Sentenza n. 60/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento commissariale prot. N. 0060192 del 23 luglio 2021; - della nota commissariale in data 22 giugno 2021; - della nota commissariale prot. n. 0056450 in data 13 luglio 2021; - del piano degli interventi della scelta progettuale Gavardo/Montichiari, con codice unico e cronoprogramma dei lavori di realizzazione del progetto in data 19 luglio 2021. B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 11 ottobre 2021: - degli stessi atti e provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo; C) Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 4 novembre 2021: - del provvedimento commissariale prot. N. 0061918 del 29 luglio 2021; - del provvedimento 9 agosto 2021 sottoscritto dal direttore dell'Ufficio d'Ambito di Brescia e protocollato al Gabinetto della Prefettura di Brescia al n. 64887 del 9 agosto 2021; - del provvedimento n. 43 del 5 ottobre 2021 adottato dall'Ufficio d'Ambito di Brescia, conclusivo della conferenza di servizi preliminare indetta in forma semplificata e in modalità asincrona; - del decreto del Commissario Straordinario per la progettazione l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda prot. n. 0081503 del 7 ottobre 2021; - del provvedimento del Commissario Straordinario prot. n. 0083931 del 15 ottobre 2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti commissariali e dell’Ufficio d’Ambito relativi all’istruttoria, localizzazione e approvazione preliminare della soluzione progettuale Gavardo-Montichiari, nonché all’istituzione del relativo tavolo tecnico
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e gestore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, gli atti adottati nel 2021 nell’ambito del procedimento per la realizzazione di un nuovo sistema di collettamento e depurazione delle acque reflue della sponda bresciana del Lago di Garda, fondato sulla soluzione con due impianti a Gavardo e Montichiari. Ha dedotto, tra l’altro, la nullità o illegittimità degli atti per carenza di potere del Commissario straordinario in materia di localizzazione; la violazione della disciplina sui poteri commissariali e sulla necessità di coinvolgimento di altri organi; la mancata previa VAS; il contrasto con il Piano d’Ambito, il PTCP e il PTR; l’utilizzo di criteri comparativi arbitrari; difetto di motivazione e di istruttoria nella scelta delle Università incaricate dei pareri e nella valutazione degli impatti sul fiume Chiese, sulle falde e sulle condotte; omessa considerazione dei contributi partecipativi; nonché violazioni della disciplina sulla conferenza di servizi, inclusa la mancata convocazione della riunione sincrona per l’esame dei dissensi. Con i secondi motivi aggiunti ha dedotto inoltre l’illegittimità derivata e l’illegittimità del decreto istitutivo del tavolo tecnico consultivo per sviamento di potere e violazione del principio di tipicità. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, l’inammissibilità per il carattere endoprocedimentale degli atti e per carenza di interesse, nonché l’improcedibilità per sopravvenuto abbandono della soluzione Gavardo-Montichiari.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo sussistente la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. a), r.d. n. 1775/1933. Il Collegio ha rilevato che gli atti impugnati riguardavano la realizzazione di un nuovo sistema di collettamento e depurazione delle acque reflue, con diversa localizzazione degli impianti, diverso tracciato delle condotte e diverso recapito finale delle acque depurate, non più nel Lago di Garda ma nel fiume Chiese. Tali determinazioni incidono quindi in modo immediato e diretto sul regime, sul decorso, sugli utilizzi e sulla destinazione finale delle acque pubbliche. La nozione di acque pubbliche è stata ritenuta comprensiva anche delle acque reflue trattate nell’ambito del servizio idrico integrato, comprendente fognatura e depurazione. La circostanza che gli atti producano anche effetti urbanistici, ambientali ed eventualmente espropriativi non sposta la giurisdizione, poiché tali profili sono strumentali rispetto all’oggetto principale, costituito dalla gestione e regimazione delle acque pubbliche. È stato inoltre valorizzato il fatto che la localizzazione di opere idrauliche e le modifiche incidenti sul regime idrico rientrano nella giurisdizione del TSAP anche quando gli atti siano adottati da autorità non istituzionalmente preposte alla tutela delle acque. Ogni ulteriore questione processuale e di merito è stata assorbita. Il processo può essere riproposto dinanzi al TSAP nelle forme e nei termini di rito. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 143, comma 1, lett. a), r.d. n. 1775/1933
La giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche comprende le controversie relative ad atti amministrativi che incidono in modo immediato e diretto sul regime delle acque pubbliche, anche se adottati da amministrazioni non specificamente preposte alla tutela delle acque.
art. 4, comma 1, lett. f), l. n. 36/1994
dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue
La nozione di servizio idrico integrato comprende anche la fognatura e la depurazione delle acque reflue; ciò rileva ai fini della qualificazione delle acque reflue trattate come acque pubbliche destinate a usi di interesse generale.
artt. 6 e 7 l. n. 36/1994
La disciplina comprende anche le modalità di riutilizzo e trattamento delle acque reflue urbane sottoposte a depurazione, confermando la rilevanza pubblicistica della relativa gestione.
art. 73 c.p.a.
Richiamato in relazione alla memoria depositata dalla difesa erariale, nella quale è stata sottolineata la rilevanza quantitativa e qualitativa del recapito delle acque depurate nel fiume Chiese.
Massime di principio
- La giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche si estende a tutti gli atti amministrativi che incidono in modo immediato e diretto sul regime delle acque pubbliche, anche quando siano adottati da autorità non istituzionalmente preposte alla tutela delle acque.
- La giurisdizione del TSAP ricorre quando il provvedimento concorre a realizzare, modificare, localizzare, sospendere o eliminare opere idrauliche che disciplinano concretamente le modalità di utilizzazione delle acque pubbliche.
- La realizzazione di un sistema di collettamento e depurazione delle acque reflue, con modifica della localizzazione degli impianti, del tracciato delle condotte o del bacino idrico di recapito, incide direttamente sul regime delle acque pubbliche e rientra nella giurisdizione del TSAP.
- Gli effetti urbanistici, ambientali o espropriativi connessi alla realizzazione di un’opera idraulica non radicano autonomamente la giurisdizione del giudice amministrativo quando tali profili siano strumentali rispetto all’oggetto principale, costituito dalla gestione e regimazione delle acque pubbliche.
- Ai fini del riparto di giurisdizione, la qualificazione dell’intervento deve essere operata valorizzando lo scopo concreto perseguito dall’amministrazione e non soltanto i singoli strumenti o effetti amministrativi utilizzati per realizzarlo.
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