Sentenza n. 1538/2026 - Catania, Sezione 4
per l'ottemperanza del giudicato relativo alla sentenza n. 433/25 Tribunale di Siracusa-Sezione Lavoro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Siracusa, Sezione Lavoro, n. 433/2025, relativa all'attribuzione di € 1.500,00 per la Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che il Ministero, benché la sentenza civile fosse stata ritualmente notificata e fosse passata in giudicato, non aveva spontaneamente adempiuto all'obbligo di attribuirle la somma di € 1.500,00, oltre agli accessori riconosciuti dal giudice civile, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Ha chiesto l'integrale esecuzione del giudicato ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a., anche mediante la nomina di un commissario ad acta, nonché la condanna del Ministero alle spese di giudizio. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito. Il giudice ha rilevato che la ricorrente aveva provato il fatto costitutivo del diritto all'ottemperanza, costituito dal titolo esecutivo notificato e passato in giudicato e dal decorso del termine previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996; spettava invece all'Amministrazione provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto, ma tale prova non è stata fornita.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti per l'ottemperanza: esistenza di un titolo esecutivo giudiziale ritualmente notificato e passato in giudicato, decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e mancato adempimento ministeriale. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza civile entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale inutile decorso del termine, ha nominato commissario ad acta il direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, autorizzandolo a delegare l'incarico ad altro dirigente o funzionario, anche appartenente ad altro Dipartimento, purché idoneo. Il commissario, o il delegato, potrà utilizzare i capitoli di spesa ministeriali o dell'Ufficio scolastico regionale destinati al pagamento, ovvero altri capitoli disponibili, nonché, se necessario, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
La sentenza civile posta in esecuzione aveva riconosciuto alla docente il beneficio della Carta elettronica per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, quantificandolo in € 1.500,00 oltre accessori.
art. 112 c.p.a.
Costituisce il fondamento dell'azione di ottemperanza per l'esecuzione del giudicato, nella fattispecie derivante da una sentenza civile passata in giudicato.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
È richiamato quale disposizione relativa all'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e dei provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare, in caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine previsto dalla disposizione è stato ritenuto necessario ai fini dell'azionabilità dell'ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione debitrice.
art. 2697 c.c.
i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli
Una volta provato dalla ricorrente il fatto costitutivo del diritto all'ottemperanza, incombeva al Ministero dimostrare l'inefficacia del titolo o l'estinzione del diritto; la mancata costituzione dell'Amministrazione ha lasciato tale onere inevaso.
Massime di principio
- L'ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando il titolo sia stato ritualmente notificato, sia decorso il termine previsto per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche e risulti l'inadempimento dell'Amministrazione obbligata.
- Nel giudizio di ottemperanza, il creditore deve provare il fatto costitutivo del diritto di agire, compresa l'esistenza, la notificazione e il passaggio in giudicato del titolo, nonché il mancato adempimento; spetta invece all'Amministrazione dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto, secondo l'art. 2697 c.c.
- In caso di persistente inadempimento, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, conferendogli il potere di adottare gli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato in sostituzione dell'Amministrazione.
- Il commissario ad acta esercita i poteri conferiti dal giudice senza essere vincolato dalle ordinarie attribuzioni dell'ufficio di appartenenza; può essere autorizzato a delegare l'incarico a un dirigente o funzionario, anche di altro ufficio o Dipartimento, purché professionalmente idoneo.
- Per dare esecuzione a una condanna pecuniaria nei confronti di un'Amministrazione, il commissario ad acta può utilizzare i capitoli di spesa pertinenti o altri capitoli disponibili secondo criteri di buona amministrazione e, se necessario, fare ricorso a fondi fuori bilancio o al pagamento in conto sospeso.
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