Cassazione Civile, Ordinanza n. 32528/2021 del 08/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (affittuario)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di affitto di azienda bar-ristorante contenente una clausola compromissoria, con alcune eccezioni che devolvevano al giudice ordinario le liti in cui fosse stata formalizzata la disdetta da parte dei proprietari o si dovesse intimare licenza, sfratto per finita locazione o per morosità. Il Tribunale aveva dichiarato "improponibili" sia la domanda dell'affittuario volta ad accertare la cessazione del contratto alla data del 31/12/2013 o, in subordine, del 31/12/2017, per effetto di una disdetta comunicata nel 2012, sia la riconvenzionale della società. Il giudice di merito aveva ritenuto operante la clausola arbitrale, reputando invece inoperante l'eccezione relativa alla disdetta perché la stessa era stata superata dal comportamento concludente delle parti, che avevano continuato a eseguire il contratto fino alla scadenza del 31/12/2017 e oltre per proroga tacita. Con il regolamento di competenza il ricorrente ha censurato tale decisione sotto tre profili: 1) erronea interpretazione della clausola di esclusione della competenza arbitrale riferita alla formalizzazione della disdetta, perché il tribunale avrebbe affrontato il merito della questione per poi dichiarare improponibile la domanda; 2) omessa considerazione dell'ulteriore deroga alla competenza arbitrale relativa ai casi di licenza o sfratto per finita locazione o morosità; 3) nullità della clausola compromissoria ai sensi dell'art. 447-bis, comma 2, c.p.c., come novellato, per contrasto con la competenza del giudice del luogo in cui è posto l'immobile. La resistente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha chiarito che, nonostante l'uso del termine "improponibilità", la statuizione del Tribunale andava in sostanza letta come una decisione sulla competenza, in favore dell'arbitrato, ed era quindi impugnabile con regolamento di competenza. Nel merito, però, ha accolto il ricorso: ha ritenuto che la questione della validità ed efficacia della disdetta del 17/12/2012 costituisse il tema preliminare della lite e, proprio per questo, rientrasse nella clausola che riservava tali controversie al giudice ordinario. Il fatto che gli effetti della disdetta potessero essere stati superati da una tacita rinnovazione del contratto era solo un fatto impeditivo, che non escludeva la riconducibilità della lite all'eccezione contrattuale alla competenza arbitrale. La sentenza di merito, peraltro, era internamente contraddittoria perché aveva prima esaminato nel merito la disdetta per escluderne l'efficacia e poi aveva dichiarato l'improponibilità della domanda, devolvendo agli arbitri la controversia proprio sul punto che il contratto sottraeva alla loro cognizione. La Corte ha quindi dichiarato la competenza del Tribunale di Latina e disposto la riassunzione del processo dinanzi a quel giudice, con condanna della resistente alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 819-ter c.p.c.
La decisione sulla competenza tra giudice ordinario e arbitri è trattata come questione di competenza; la sentenza che la risolve è impugnabile con regolamento di competenza, necessario o facoltativo a seconda dei casi.
art. 42 c.p.c.
Richiamato come base dell'impugnazione con regolamento di competenza della decisione che affermi o neghi la competenza in relazione alla convenzione arbitrale.
art. 43 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 42 c.p.c. quale parametro dell'impugnazione con regolamento di competenza.
art. 166 c.p.c.
Il richiamo serve a ribadire che l'eccezione di compromesso deve essere proposta nella comparsa di risposta e nel termine previsto, a pena di decadenza.
art. 38, comma 3, c.p.c.
È esclusa l'assimilazione della competenza arbitrale alla competenza funzionale, con conseguente inapplicabilità del rilievo officioso previsto per quest'ultima.
art. 447-bis, comma 2, c.p.c.
La censura del ricorrente invocava la nullità della clausola compromissoria per contrasto con la disciplina speciale delle controversie locatizie; la Corte non fonda su questa norma la decisione, perché accoglie il ricorso per la diversa ragione interpretativa della clausola contrattuale.
art. 380-ter c.p.c.
Richiamato per il rito camerale del regolamento di competenza.
Massime di principio
- L'eccezione di compromesso ha natura processuale e integra una questione di competenza: va proposta tempestivamente dalla parte interessata, altrimenti si radica la competenza del giudice adito.
- La competenza arbitrale non è assimilabile alla competenza funzionale; essa deriva dalla volontà negoziale delle parti e non consente, di regola, rilievo officioso come per le ipotesi di competenza funzionale.
- Quando una clausola contrattuale sottrae al giudice arbitrale le controversie relative a una disdetta formalizzata, il tema della validità ed efficacia della disdetta è esso stesso il cuore della lite e resta devoluto al giudice ordinario.
- Il fatto che la cessazione del rapporto possa risultare superata da comportamenti concludenti o da una proroga tacita costituisce un possibile fatto impeditivo o estintivo, ma non sposta la controversia fuori dall'ambito della deroga pattizia alla clausola compromissoria.
- Se il giudice di merito affronta il merito della questione riservata al giudice ordinario e, al contempo, declina la propria competenza in favore dell'arbitrato, la motivazione è internamente contraddittoria e la statuizione sulla competenza non può reggere.
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