Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20003/2022 del 21/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, da parte del giudice delegato e poi del Tribunale in sede di opposizione allo stato passivo, della domanda di ammissione al passivo per € 86.333,00. La società ricorrente sosteneva di essere cessionaria dell’azienda della società poi fallita e, quindi, di aver acquisito anche 223 conti correnti postali utilizzati per la raccolta di somme provenienti da vari Comuni nell’ambito dell’attività di riscossione dei tributi locali svolta dalla cedente. Il Tribunale ha ritenuto applicabile l’art. 116 del d.lgs. 163/2006, reputando necessarie le comunicazioni alla stazione appaltante per l’efficacia del subentro; ha inoltre considerato tardiva la produzione documentale sulla comunicazione. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato nullità per difetto assoluto di motivazione del provvedimento del giudice delegato e del decreto collegiale. Con il secondo motivo ha denunciato violazione del diritto di difesa e del contraddittorio per mancata rimessione in termini a fronte di questioni nuove introdotte in opposizione. Con il terzo motivo ha censurato la falsa applicazione delle norme sulla cessione d’azienda e dell’art. 116 d.lgs. 163/2006, sostenendo che la comunicazione non costituiva fatto costitutivo del credito ma elemento di opponibilità del subentro.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha accolto il secondo motivo nei limiti in cui censurava l’erronea qualificazione della comunicazione ex art. 116 d.lgs. 163/2006 come fatto costitutivo della pretesa, e ha assorbito il terzo motivo. Il decreto del Tribunale di Bari è stato cassato con rinvio al medesimo Tribunale, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha chiarito che la comunicazione prevista dall’art. 116 non attiene alla validità della cessione d’azienda, ma alla sua opponibilità alla stazione appaltante; pertanto il Tribunale ha errato nel porla tra i fatti costitutivi del credito da insinuare al passivo.

Norme richiamate

  • art. 95 l.fall.

    richiamato nel primo motivo di ricorso in relazione al provvedimento del giudice delegato

  • art. 96 l.fall.

    richiamato nel primo motivo di ricorso in relazione al provvedimento del giudice delegato

  • art. 99 l.fall.

    richiamato nel secondo motivo di ricorso sull’opposizione allo stato passivo

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    richiamato per la dedotta violazione del contraddittorio e della rimessione in termini

  • art. 24 Cost.

    invocato a tutela del diritto di difesa

  • art. 111 Cost.

    invocato a tutela del giusto processo e della motivazione

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    norma di ricorso dedotta per nullità del provvedimento impugnato

  • art. 149, comma 1, c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente quale conseguenza della nullità del decreto

  • art. 115, comma 1, c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo sulla valutazione della prova e delle allegazioni

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo, ma la Corte non fonda la decisione su questo profilo

  • art. 88 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo, senza decisività autonoma nella motivazione finale

  • art. 2558, comma 1, c.c.

    richiamato nel terzo motivo con riferimento al subentro nei rapporti dell’azienda ceduta

  • art. 2559 c.c.

    richiamato nel terzo motivo con riferimento al trasferimento di rapporti e crediti

  • art. 116 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163

    "Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario ... non abbia proceduto ... alle comunicazioni previste"

    la comunicazione è richiesta ai fini dell’opponibilità del subentro alla stazione appaltante e dell’eventuale potere di opposizione dell’amministrazione; non incide sulla validità/perfezione della cessione tra le parti

  • art. 161 c.p.c.

    nel giudizio di opposizione allo stato passivo le nullità del provvedimento impugnato si convertono in motivi di impugnazione, con decisività della motivazione resa dal giudice dell’impugnazione

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    richiamato per la dedotta falsa applicazione di norme e vizi motivazionali nel terzo motivo

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, le eventuali nullità o carenze motivazionali del provvedimento del giudice delegato non determinano, di per sé sole, l’accoglimento dell’impugnazione, poiché rileva la motivazione del giudice dell’opposizione, che decide con cognizione sostitutiva.
  • Chi agisce per l’ammissione al passivo deve provare i fatti costitutivi del credito dedotto; tuttavia non può essere imposto come fatto costitutivo ciò che, secondo la norma sostanziale, attiene soltanto all’opponibilità del rapporto verso un terzo o verso una determinata amministrazione.
  • La comunicazione richiesta dall’art. 116 d.lgs. 163/2006 per i soggetti esecutori di contratti pubblici non condiziona la validità della cessione d’azienda o del subentro contrattuale tra privati, ma solo la sua efficacia nei confronti della stazione appaltante.
  • Se una questione nuova emerge nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il giudice deve assicurare il pieno contraddittorio, ma tale profilo resta assorbito quando il ricorso viene accolto per l’erronea qualificazione giuridica della questione decisiva.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniAzienda
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.