Sentenza n. 5558/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma, per quanto di interesse, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, Sezione Prima, 5 febbraio 2026, n. 42.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Basilicata che aveva accolto parzialmente il ricorso contro l’aggiudicazione originaria della gara in favore di EKA, disponendo il riesame dell’offerta tecnica
Esito
Favorevole al resistente (aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Ciclat ha appellato la sentenza del TAR Basilicata sostenendo che l’erronea attribuzione del punteggio all’offerta tecnica di EKA, con riferimento al criterio n. 3 relativo alla gestione del parco veicolare, avrebbe dovuto comportare l’esclusione dell’operatore e non soltanto la rinnovazione della valutazione. Ha inoltre contestato il rigetto parziale e l’assorbimento delle ulteriori censure. Nel corso del giudizio, la stazione appaltante, in esecuzione della sentenza di primo grado, ha riesaminato l’offerta, approvato una nuova graduatoria con Ciclat prima classificata, aggiudicato la gara a Ciclat e revocato l’aggiudicazione originaria in favore di EKA. Ciclat ha quindi chiesto il rinvio dell’udienza per valutare la sopravvenuta carenza di interesse o la cessata materia del contendere.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza di rinvio, ritenendo che il rinvio della trattazione sia ammesso solo in casi eccezionali e in presenza di gravi ragioni incidenti sulle esigenze fondamentali di difesa. La documentazione sulla nuova aggiudicazione era risalente al 4 maggio 2026 ed era stata depositata il 28 maggio 2026, sicché l’appellante aveva avuto un congruo termine per assumere le proprie determinazioni difensive. Il Collegio ha poi rilevato che la nuova aggiudicazione in favore di Ciclat aveva sostituito integralmente il provvedimento originariamente impugnato, espressamente revocato dalla stazione appaltante. Tale sostituzione aveva fatto venir meno l’interesse alla decisione, poiché anche l’eventuale successiva impugnazione della nuova aggiudicazione da parte di EKA e il suo eventuale accoglimento non avrebbero comportato la reviviscenza dell’aggiudicazione originaria. In riforma della sentenza di primo grado, il Consiglio di Stato ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso originario per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali.
Il rinvio non costituisce un diritto della parte e può essere disposto solo in presenza di situazioni eccezionali, in particolare di gravi ragioni idonee a incidere sulle fondamentali esigenze di difesa, tenendo conto anche del giusto processo e della ragionevole durata.
art. 90, comma 1, lett. b), d.lgs. 36/2023
La comunicazione del provvedimento di aggiudicazione entro cinque giorni dalla sua adozione rileva nel valutare se la parte abbia avuto un congruo termine per assumere le proprie determinazioni difensive.
art. 84, comma 4, c.p.a.
atti univoci dai quali deve desumersi la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa
La sostituzione integrale dell’atto impugnato con un nuovo provvedimento, accompagnata dalla sua espressa revoca, costituisce atto univoco idoneo a determinare la sopravvenuta carenza di interesse e l’improcedibilità del ricorso.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La disposizione è richiamata nel provvedimento quale base processuale della declaratoria di improcedibilità.
Massime di principio
- Il rinvio della trattazione nel processo amministrativo è ammesso soltanto in casi eccezionali e non costituisce un diritto della parte; occorrono gravi ragioni concretamente incidenti sulle esigenze fondamentali di difesa, valutate anche alla luce del giusto processo e della ragionevole durata del giudizio.
- La sostituzione integrale dell’atto impugnato con un nuovo provvedimento amministrativo, accompagnata dall’espressa revoca o eliminazione del primo atto, determina la sopravvenuta carenza di interesse quando il nuovo assetto non consenta la reviviscenza dell’atto originario neppure in caso di successiva caducazione del provvedimento sostitutivo.
- Quando, nel corso di un giudizio relativo a un’aggiudicazione, la stazione appaltante esegue la decisione di primo grado, adotta una nuova graduatoria, aggiudica la gara al ricorrente e revoca l’aggiudicazione originaria, il ricorso contro quest’ultima diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
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