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Sentenza

Sentenza del 04/05/2017 n. 3096 - Comm. Trib. Prov. Milano

IMPOSTE INDIRETTE - REGISTRO - SOGGETTIVITA PASSIVA DEL NOTAIO - Società a responsabilità limitata - Delibera assembleare per aumento capitale sociale - Registrazione presso un notaio - Enunciazione di contratto di mutuo non ricevuto da quel notaio - Imposta di registro relativa al mutuo - Carenza di responsabilità del notaio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa tributaria nei confronti del notaio è stata ritenuta infondata. Il notaio che ha ricevuto la delibera societaria non è responsabile dell'imposta relativa al mutuo semplicemente perché quest'ultimo è stato menzionato nell'atto, quando non lo ha ricevuto né formato. L'imposta deve essere richiesta esclusivamente alle parti che hanno stipulato il contratto di mutuo.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva richiesto al notaio rogante la delibera di aumento del capitale sociale il pagamento dell'imposta di registro dovuta per un contratto di mutuo enunciato nella delibera, sebbene tale mutuo fosse stato stipulato e ricevuto da un altro notaio. La questione riguardava la soggettività passiva del notaio rispetto all'imposta sull'atto enunciato.

Norme richiamate

  • Normativa sull'imposta di registro relativa agli atti enunciati

    L'enunciazione di un contratto in un atto successivo può rilevare ai fini dell'imposta di registro, ma non rende automaticamente responsabile il notaio che ha ricevuto l'atto successivo quando egli non ha ricevuto né formato l'atto enunciato.

  • Principi sulla soggettività passiva del notaio nell'imposta di registro

    La responsabilità del notaio per l'imposta di registro è collegata agli atti da lui ricevuti o autenticati e non si estende, per il solo fatto della menzione, a un contratto stipulato davanti a un altro notaio.

Massime di principio

  • La semplice menzione di un contratto in un atto notarile successivo non comporta automaticamente la responsabilità fiscale del notaio che riceve quest'ultimo atto.
  • Per individuare il soggetto tenuto al pagamento dell'imposta occorre distinguere tra il notaio che ha formato l'atto e le parti che lo hanno stipulato.
  • Se l'atto enunciato è stato ricevuto da un altro notaio, la pretesa relativa alla sua imposta di registro deve essere indirizzata alle parti contraenti e, secondo le regole applicabili, ai soggetti collegati alla formazione di quell'atto, non al notaio estraneo.
  • La responsabilità del notaio non può essere estesa oltre l'atto da lui ricevuto sulla base della sola conoscenza o indicazione di un rapporto giuridico precedente.

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