Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 7541/2026 - Roma, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza n. 879/2025 del Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202600622

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale ordinario di Tivoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio economico della Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Tivoli, Sezione Lavoro, n. 879/2025, passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza aveva accertato il diritto del ricorrente a usufruire del beneficio economico annuo di 500 euro tramite la Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2023/2024, condannando il Ministero a provvedere e a corrispondere interessi o rivalutazione, oltre alle spese di lite. Il titolo esecutivo era stato ritualmente notificato all’Amministrazione, ma, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, il Ministero non aveva adempiuto. Il ricorrente ha quindi chiesto l’esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza svolgere attività difensiva.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il giudicato del giudice ordinario costituiva un titolo esecutivo ritualmente notificato e che era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle pronunce giudiziarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Poiché l’Amministrazione non aveva corrisposto le somme dovute, il giudice ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Tivoli entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza. È stato nominato sin d’ora, per l’eventuale ulteriore inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, da attivare previa richiesta del ricorrente e con un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV competente per gli eventuali seguiti.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza diretta a ottenere l’esecuzione del giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve decorrere inutilmente prima di poter procedere all’esecuzione forzata nei confronti dell’amministrazione debitrice; decorso tale termine senza adempimento, sussiste l’inottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’amministrazione destinataria non adempia agli obblighi di pagamento o di facere da essa derivanti.
  • L’azione di ottemperanza presuppone la rituale notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
  • Accertata l’inottemperanza a un giudicato, il giudice amministrativo può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d’ora un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’infruttuoso decorso del termine e alla richiesta dell’interessato.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la persistente omissione dell’amministrazione nell’esecuzione di un titolo giudiziario giustifica la condanna dell’amministrazione alle spese processuali secondo il principio di soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.