Cassazione Civile, Ordinanza n. 21810/2022 del 11/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da una cartella di pagamento per ICI relativa ad annualità successive al 2004, impugnata dalla società contribuente e confermata nei gradi di merito. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre censure: (1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia della CTR sulle ulteriori doglianze di appello, in particolare sulla nullità della notificazione dell'atto impositivo; (2) violazione dell'art. 8 della l. n. 890/1982, sostenendo che la notifica dell'avviso di accertamento fosse nulla perché indirizzata a via e numero civico inesatti, oltre che per irregolarità dell'avviso di ricevimento; (3) violazione dell'art. 11 della l. n. 504/1992, assumendo che la notifica degli avvisi ICI relativi agli anni 2005 e 2006 fosse tardiva, poiché la CAD era stata spedita il 22.12.2010 e il perfezionamento della notifica sarebbe avvenuto solo il 1.1.2011, oltre il termine del 31.12.2010.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché non sussiste omessa pronuncia quando la decisione sul merito comporta logicamente il rigetto delle questioni dedotte, e la CTR, affermando l'assenza di decadenza dell'ente, aveva implicitamente ritenuto rituale la notifica dell'atto impositivo. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di autosufficienza e specificità, poiché la ricorrente non aveva trascritto integralmente gli atti notificatori né allegato l'avviso di ricevimento, impedendo il controllo della censura in sede di legittimità. Ha infine ritenuto infondato il terzo motivo, chiarendo la distinzione tra decadenza dal potere di accertamento e prescrizione del credito tributario, applicando ai tributi locali il termine di decadenza quinquennale per l'attività impositiva e il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione: ai fini del rispetto del termine rileva la data in cui l'ente ha consegnato l'atto all'agente notificatore, non quella della conoscenza da parte del contribuente. Poiché la spedizione della CAD risultava avvenuta il 22.12.2010, il termine risultava rispettato. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e dato atto dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Non vi è omessa pronuncia quando la decisione adottata rende logicamente incompatibile l'accoglimento delle ulteriori doglianze non espressamente esaminate.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il vizio dedotto per la pretesa omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il vizio dedotto per la violazione di legge prospettata sui profili di notifica e decadenza.
art. 8 della legge n. 890 del 1982
Richiamato dalla ricorrente come parametro della nullità della notificazione dell'avviso di accertamento.
art. 11 della legge n. 504 del 1992
Richiamato dalla ricorrente quale norma sul termine di notifica degli avvisi ICI.
art. 1, commi 161 e 163, legge n. 296 del 2006
Per i tributi locali dettano un termine unitario di decadenza per l'accertamento e per la notifica del primo atto di riscossione.
art. 2946 c.c.
Indicata come norma generale sulla prescrizione decennale dei diritti, distinta dalla decadenza dal potere di accertamento.
art. 2948, n. 4, c.c.
Per i tributi locali la Corte richiama l'orientamento che riconduce il credito al termine breve quinquennale per le prestazioni periodiche.
art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato per affermare l'applicazione del principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione anche agli atti tributari.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Legittima l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di omessa pronuncia non sussiste se la decisione di merito resa sul capo controverso implica logicamente il rigetto delle ulteriori censure, anche senza una specifica motivazione su ciascuna di esse.
- La censura relativa alla nullità della notificazione è inammissibile se il ricorrente non trascrive integralmente gli atti notificatori rilevanti e non li produce o localizza puntualmente nel fascicolo, perché la Corte di cassazione deve poter verificare la doglianza sulla sola base del ricorso.
- In materia di tributi locali, occorre distinguere la decadenza dal potere di accertamento dalla prescrizione del credito già accertato: la prima riguarda il termine per l'esercizio del potere impositivo, la seconda l'estinzione del diritto di credito.
- Per il rispetto del termine di decadenza dalla potestà impositiva, nei rapporti tributari rileva la data in cui l'ente ha compiuto gli adempimenti necessari alla notificazione dell'atto, non quella in cui il contribuente ne riceve conoscenza.
- Nei tributi locali assoggettati a termine quinquennale di decadenza, la notifica dell'atto di accertamento o del primo atto di riscossione è tempestiva se l'ente ha consegnato l'atto all'agente notificatore entro il termine, operando il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione.
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