Cassazione Penale, Ordinanza n. 17272/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice sorveglianza)
La controversia
Il giudizio riguarda la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale disposta dal Tribunale di sorveglianza di L'Aquila con efficacia ex nunc. Secondo il provvedimento impugnato, l'affidato avrebbe violato le prescrizioni commettendo un furto di materiale pirotecnico, ritenuto grave dal tribunale nonostante la mancanza di querela della persona offesa, in quanto il fatto sarebbe stato posto in essere immediatamente dopo l'inizio dell'esecuzione della misura. Il ricorso per cassazione deduceva, in sostanza, profili fattuali: assenza di querela, circostanza che il reato sarebbe rimasto allo stadio del tentativo, le scuse dell'affidato e il perdono del derubato, la mancanza di una relazione dell'UEPE sul punto e la riferibilità della pena residua a reati risalenti nel tempo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione del Tribunale di sorveglianza fosse immune da illogicità o contraddittorietà e che le doglianze del ricorrente si risolvessero in una diversa lettura degli elementi di fatto posti a base della decisione, operazione non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
affidamento in prova al servizio sociale
La revoca della misura alternativa, in presenza di un comportamento contrario alle prescrizioni, è rimessa alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, che deve però motivare adeguatamente l'esercizio di tale potere.
Cassazione penale
Il sindacato di legittimità non consente una rivalutazione del merito e degli elementi di fatto, potendosi censurare solo vizi di illogicità o contraddittorietà della motivazione.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La revoca dell'affidamento in prova può essere disposta quando il beneficiario tenga un comportamento incompatibile con le prescrizioni della misura, purché la decisione sia sorretta da motivazione adeguata e non manifestamente illogica.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione dei fatti o delle circostanze già apprezzate dal giudice di merito.
- Le censure che si limitano a contrapporre una lettura alternativa del materiale fattuale, senza denunciare specifici vizi logici della motivazione, sono inammissibili.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze economiche previste dal codice di rito, inclusa la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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