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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2554

Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R2554

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento DORA crea un corpus unico di regole per rafforzare la resilienza operativa digitale delle entità finanziarie dell’UE. Impone obblighi su governance dei rischi TIC, segnalazione degli incidenti, test periodici, continuità operativa e gestione dei rischi derivanti da terzi, introducendo inoltre un quadro di sorveglianza sui fornitori terzi critici di servizi TIC. Il testo coordina il nuovo regime con la disciplina NIS 2 e modifica diversi regolamenti settoriali per allineare la gestione del rischio informatico al nuovo impianto uniforme.

Stabilisce un quadro armonizzato dell’Unione per la resilienza operativa digitale del settore finanziario, disciplinando gestione dei rischi TIC, segnalazione degli incidenti, test di resilienza, rischi da terzi e sorveglianza dei fornitori TIC critici.

Ambito di applicazione

Si applica alle entità finanziarie elencate all’articolo 2, paragrafo 1, tra cui enti creditizi, istituti di pagamento, prestatori di servizi di informazione sui conti, istituti di moneta elettronica, imprese di investimento, fornitori di servizi per le cripto-attività autorizzati ed emittenti di token collegati ad attività, infrastrutture di mercato (depositari centrali di titoli, controparti centrali, sedi di negoziazione, repertori di dati), gestori e società di gestione, fornitori di servizi di comunicazione dati, imprese di assicurazione e riassicurazione, intermediari assicurativi e riassicurativi, enti pensionistici aziendali o professionali, agenzie di rating del credito, amministratori di indici di riferimento critici, fornitori di crowdfunding, repertori di dati sulle cartolarizzazioni e fornitori terzi di servizi TIC. Sono previste esclusioni rilevanti per alcuni soggetti già soggetti a regimi settoriali più limitati o esonerati (ad esempio talune imprese di investimento piccoli e non interconnesse, taluni enti pensionistici con meno di 15 aderenti, intermediari assicurativi micro/piccoli/medi, uffici postali di cui alla direttiva 2013/36/UE), nonché una facoltà per gli Stati membri di escludere ulteriori entità di cui all’articolo 2, paragrafo 5, punti 4)-23) della direttiva 2013/36/UE. Le disposizioni si applicano nell’Unione dal 17 gennaio 2025; il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Regolamento (UE) 2022/2554 sulla resilienza operativa digitale per il settore finanziario

Il regolamento istituisce un quadro armonizzato e direttamente applicabile nell’Unione per rafforzare la resilienza operativa digitale delle entità finanziarie. La ratio è superare la frammentazione delle regole nazionali e settoriali sui rischi TIC, considerata incompatibile con l’elevata interconnessione dei mercati finanziari e con la dimensione sistemica delle minacce informatiche.

Il testo costruisce un sistema unitario che copre governance, gestione del rischio TIC, segnalazione degli incidenti, test di resilienza, outsourcing e sorveglianza dei fornitori terzi critici, in stretto raccordo con la direttiva NIS 2 e con gli altri atti dell’acquis finanziario UE.

Ambito soggettivo e logica di applicazione

Il regolamento si applica a un ampio elenco di entità del settore finanziario, comprese banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica, imprese di investimento, infrastrutture di mercato, gestori e società di gestione, assicurazioni, intermediari assicurativi, EPAP, agenzie di rating del credito, amministratori di indici di riferimento critici, fornitori di crowdfunding, repertori di dati sulle cartolarizzazioni e fornitori di servizi per le cripto-attività autorizzati. Rientrano nel perimetro anche i fornitori terzi di servizi TIC.

L’articolo 2 prevede esclusioni puntuali, in particolare per alcune imprese di investimento piccole e non interconnesse, taluni EPAP con meno di 15 aderenti, intermediari assicurativi micro/piccoli/medi, talune entità esentate dalla direttiva 2013/36/UE e gli uffici dei conti correnti postali. Gli Stati membri possono inoltre escludere ulteriori categorie bancarie di cui all’articolo 2, paragrafo 5, punti 4)-23), della direttiva 2013/36/UE, con obbligo di notifica alla Commissione.

Definizioni e nozione di resilienza operativa digitale

L’articolo 3 dà rilievo centrale alla nozione di resilienza operativa digitale, intesa come capacità dell’entità finanziaria di costruire, assicurare e riesaminare la propria integrità e affidabilità operativa, anche facendo leva su servizi TIC forniti da terzi. Tra le definizioni più rilevanti vi sono: incidente connesso alle TIC, grave incidente TIC, minaccia informatica significativa, TLPT (test di penetrazione guidato dalla minaccia), rischio TIC derivante da terzi, fornitore terzo critico di servizi TIC, funzione essenziale o importante, microimpresa, piccola e media impresa.

La definizione di servizi TIC è ampia e comprende servizi digitali e di dati forniti in modo continuativo tramite sistemi TIC; restano esclusi i servizi telefonici analogici tradizionali.

Principio di proporzionalità

Il regolamento applica in modo trasversale il principio di proporzionalità. Le entità finanziarie devono calibrare gli adempimenti in funzione di dimensioni, profilo di rischio, natura, portata e complessità di servizi, attività e operatività. Ciò vale tanto per il quadro di gestione dei rischi quanto per i test di resilienza, la gestione dei terzi e gli obblighi più onerosi riservati alle entità non micro.

Governance, responsabilità e organizzazione interna

Gli articoli 5 e 6 collocano l’organo di gestione al centro del sistema: esso approva e supervisiona il quadro di gestione dei rischi TIC, definisce la strategia di resilienza operativa digitale, assegna le risorse, approva la politica di continuità operativa TIC, i piani di risposta e ripristino, gli audit interni e la politica di uso dei servizi TIC esterni. Le entità diverse dalle microimprese devono inoltre dotarsi di un ruolo o di un dirigente apicale responsabile del monitoraggio degli accordi con i fornitori terzi TIC.

Il quadro di gestione dei rischi TIC deve essere solido, completo, documentato e integrato nel sistema complessivo di rischio. Deve comprendere politiche, procedure, protocolli e strumenti di TIC per proteggere patrimoni informativi e risorse TIC, ridurre l’impatto dei rischi e garantire il riesame almeno annuale, o periodico per le microimprese. In caso di gravi incidenti TIC o rilievi di vigilanza, il quadro va aggiornato e migliorato. Le entità non micro devono inoltre attribuire la gestione e sorveglianza dei rischi a una funzione di controllo indipendente e prevedere audit interni TIC periodici.

Contenuto operativo del quadro TIC

Gli articoli 7-12 descrivono il contenuto minimo del presidio operativo: sistemi e strumenti TIC aggiornati, affidabili e resilienti; identificazione e mappatura di funzioni, asset, dipendenze e fornitori; analisi dei sistemi legacy; misure di protezione e prevenzione; monitoraggio continuo; meccanismi di rilevazione delle anomalie e dei punti di vulnerabilità; piani di continuità operativa e ripristino; backup e recovery; controlli di integrità dei dati.

In particolare:

  • l’articolo 8 impone la classificazione e documentazione di funzioni, patrimoni informativi, risorse TIC e dipendenze da terzi;
  • l’articolo 9 richiede misure di sicurezza, gestione accessi, autenticazione robusta, cifratura, gestione delle modifiche e patching;
  • l’articolo 10 impone meccanismi di detection delle anomalie e dei potenziali single point of failure;
  • l’articolo 11 disciplina continuità operativa TIC, business impact analysis, piani di crisi, test annuali, funzione di crisis management per le entità non micro e segnalazioni alle autorità dei costi e delle perdite annuali aggregate su richiesta;
  • l’articolo 12 dettaglia backup, ripristino, segregazione fisica e logica dei sistemi di recovery e, per i depositari centrali di titoli, un sito secondario di trattamento dati geograficamente distinto e pienamente operativo.

Apprendimento, formazione e comunicazione di crisi

L’articolo 13 impone di acquisire e analizzare informazioni su vulnerabilità, minacce e incidenti, di effettuare un riesame post-incident, di integrare i lesson learned nel quadro di rischio e di formare regolarmente personale e alta dirigenza. L’articolo 14 richiede piani di comunicazione di crisi per clienti, controparti e pubblico, oltre a politiche di comunicazione interna per distinguere il personale coinvolto nella gestione della crisi da quello solo informato; deve essere individuato almeno un soggetto responsabile della comunicazione verso pubblico e media.

Ulteriore armonizzazione e quadro semplificato

Gli articoli 15 e 16 rinviano a norme tecniche di regolamentazione e di attuazione da elaborare entro il 17 gennaio 2024, per uniformare contenuti di sicurezza, accesso, detection, continuità operativa e reporting. L’articolo 16 introduce un regime semplificato per imprese di investimento piccole e non interconnesse, istituti di pagamento e moneta elettronica esentati, piccoli EPAP: tali soggetti restano soggetti a obblighi base di gestione, monitoraggio, prevenzione, backup, continuità, test, formazione e dipendenze da terzi, ma sono esentati dai requisiti più gravosi previsti per le entità ordinarie.

Gestione e segnalazione degli incidenti TIC

Il capo III disciplina un processo strutturato di gestione degli incidenti TIC. Le entità finanziarie devono registrare tutti gli incidenti TIC e le minacce significative, predisporre procedure per classificazione, tracciamento, escalation, risposta e comunicazione, e segnalare i gravi incidenti TIC all’autorità competente.

La classificazione degli incidenti si basa su criteri quali numero e rilevanza dei clienti coinvolti, durata dell’evento, estensione geografica, perdita di dati, criticità dei servizi colpiti e impatto economico. Le soglie di rilevanza e le modalità di segnalazione sono demandate a norme tecniche delle AEV.

La segnalazione avviene tramite notifica iniziale, relazione intermedia e relazione finale. Le entità possono notificare volontariamente anche le minacce informatiche significative quando rilevanti per sistema finanziario, utenti o clienti. I clienti devono essere informati senza indebito ritardo in caso di incidente che incida sui loro interessi finanziari e, in caso di minaccia significativa, devono ricevere indicazioni sulle misure di protezione.

Le autorità competenti trasmettono a loro volta le informazioni alle AEV, alla BCE, ai CSIRT, alle autorità di risoluzione e ad altre autorità pubbliche pertinenti. Le AEV elaborano inoltre statistiche aggregate e segnalazioni di allerta. Per gli enti creditizi, gli istituti di pagamento, i prestatori di servizi di informazione sui conti e gli istituti di moneta elettronica, il capo III si applica anche agli incidenti operativi o di sicurezza dei pagamenti.

Test di resilienza operativa digitale e test avanzati TLPT

Il capo IV prevede un programma di test per le entità diverse dalle microimprese, da mantenere e rivedere come parte del quadro di gestione dei rischi. I test devono coprire i sistemi e le applicazioni a supporto delle funzioni essenziali o importanti almeno annualmente e includono una gamma di strumenti: vulnerability assessment, scansioni, analisi open source, test di sicurezza di rete, gap analysis, test fisici, questionari, code review, test di scenario, compatibilità, performance, end-to-end e penetration test.

Per i depositari centrali di titoli e le controparti centrali sono previste valutazioni di vulnerabilità prima di ogni nuovo rilascio di applicazioni o componenti infrastrutturali rilevanti. Le microimprese applicano un approccio più flessibile e bilanciato tra risorse disponibili e necessità di test.

Gli articoli 26 e 27 introducono i TLPT, richiesti almeno ogni tre anni per le entità individuate in base a impatto sistemico, criticità delle funzioni e maturità TIC. I TLPT devono riguardare i sistemi di produzione attivi, le funzioni essenziali o importanti e, se del caso, i fornitori terzi TIC coinvolti. Sono previsti test congiunti, riconoscimento reciproco degli esiti, possibilità di ricorrere a soggetti interni solo con controlli stringenti e, per gli enti creditizi significativi, obbligo di usare solo testeur esterni. Le autorità possono designare un’autorità nazionale unica per i TLPT o delegare i compiti a un’altra autorità nazionale finanziaria.

Gestione dei rischi derivanti da terzi e disciplina contrattuale

Il capo V considera i rischi derivanti da terzi come parte integrante dei rischi TIC complessivi. Le entità finanziarie, salvo microimprese e soggetti del regime semplificato, devono adottare e aggiornare una strategia specifica per i rischi da terzi, applicata a livello individuale, subconsolidato e consolidato, e tenere un registro completo di tutti gli accordi TIC con fornitori esterni.

Prima di stipulare un contratto devono svolgere una due diligence approfondita, valutare la criticità del servizio, il rischio di concentrazione, la conformità alle condizioni di vigilanza e i conflitti di interesse. I contratti devono contenere clausole minime su funzioni e servizi, localizzazione, protezione dei dati, accesso e restituzione dei dati in caso di insolvenza o cessazione, assistenza in caso di incidente, cooperazione con autorità e diritti di recesso. Per le funzioni essenziali o importanti si aggiungono clausole rafforzate su livelli di servizio, notifica di eventi rilevanti, piani di emergenza, partecipazione ai TLPT, diritti di audit e strategia di uscita con periodo di transizione obbligatorio.

Le microimprese beneficiano di una deroga limitata per il ricorso a un terzo indipendente nominato dal fornitore TIC per l’esercizio dei diritti di audit, purché possano ottenere in ogni momento le informazioni necessarie.

Quadro di sorveglianza dei fornitori terzi critici di servizi TIC

Il regolamento introduce un vero e proprio quadro di sorveglianza UE per i fornitori terzi critici di servizi TIC. La designazione avviene sulla base di criteri relativi all’impatto sistemico di un guasto, al carattere sistemico delle entità dipendenti, alla dipendenza da funzioni essenziali o importanti e alla sostituibilità del fornitore. L’assegnazione della sorveglianza a una delle tre AEV avviene in funzione della prevalenza delle entità finanziarie servite nei settori di competenza di ciascuna AEV.

Sono previste esclusioni per taluni soggetti: entità finanziarie che forniscono servizi TIC ad altre entità finanziarie, fornitori già soggetti a quadri di sorveglianza connessi ai compiti del SEBC, fornitori intragruppo e fornitori che operano unicamente in uno Stato membro per entità attive solo in quello Stato membro. I fornitori di paesi terzi designati come critici devono istituire un’impresa figlia nell’Unione entro 12 mesi dalla designazione.

Il sistema prevede il forum di sorveglianza, una rete di sorveglianza comune, poteri di richiesta informazioni, indagine e ispezione, raccomandazioni su sicurezza, contratti e subappalto, obblighi di cooperazione in buona fede e penalità di mora fino all’1 % del fatturato medio quotidiano mondiale per un periodo massimo di sei mesi. Le autorità competenti devono coordinarsi con l’autorità di sorveglianza capofila e, in caso di mancato adeguamento alle raccomandazioni, possono ordinare la sospensione o la cessazione dell’uso del servizio da parte delle entità finanziarie.

Cooperazione intersettoriale e internazionale

L’articolo 47 raccorda il regolamento con la direttiva NIS 2, consentendo la partecipazione di AEV e autorità competenti al gruppo di cooperazione e lo scambio di informazioni con CSIRT e punti di contatto unici. Gli articoli 48 e 49 rafforzano la cooperazione tra autorità nazionali, BCE, AEV, autorità di risoluzione, CERS ed ENISA, anche mediante esercitazioni di crisi e scambio di buone pratiche tra settori finanziari e altri settori economici.

L’articolo 44 consente accordi amministrativi con autorità di paesi terzi per promuovere cooperazione internazionale sui rischi TIC derivanti da terzi.

Sanzioni, pubblicazione, segreto e dati personali

Gli articoli 50-55 impongono agli Stati membri di prevedere sanzioni amministrative e misure di riparazione efficaci, proporzionate e dissuasive, con eventuale rilevanza penale. Le autorità competenti devono avere poteri ampi di accesso, ispezione e audit. Le sanzioni amministrative devono di regola essere pubblicate, salvo casi di sproporzione, rischio per la stabilità dei mercati o per indagini in corso.

Le informazioni scambiate restano soggette a segreto professionale. Il trattamento dei dati personali è consentito solo nella misura necessaria agli obblighi del regolamento e deve rispettare il GDPR o il regolamento 2018/1725; la conservazione dei dati personali non può eccedere, in linea generale, 15 anni.

Riesami, modifiche settoriali e applicazione nel tempo

L’articolo 58 prevede un riesame generale entro il 17 gennaio 2028 su designazione dei fornitori critici, carattere volontario della notifica delle minacce significative, regime dei fornitori di paesi terzi e possibile estensione ai sistemi di pagamento, oltre all’efficacia della rete di sorveglianza comune. Ulteriori riesami sono previsti nel contesto della direttiva sui servizi di pagamento e per i revisori legali.

Gli articoli 59-63 modificano i regolamenti settoriali n. 1060/2009, n. 648/2012, n. 909/2014, n. 600/2014 e n. 2016/1011 per coordinare tali discipline con il nuovo quadro DORA. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è applicabile dal 17 gennaio 2025.

Disposizioni principali

Oggetto e struttura del regolamento

L’articolo 1 definisce un insieme di obblighi uniformi per il settore finanziario in materia di gestione dei rischi TIC, segnalazione dei gravi incidenti TIC e, per alcune entità di pagamento, dei gravi incidenti operativi o di sicurezza dei pagamenti, test di resilienza operativa digitale, condivisione di informazioni sulle minacce e gestione dei rischi derivanti da terzi, oltre alle regole sugli accordi contrattuali con i fornitori TIC e sul quadro di sorveglianza dei fornitori terzi critici.

Ambito soggettivo ed esclusioni

L’articolo 2 individua le categorie di entità finanziarie e i fornitori terzi di servizi TIC destinatari del regolamento. L’articolo 2, paragrafo 3, esclude alcuni soggetti, tra cui gestori di fondi alternativi esentati, imprese di assicurazione e riassicurazione di cui all’articolo 4 della direttiva 2009/138/CE, enti pensionistici con non più di 15 aderenti, talune persone esentate dalla MiFID II, intermediari assicurativi micro/piccoli/medi e uffici dei conti correnti postali. Il paragrafo 4 consente agli Stati membri di escludere ulteriori enti bancari di cui all’articolo 2, paragrafo 5, punti 4)-23), della direttiva 2013/36/UE, con obbligo di notifica alla Commissione.

Definizioni chiave

L’articolo 3 contiene le definizioni centrali: resilienza operativa digitale, incidente connesso alle TIC, grave incidente TIC, minaccia informatica significativa, TLPT, rischio informatico TIC derivante da terzi, fornitore terzo di servizi TIC, funzione essenziale o importante, fornitore terzo critico di servizi TIC, microimpresa, piccola e media impresa, autorità di sorveglianza capofila, oltre alle definizioni settoriali richiamate da numerosi atti UE.

Principio di proporzionalità

L’articolo 4 impone di applicare il capo II in modo proporzionato a dimensioni, profilo di rischio, natura, portata e complessità delle attività. La proporzionalità è richiamata anche per i capi III, IV e V, sezione I, e deve essere considerata dalle autorità competenti nel riesame dei quadri di gestione dei rischi informatici.

Governance e responsabilità degli organi di gestione

L’articolo 5 attribuisce all’organo di gestione la responsabilità ultima della gestione dei rischi informatici e dell’approvazione, supervisione e riesame del quadro TIC, della strategia di resilienza, della continuità operativa, degli audit interni, delle risorse e della politica di uso di servizi TIC esterni. Per le entità diverse dalle microimprese è richiesto un ruolo di monitoraggio degli accordi con fornitori terzi TIC o la designazione di un dirigente apicale responsabile.

Quadro di gestione dei rischi informatici

L’articolo 6 richiede un quadro documentato, completo e solido, integrato nel sistema di rischio complessivo, comprensivo di strategie, politiche, procedure e strumenti per proteggere patrimoni informativi e risorse TIC, ridurre l’impatto dei rischi e attribuire la funzione di controllo a soggetti indipendenti per le entità non micro. Il quadro va riesaminato almeno annualmente, o periodicamente per le microimprese, e dopo gravi incidenti o rilievi di vigilanza; include inoltre una strategia di resilienza operativa digitale con tolleranza al rischio, obiettivi di sicurezza, architettura TIC, meccanismi di prevenzione/rilevazione/ripristino e strategia di comunicazione in caso di incidente.

Requisiti tecnici sui sistemi TIC e identificazione dei rischi

Gli articoli 7 e 8 impongono sistemi TIC aggiornati, affidabili, capaci e resilienti, nonché la mappatura di funzioni, asset, dipendenze, fornitori terzi e sistemi legacy. Le entità devono mantenere inventari aggiornati, identificare tutte le fonti di rischio, riesaminare almeno annualmente gli scenari di rischio e, per le non microimprese, effettuare valutazioni specifiche in caso di modifiche rilevanti e sui sistemi legacy.

Protezione, prevenzione, individuazione, risposta e ripristino

Gli articoli 9-12 disciplinano misure di sicurezza, autenticazione, gestione accessi, cifratura, segregazione di rete, change management, patching, monitoraggio continuo, piani di continuità operativa TIC, business impact analysis, test annuali, funzioni di crisi per le non microimprese, backup, ripristino e capacità ridondanti. I depositari centrali di titoli devono mantenere almeno un sito secondario di trattamento dati con requisiti di continuità geografica e operativa. Sono previsti controlli di integrità dei dati anche in fase di recupero.

Apprendimento, evoluzione e comunicazione

L’articolo 13 impone la raccolta e l’analisi delle minacce e delle vulnerabilità, il riesame successivo agli incidenti gravi, la comunicazione alle autorità delle modifiche adottate dalle entità non micro, l’integrazione delle lezioni apprese nel quadro di rischio e programmi obbligatori di sensibilizzazione e formazione. L’articolo 14 richiede piani di comunicazione di crisi verso clienti, controparti, pubblico e personale, e almeno una persona responsabile della comunicazione pubblica e verso i media.

Ulteriore armonizzazione tramite norme tecniche

Gli articoli 15 e 16 prevedono ulteriori norme tecniche di regolamentazione e attuazione, con scadenze al 17 gennaio 2024, per affinare componenti di sicurezza, accessi, individuazione, continuità operativa, test e contenuto delle relazioni. L’articolo 16 introduce un quadro semplificato per imprese di investimento piccole e non interconnesse, istituti di pagamento e moneta elettronica esentati, piccoli enti pensionistici, con obblighi ridotti ma comunque di base su governance, monitoraggio, continuità, test, dipendenze da terzi e formazione.

Gestione e segnalazione degli incidenti TIC

Gli articoli 17-23 impongono un processo strutturato di gestione incidenti, classificazione in base a criteri di impatto, soglie di rilevanza e notifica dei gravi incidenti TIC all’autorità competente mediante notifica iniziale, intermedia e finale. È prevista la notifica volontaria delle minacce significative, l’informazione ai clienti in caso di incidente con impatto sui loro interessi e uno scambio automatico di informazioni tra autorità nazionali, AEV, BCE, autorità di risoluzione, CSIRT e altre autorità pubbliche. Per enti creditizi, istituti di pagamento, prestatori di account information e istituti di moneta elettronica si applica anche la segnalazione dei gravi incidenti operativi o di sicurezza dei pagamenti.

Test di resilienza operativa digitale e TLPT

Gli articoli 24-27 prevedono programmi di test per le entità non micro, con test annuali su sistemi e applicazioni a supporto di funzioni essenziali o importanti, metodi di valutazione delle vulnerabilità, test di scenario, prestazione, end-to-end e penetrazione. I test avanzati TLPT sono richiesti almeno ogni tre anni per le entità identificate in base al profilo di rischio e alla criticità sistemica; gli enti creditizi significativi soggetti all’SSM devono usare solo soggetti esterni per i TLPT. Sono previste regole su ambito, partecipazione dei fornitori TIC, test congiunti, riconoscimento reciproco, requisiti dei testeurs, e facoltà degli Stati membri di designare un’autorità nazionale unica per i TLPT.

Rischi informatici derivanti da terzi e contratti TIC

Gli articoli 28-30 disciplinano la strategia per i rischi derivanti da terzi, il registro degli accordi TIC, la due diligence precontrattuale, l’obbligo di valutare concentrazione e subappalto, l’adozione di standard di sicurezza appropriati, i diritti di accesso/ispezione/audit, gli obblighi di assistenza in caso di incidente, le clausole di risoluzione, le strategie di uscita e, per le funzioni essenziali o importanti, un set rafforzato di clausole contrattuali obbligatorie, incluse le condizioni di partecipazione ai TLPT e i diritti di audit anche da parte dell’autorità competente. È prevista la possibilità di clausole standard elaborate da autorità pubbliche o istituzioni UE.

Sorveglianza dei fornitori terzi critici di servizi TIC

Gli articoli 31-44 istituiscono un quadro di sorveglianza UE per i fornitori terzi critici di servizi TIC, designati sulla base di criteri di impatto sistemico, dipendenza del settore finanziario, importanza delle entità servite e sostituibilità del fornitore. La AEV competente è nominata autorità di sorveglianza capofila; i fornitori designati devono avere, se stabiliti in paese terzo, un’impresa figlia nell’Unione entro 12 mesi. Il quadro comprende forum di sorveglianza, rete di sorveglianza comune, poteri di richiesta informazioni, indagine, ispezione in loco e fuori sede, raccomandazioni, penalità di mora fino all’1 % del fatturato medio quotidiano mondiale per un massimo di sei mesi, e possibilità di imporre sospensioni o cessazioni dei servizi alle entità finanziarie in caso di inadempimento grave. È prevista cooperazione internazionale con autorità di paesi terzi e commissioni a carico dei fornitori critici per finanziare le attività di sorveglianza.

Condivisione delle informazioni e cooperazione con il quadro NIS 2

L’articolo 45 autorizza meccanismi volontari di condivisione di informazioni e analisi delle minacce tra entità finanziarie, in comunità fidate, con tutele per riservatezza, protezione dei dati e diritto della concorrenza. Gli articoli 46-49 coordinano il sistema con le autorità competenti settoriali, il quadro NIS 2, i CSIRT, i punti di contatto unici, la BCE e le autorità di risoluzione, prevedendo cooperazione, scambio di informazioni e esercitazioni di crisi intersettoriali.

Sanzioni, pubblicazione e segreto

Gli articoli 50-55 obbligano gli Stati membri a prevedere sanzioni amministrative e misure di riparazione efficaci, proporzionate e dissuasive, nonché l’eventuale rilevanza penale. È disciplinata la pubblicazione delle sanzioni, il rispetto del segreto professionale, la protezione dei dati personali e la conservazione dei dati fino a 15 anni, salvo procedimenti pendenti.

Atti delegati, riesame e modifiche settoriali

L’articolo 57 disciplina la delega alla Commissione per adottare atti delegati su criteri di criticità dei fornitori TIC e commissioni di sorveglianza. L’articolo 58 prevede riesami nel 2023, 2025, 2026 e 2028 su pagamento, revisori, criteri di designazione e portata del regolamento. Gli articoli 59-63 modificano i regolamenti n. 1060/2009, n. 648/2012, n. 909/2014, n. 600/2014 e n. 2016/1011 per rinviare espressamente al presente regolamento per i requisiti di resilienza operativa digitale. L’articolo 64 dispone l’entrata in vigore e l’applicazione dal 17 gennaio 2025.

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