Cassazione Penale, Sentenza n. 15413/2023 del 12/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 16/12/2021 della Corte d'appello di Napoli che, in sede di rinvio, aveva confermato il provvedimento del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva posto a carico dello Stato, a favore di Diana, soltanto l'importo di Euro 323.121,11 (somme già liquidate in favore degli amministratori giudiziari). Il ricorrente contestava che ulteriori somme movimentate sul suo conto (oltre Euro 250.000) e i compensi corrisposti alla dott.ssa Mastroianni (Euro 41.933,84) per la revisione contabile di società sottoposte a sequestro dovessero essere posti a carico dello Stato, perché non impiegati per finanziare società di interesse del ricorrente e, in ogni caso, inerenti all'attività di amministratore giudiziario autorizzata dal giudice delegato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo in relazione alle spese per la revisione contabile. Ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente a quelle spese e ha rinviato alla Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto (cioè per valutare la pertinenza e l'eventuale carico dello Stato delle somme pagate per la revisione contabile). Per il resto (in particolare gli ulteriori importi prelevati dal conto e le somme contestate come finanziamento di Autostella N.P. s.r.l.) il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché generico e privo della necessaria allegazione e documentazione circa la fonte normativa e l'inerenza delle spese agli obblighi di amministratore giudiziario.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 10
Riferimento procedurale alla conferma del provvedimento in sede di rinvio; utilizzato come principio processuale per la valutazione del provvedimento impugnato
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 42, comma 3
Interpretato nel senso che il giudice delle misure di prevenzione deve valutare la pertinenza delle spese sostenute nell'esercizio dell'incarico di amministratore giudiziario e può riconoscere a carico dello Stato le spese inerenti alla gestione dei beni sottoposti a sequestro o confisca
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 43
Richiamato in connessione all'art. 42 per la valutazione dell'inerenza delle spese; stabilisce regole relative alla gestione e liquidazione delle spese inerenti alle misure di prevenzione
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 46
Richiamato come base normativa rispetto alla liquidazione di somme e al carico verso lo Stato, in relazione all'ambito di applicazione delle norme sulla responsabilità per le spese collegabili alle misure adottate
Massime di principio
- Il giudice delle misure di prevenzione valuta caso per caso la pertinenza delle spese sostenute dall'amministratore giudiziario: solo le spese documentatamente inerenti all'incarico e autorizzate possono essere poste a carico dello Stato.
- Le spese per attività di revisione contabile possono essere riconosciute come pertinenti e dunque soggette a liquidazione a carico dello Stato se risultano affidate nell'ambito dell'incarico e debitamente autorizzate e documentate.
- Le richieste generiche e prive di prova o documentazione sull'inerenza e sulla fonte normativa sono inammissibili: l'onere probatorio spetta a chi chiede che una spesa sia posta a carico dello Stato.
- Il semplice trasferimento di somme verso società terze richiede la prova della loro inerenza all'attività pubblica o all'incarico di amministratore giudiziario; l'assenza di prova può giustificare il rigetto della richiesta.
- Se vi sono profili meritevoli di riesame (es. spese specifiche ben documentate), la Corte di cassazione può annullare parzialmente e rinviare per nuovo giudizio, lasciando alla Corte d'appello la valutazione di dettaglio della pertinenza.
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