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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32994/2024 del 22/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha chiesto la declaratoria di inefficacia della misura cautelare in carcere per decorso del termine di durata, deducendo che la pronuncia di annullamento con rinvio della Cassazione non fosse parziale e che, quindi, dovesse applicarsi l'art. 303, comma 2, c.p.p. (termine di fase pari a tre anni o quello di grado applicabile). Contestava inoltre l'asserita mancanza di motivazione circa l'inefficacia della misura rispetto alle rimanenti imputazioni definitivamente confermate e denunciava disparità di trattamento rispetto ad altri imputati.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha stabilito che, salvo i casi di chiaro giudicato parziale, in tutti i casi di annullamento con rinvio si applica la disciplina dell'art. 303, comma 2, c.p.p.; il termine di durata della misura ricomincia a decorrere integralmente dalla data dell'annullamento con rinvio (qui 21 febbraio), e nel caso concreto il termine di riferimento è quello del grado d'appello (1 anno e 6 mesi) che non è scaduto. Inoltre il termine massimo previsto dal comma 4 è un limite invalicabile e non una alternativa al comma 2; tenuto conto dei reati indicati nel primo grado (art. 74 d.P.R. 309/1990 commi 1 e 2) il termine massimo di sei anni non è nemmeno spirato (la misura è in atto dal marzo 2019). Le censure sulla motivazione rispetto agli altri reati e sulla presunta disparità di trattamento sono state ritenute generiche o inammissibili. La ricorrente è condannata alle spese processuali (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    Il dispositivo riguarda l'associazione di tipo mafioso; la Cassazione ha annullato con rinvio la pronuncia sulla responsabilità per tale reato e, su questa base, va valutato il decorso del termine di durata della misura secondo art. 303, comma 2.

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Riguarda i reati di traffico di stupefacenti; la Corte ha distinto fra annullamento in punto di qualificazione giuridica (che non equivale a un giudicato sulla colpevolezza) e annullamento in punto di responsabilità: il contenuto della sentenza di primo grado (titoli di reato) rimane rilevante fino a definitiva cancellazione.

  • art. 303 c.p.p., comma 2

    Principale norma applicata: nei casi di annullamento con rinvio il termine di durata della misura ricomincia a decorrere dalla data della sentenza di annullamento con rinvio; è la disciplina di riferimento tranne i casi di chiaro giudicato parziale.

  • art. 303 c.p.p., comma 4

    Fornisce i termini massimi di durata della misura (in ragione della pena edittale) ma non è in alternativa al comma 2; va inteso come limite invalicabile per i casi di decorso non lineare del tempo cautelare.

  • art. 304 c.p.p., comma 6

    Richiamato quale disciplina possibile di sospensione con correttivo; la Corte usa la norma per spiegare le diverse ipotesi di "andamento non lineare" del decorso della misura.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che autorizza la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata contro la ricorrente.

  • art. 310 c.p.p.

    Richiamata come titolo normativo relativo all'impugnazione (appello ex art. 310) presentata dalla ricorrente avverso l'ordinanza impugnata.

  • art. 624, comma 2, c.p.p.

    Citata dalla difesa in tema di irrevocabilità di parti della decisione di legittimità; la Corte ha ritenuto irrilevante l'argomentazione nella specie, confermando che l'assenza di una statuizione di irrevocabilità non impedisce l'applicazione dell'art. 303, comma 2.

Massime di principio

  • In caso di annullamento con rinvio la disciplina di riferimento per la durata delle misure cautelari è, in linea generale, l'art. 303, comma 2: il termine ricomincia a decorrere integralmente dalla data dell'annullamento con rinvio, salvo casi di chiaro giudicato parziale.
  • I termini previsti dall'art. 303, comma 4, rappresentano limiti massimi di durata (calcolati sull'eventuale pena edittale) e non alternative al comma 2; vanno considerati come tetti invalicabili per decorso non lineare (proroga, interruzione, sospensione, regressione).
  • La reviviscenza della sentenza di primo grado opera fino a quando la relativa statuizione non sia definitivamente annullata; pertanto, per verificare il termine di fase a seguito di annullamento con rinvio, si devono considerare i titoli di reato risultanti dalla decisione di primo grado se non definitivamente cancellati.
  • Le doglianze sul mancato esame di questioni di efficacia della misura rispetto ad altri capi devono essere prospettate tempestivamente e con specificità: eccezioni sollevate in modo generico o tardivo sono inammissibili o infondate.
  • La presunta disparità di trattamento rispetto ad altri imputati è una questione di fatto che richiede prove e precisazioni; non può da sola determinare l'accoglimento di un ricorso se non adeguatamente motivata.

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