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Sentenza

Sentenza n. 402/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’annullamento del silenzio-diniego serbato dalle Amministrazioni intimate, ai sensi dell’art. 25, comma 4, l. n. 241 del 1990, sull’istanza di accesso agli atti trasmessa a mezzo pec in data 21 aprile 2026 all’Istituto scolastico in epigrafe identificato; di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alla menzionata istanza, secondo le rispettive competenze e, per l’effetto, per la declaratoria del diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell’istanza di accesso agli atti, presentata in data 21 aprile 2026, con conseguente condanna delle stesse Amministrazioni a provvedere in ordine alla menzionata istanza, secondo le rispettive competenze, con richiesta di nomina di un commissario ad acta ex art. 117, comma 3, cod. proc. amm., in caso di perdurante inadempimento.

Giustizia amministrativa202600191

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: Silenzio-diniego sull’istanza di accesso del 21 aprile 2026, relativa alla documentazione sulle ferie maturate, godute e residue e agli eventuali inviti del dirigente scolastico a fruirne

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso inviata via PEC il 21 aprile 2026 al Liceo magistrale “A. Pieralli” di Perugia. Chiedeva documenti relativi alla gestione delle ferie maturate nel rapporto di lavoro: attestazioni delle ferie maturate, godute e residue e gli eventuali atti con cui il dirigente scolastico lo avesse invitato a fruirne, con avvertimento delle conseguenze della mancata richiesta. Ha domandato l’annullamento del diniego, l’accertamento del diritto di accesso e dell’obbligo delle amministrazioni di provvedere, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.

La decisione

Dopo la notificazione e il deposito del ricorso, l’istituzione scolastica ha trasmesso la documentazione richiesta, ostensivamente soddisfacendo integralmente la pretesa del ricorrente. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza pronunciarsi nel merito sulla fondatezza originaria del diritto di accesso. Ha condannato il Ministero dell’istruzione e del merito alle spese, liquidate in 1.500 euro oltre accessori, applicando il criterio della soccombenza virtuale poiché l’ostensione è avvenuta solo dopo l’instaurazione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Da quanto esposto emerge che la pretesa della parte ricorrente è stata integralmente soddisfatta, avendo l’Amministrazione provveduto a trasmettere la documentazione richiesta; deve, pertanto, essere dichiarata la cessata materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.

    La soddisfazione integrale della pretesa durante il giudizio, mediante l’ostensione della documentazione richiesta, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio relativo all’accesso documentale, se l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa con l’ostensione dei documenti dopo l’instaurazione del giudizio, va dichiarata cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Quando l’ostensione dei documenti richiesti interviene soltanto dopo la notificazione e il deposito del ricorso, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentale
RamiAccesso e trasparenza
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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