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Ordinanza

Ordinanza n. 475/2026 - Genova, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Imperia, Sezione Lavoro, 28.02.2024 n. 37.

Giustizia amministrativa202600044

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha definito il giudizio e non ha ancora dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Ha concesso alle parti un termine ai sensi dell'art. 73 c.p.a., presumibilmente per consentire il deposito o la regolarizzazione della documentazione non visualizzabile, e ha rinviato la trattazione alla camera di consiglio del 13 maggio 2026.

TAR Liguria - Genova, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

È stato proposto un ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Imperia, Sezione Lavoro, del 28 febbraio 2024. Il TAR ha rilevato che la documentazione digitale depositata con il ricorso, in particolare l'attestazione della notificazione della sentenza alle amministrazioni resistenti, non risulta visualizzabile nel sistema informatico della Giustizia amministrativa. Ha quindi evidenziato che l'omesso deposito, nelle forme previste dalle regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico, del provvedimento da eseguire e dei documenti a corredo può costituire causa di inammissibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio.

Norme richiamate

  • art. 73 c.p.a.

    Ritenuto di concedere termine ex art. 73 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base per concedere alle parti un termine prima della decisione, in relazione alla possibile rilevanza dell'irregolarità documentale riscontrata.

  • art. 13, comma 2, allegato 2 al c.p.a.

    Regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico

    Il mancato deposito del provvedimento da ottemperare e della documentazione a corredo nelle forme tecniche previste può determinare l'inammissibilità del ricorso per ottemperanza, anche d'ufficio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il provvedimento giudiziario del quale si chiede l'esecuzione e i documenti necessari a dimostrare i presupposti dell'azione devono essere depositati secondo le forme previste dalle regole tecniche del processo amministrativo telematico.
  • L'omesso deposito, o il deposito in formato non visualizzabile dal sistema informatico della Giustizia amministrativa, del provvedimento da ottemperare e della documentazione a corredo può integrare una causa di inammissibilità del ricorso rilevabile d'ufficio.
  • Prima di definire il giudizio sulla possibile inammissibilità derivante da irregolarità documentali, il giudice può concedere alle parti un termine ai sensi dell'art. 73 c.p.a. e rinviare la trattazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaProcesso amministrativo telematico
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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