicare meccanicamente la presunzione di persistenza del vincolo.
  • La prova di un concreto recesso individuale o di un cambiamento di vita (es. avvio di attivita' lavorativa, documentazione reddituale) deve essere valutata e motivatamente contrastata dal giudice prima di confermare una misura intramuraria.
  • Non e' ammissibile fondare la conferma della custodia cautelare su mere congetture circa la 'probabile' prosecuzione dell'attivita' illecita senza confrontarsi con la documentazione prodotta dalla difesa.
  • La rinuncia al ricorso deve essere espressa dall'interessato o da procuratore speciale: atti di rinuncia sottoscritti solo dal difensore senza procura speciale sono inefficaci.
  • In assenza dell'aggravante di tipo mafioso (art. 416-bis), va evitata l'applicazione automatica di regole di esperienza relative alla tendenziale stabilita' del vincolo associativo; la valutazione deve essere caso per caso.

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