Cassazione Penale, Ordinanza n. 27687/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 14/10/2025. Dal testo emerge che il gravame investiva esclusivamente il trattamento sanzionatorio: la Corte territoriale aveva riconosciuto l'attenuante del risarcimento del danno o riparazione del danno ex art. 62 n. 6 c.p. e, operando il giudizio di equivalenza con la recidiva, aveva rideterminato la pena in misura prossima al minimo edittale. Il ricorrente ha dunque contestato la determinazione della pena e la valutazione delle deduzioni difensive sul punto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse sorretta da motivazione sufficiente e non illogica, e che la Corte di merito avesse adeguatamente esaminato le deduzioni difensive in materia di pena. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo che l'inammissibilità fosse priva di colpa ai sensi del richiamo a Corte cost. n. 186 del 2000.
Norme richiamate
attenuante riconosciuta in appello e valorizzata ai fini della rideterminazione della pena
Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità non priva di colpa, segue la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende
Cassa delle ammende
destinataria della somma di euro 3.000 dovuta dal ricorrente in conseguenza dell'inammissibilità
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a censurare la determinazione del trattamento sanzionatorio quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua, non illogica e abbia dato conto delle deduzioni difensive.
- La rideterminazione della pena effettuata dal giudice di merito, specie se prossima al minimo edittale e accompagnata dal riconoscimento di un'attenuante e dal giudizio di equivalenza con una recidiva, non è censurabile in cassazione se la motivazione è adeguata.
- All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che l'impugnazione sia stata proposta senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 23 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 27811/2026 del 23/07/2026
- ordinanza_penale · 23 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 27659/2026 del 23/07/2026
- ordinanza_penale · 23 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 27663/2026 del 23/07/2026
- ordinanza_penale · 23 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 27664/2026 del 23/07/2026
- ordinanza_penale · 23 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 27677/2026 del 23/07/2026
- ordinanza_penale · 23 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 27679/2026 del 23/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →