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Sentenza

Sentenza n. 6950/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202504941

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro il rinnovato ordine di demolizione e gli atti connessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

Gli appellanti avevano acquistato nel 2011 un immobile realizzato sulla base di un titolo edilizio e avevano ricevuto nel 2021 una comunicazione di avvio del procedimento di acquisizione al patrimonio comunale per asserita inottemperanza a un’ordinanza di demolizione del 2011, mai conosciuta. Il Comune aveva quindi notificato loro l’ordinanza e intimato nuovamente la demolizione entro novanta giorni, assegnando anche la possibilità di presentare una richiesta di permesso di costruire in sanatoria. Il TAR aveva ritenuto tardive le contestazioni, considerando il nuovo atto una mera comunicazione dell’originaria ordinanza, già notificata ai precedenti proprietari. Gli appellanti hanno dedotto errori di giudizio, omessa pronuncia, erronea valutazione degli atti, illogicità e contraddittorietà, sostenendo che l’atto del 2021 avesse rinnovato l’ordine demolitorio nei loro confronti e assegnato un nuovo termine per l’adempimento, rendendo tempestivo il ricorso. Nel merito hanno contestato la qualificazione delle opere come abuso edilizio totale o sostanziale, sostenendo che il mutamento di destinazione d’uso fosse soggetto a DIA/SCIA o ad attività edilizia libera, che le opere non avessero prodotto nuove volumetrie o superfici rilevanti e che mancassero adeguata istruttoria e motivazione. Hanno inoltre evidenziato di avere presentato un’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 380/2001, il cui diniego era stato annullato dal TAR con obbligo per il Comune di riesaminare la domanda alla luce della normativa sopravvenuta.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza del TAR, dichiarando tempestivo il ricorso di primo grado. Ha ritenuto che l’atto del 2021 non si fosse limitato a comunicare l’esistenza dell’originaria ordinanza, ma ne avesse rinnovato il contenuto previa nuova valutazione della posizione dei proprietari subentrati, imponendo loro un nuovo termine per la demolizione. Nel merito, il Collegio ha accolto le censure relative al difetto di istruttoria, all’irragionevolezza e allo sviamento. Il Comune aveva adottato il nuovo ordine demolitorio senza previamente riesaminare l’istanza di accertamento di conformità, nonostante il precedente giudicato del TAR imponesse tale riesame. La mancata pronuncia comunale sull’istanza, unita alla contestazione dell’assenza di un accertamento tecnico sulla consistenza degli abusi, ha inciso sulla ragionevolezza, sull’adeguatezza istruttoria e motivazionale e sulla legittimità dell’ordine di ripristino. Gli atti impugnati sono stati annullati, con obbligo del Comune di pronunciarsi preliminarmente e senza indugio sulla domanda di accertamento di conformità. Le ulteriori censure non sono state esaminate perché non necessarie. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate in ragione della natura procedimentale dell’accoglimento.

Norme richiamate

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    La domanda di accertamento di conformità presentata dai proprietari doveva essere previamente esaminata dal Comune prima dell’adozione del nuovo ordine demolitorio, in conformità all’obbligo di riesame stabilito dal precedente giudicato.

  • art. 10 d.P.R. 380/2001

    È richiamato dagli appellanti per sostenere che la disciplina dei mutamenti di destinazione d’uso può essere rimessa alla legislazione regionale quanto al titolo edilizio necessario.

  • art. 2 l.r. Campania n. 19/2001

    i mutamenti di destinazione d’uso d’immobili o loro parti, che non comportino interventi di trasformazione dell’aspetto esteriore, e di volumi e superfici

    È invocato dagli appellanti per sostenere che il mutamento di destinazione d’uso contestato fosse realizzabile mediante denuncia di inizio attività.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    È richiamato nel contesto dell’ordine di demolizione e dell’acquisizione al patrimonio comunale conseguente all’inottemperanza.

  • l. 241/1990

    È richiamata con riguardo agli obblighi di istruttoria, motivazione e corretto svolgimento dell’azione amministrativa.

Massime di principio

  • Quando un’amministrazione comunica al nuovo proprietario non solo l’esistenza di un precedente ordine di demolizione, ma ne rinnova il contenuto, assegna un nuovo termine per l’adempimento e rivaluta la posizione del destinatario, l’atto può assumere natura rinnovativa e il termine per impugnarlo decorre dalla sua notificazione al nuovo proprietario.
  • L’amministrazione non può adottare o rinnovare un ordine di demolizione senza previamente considerare un’istanza di accertamento di conformità che sia stata presentata dall’interessato e il cui riesame sia stato imposto da una precedente decisione giurisdizionale.
  • La mancata esecuzione da parte dell’amministrazione dell’obbligo di riesaminare una domanda edilizia imposto dal giudicato determina un vizio dell’istruttoria e della motivazione del successivo provvedimento repressivo adottato senza attendere tale riesame.
  • L’ordine di demolizione è illegittimo quando la sua adozione, in presenza di una richiesta di accertamento tecnico e di sanatoria ancora non esaminata, risulti irragionevole, istruttoriamente inadeguata e funzionale a eludere l’effetto conformativo di una precedente pronuncia giurisdizionale.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioEfficacia ed esecuzione del provvedimentoGiudizio di ottemperanza
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potereEffetto conformativo e riedizione del potere

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