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Sentenza

Sentenza n. 2857/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento del provvedimento della Questura di -OMISSIS- - Ufficio immigrazione- -OMISSIS- del 13/11/2025 di irricevibilità dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato inoltrata con assicurata n. -OMISSIS- in data 16/01/2025 dal cittadino straniero -OMISSIS- e di ogni atto o provvedimento presupposto o consequenziale, successivo, presupposto o preparatorio, anteriore o conseguente, conosciuto e non;

Giustizia amministrativa202600390

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR, decidendo con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha dichiarato cessata la materia del contendere poiché l’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato ha integralmente soddisfatto le ragioni del ricorrente. Le spese di giudizio sono state compensate integralmente tra le parti, in considerazione della peculiarità della fattispecie e dell’ulteriore attività istruttoria svolta dall’amministrazione.

TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento della Questura di irricevibilità dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il cittadino straniero ha impugnato il provvedimento della Questura del 13 novembre 2025 che aveva dichiarato irricevibile la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, presentata il 16 gennaio 2025, chiedendone l’annullamento unitamente agli atti presupposti e consequenziali. Nel corso del giudizio, la Questura ha annullato in autotutela il provvedimento impugnato.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    ex art. 60 cod. proc. amm.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sentite le parti, quando la causa è matura per la decisione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Costituisce il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione annulla in autotutela l’atto impugnato e tale annullamento soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere.
  • La definizione del giudizio mediante sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. è ammissibile quando la causa può essere decisa immediatamente e le parti sono state sentite in camera di consiglio.
  • L’annullamento in autotutela dell’atto impugnato nel corso del giudizio può giustificare la compensazione integrale delle spese, ove ricorrano peculiarità della fattispecie valutate dal giudice.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoDecisione e riti specialiAutotutela
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesse

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