Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3343/2026 - Milano, Sezione 4

per l’ottemperanza alla sentenza n. 288/2024 del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202505161

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici dal 2018/19 al 2022/23

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza n. 288/2024 del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero presso la sede reale. La sentenza aveva dichiarato il diritto del ricorrente all'erogazione di 500 euro annui mediante carta docente, ai sensi dell'art. 1, comma 121, l. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2018/19 al 2022/23, condannando il Ministero al relativo pagamento tramite carta elettronica. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione e ha chiesto l'esecuzione integrale del giudicato, oltre al pagamento degli interessi legali dalla maturazione del credito al saldo. Ha inoltre documentato il passaggio in giudicato, la notificazione del titolo e il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito, ma non ha contestato il mancato adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza al giudicato e ordinando al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Monza entro 60 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione, mediante il pagamento della somma complessiva riconosciuta nel titolo giudiziale. Ha respinto la domanda relativa agli interessi legali, poiché la sentenza da eseguire non ne aveva riconosciuto la spettanza e tale domanda non risultava proposta nel giudizio lavoristico. Per l'eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza, Brianza, attribuendogli 120 giorni dall'investitura per eseguire il giudicato, anche mediante il ricorso al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. 669/1996, in caso di insufficienza dei fondi. Ha escluso compensi per il commissario, ritenendo l'attività ricompresa nei suoi compiti istituzionali, e ha condannato il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La disposizione costituisce il fondamento del diritto all'erogazione annuale di 500 euro mediante la carta docente, riconosciuto dal giudicato da eseguire.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve essere rispettato prima della proposizione dell'azione esecutiva; nel caso concreto il termine risultava decorso.

  • art. 14, comma 2, d.l. 669/1996

    In caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina normativa e i relativi decreti attuativi.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale passato in giudicato, regolarmente notificato e divenuto eseguibile, non sia stato adempiuto dall'amministrazione e il creditore abbia rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente il comando contenuto nel titolo entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • L'ottemperanza non può estendere il contenuto del giudicato: una voce, quale la spettanza degli interessi legali, non può essere riconosciuta se non è stata attribuita dal titolo da eseguire né costituisce oggetto della domanda proposta nel giudizio definito dal titolo.
  • Il commissario ad acta può essere autorizzato, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, a utilizzare il meccanismo del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.