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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4184/2023 del 01/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) censura di erronea applicazione di legge e vizi di motivazione relativamente alla affermazione della responsabilità penale, con contestazione dell'attendibilità del riconoscimento operato da un agente di polizia locale su filmati di videosorveglianza e della rilevanza dell'indizio derivante dall'uso, poche ore dopo il furto, di una SIM intestata al padre dell'imputato (con presunta discrepanza nelle ultime due cifre dell'IMEI); 2) mancata applicazione delle attenuanti generiche (giovane età e condizioni di vita disagiate).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto legittima la valutazione del giudice di merito sul riconoscimento operato dall'Assistente capo Roberta Mengozzi, valutato come indizio grave e preciso in ragione della conoscenza personale dell'imputato. Ha condiviso la spiegazione della Corte territoriale circa la differenza nelle ultime due cifre dell'IMEI (attribuita alla versione software/firmware e non all'identificazione dell'hardware), escludendo il travisamento della prova. Ha inoltre ritenuto infondata la doglianza sulle attenuanti generiche: i giudici di merito hanno valutato prevalenti i precedenti specifici e la gravità/modus operandi del reato, escludendo le attenuanti. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271, art. 173, comma 1

    Limita la rappresentazione sintetica dei motivi di impugnazione nella sede di cassazione; il ricorso è stato descritto nei limiti richiesti

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)

    art. 606, comma primo, lett. e)

    Regola i motivi di ricorso per cassazione; il vizio invocato (presunto travisamento della prova) non può tradursi in una rivalutazione del merito ma è circoscritto alla verifica dell'esatta trasposizione del dato probatorio nel ragionamento del giudice di merito

  • codice penale, art. 133

    Elenca gli elementi per la determinazione delle circostanze attenuanti generiche; il giudice può scegliere l'elemento che ritiene prevalente nell'apprezzamento

  • codice di procedura penale, art. 616, comma 5 (richiamato)

    art. 616 5 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'onere di versamento alla Cassa delle Ammende in caso di responsabilità del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità; applicata per fissare la somma di Euro 3.000,00

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata in relazione ai criteri per l'imposizione dell'onere verso la Cassa delle Ammende e alla valutazione della colpa del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità

Massime di principio

  • Il riconoscimento operato da un operatore di polizia giudiziaria su riprese di videosorveglianza può costituire un indizio "grave e preciso" se l'operatore ha conoscenza personale del soggetto riconosciuto; la sua valutazione resta rimessa al giudice di merito e la Corte di cassazione non procede a una riconsiderazione del fatto.
  • Differenze marginali nell'IMEI o altri codici tecnici possono essere giustificate con motivazioni tecniche (es. variazioni legate a firmware/software) e non compromettono automaticamente il valore dell'indizio, salvo prova contraria precisa e incontestabile.
  • La doglianza per travisamento della prova è ammissibile solo se dimostra una manifesta e incontrovertibile trasposizione errata del dato probatorio nel ragionamento del giudice di merito; non è sufficiente chiedere una diversa valutazione del materiale probatorio.
  • Le attenuanti generiche possono essere escluse sulla base anche di un solo elemento ritenuto prevalente (es. precedenti specifici, gravità del reato, modalità esecutive indicative di professionalità): il giudice può privilegiare l'elemento che ritiene decisivo senza dover esaminare esaustivamente tutti gli altri fattori
  • In sede di cassazione è prudente, quando si contestano valutazioni probatorie tecniche o identificative, produrre elementi tecnici o periti che confutino direttamente le spiegazioni del giudice di merito (es. per IMEI o qualità dei filmati), poiché la mera dissociazione non è sufficiente.

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