Ordinanza n. 813/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa concessione di idonea misura cautelare - della comunicazione del 16.04.2026 con cui il Comune di Seregno ha respinto l’istanza prot. n. 18276 del 16.03.2026 avente ad oggetto la richiesta di avvio del procedimento per l’approvazione del Piano Attuativo ex art. 40bis L.R. 12/2005; - di ogni atto presupposto, consequenziale e/o eventualmente connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego comunale di avvio del procedimento per l’approvazione di un piano attuativo ex art. 40-bis l.r. Lombardia 12/2005
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la comunicazione comunale del 16 aprile 2026, con cui è stata respinta l’istanza di avvio del procedimento per l’approvazione di un piano attuativo relativo al recupero di un compendio immobiliare dismesso, chiedendo in via incidentale la sospensione dell’efficacia del diniego. Il pericolo prospettato consisteva nel rischio di occupazioni abusive, vandalizzazioni e situazioni di pericolo per la pubblica incolumità. Il testo dell’ordinanza non espone in dettaglio i motivi di illegittimità dedotti contro il diniego, limitandosi a rilevare che le questioni di merito necessitano di un approfondimento incompatibile con la fase cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Pur rilevando che le questioni sottese al ricorso necessitano di un vaglio più approfondito, il Collegio ha ritenuto insussistente il periculum in mora, poiché il compendio immobiliare risultava dismesso da tempo considerevole e il rischio di occupazioni abusive, vandalizzazioni e pericoli per la pubblica incolumità era meramente ipotetico. È stato inoltre ritenuto carente il requisito della non evitabilità del danno, in quanto la società avrebbe potuto presentare, in alternativa all’istanza controversa, una proposta nell’ambito del Programma Integrato di Intervento, nel rispetto delle previsioni del Documento di Inquadramento approvato dal Comune e così come richiesto dall’amministrazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti delle misure cautelari collegiali nel processo amministrativo.
art. 40-bis l.r. Lombardia 12/2005
La disposizione è richiamata quale base normativa della richiesta di avvio del procedimento per l’approvazione del piano attuativo.
Massime di principio
- La tutela cautelare richiede la sussistenza di un pericolo concreto, grave e urgente; un rischio meramente ipotetico non è sufficiente a integrare il periculum in mora.
- Il requisito della non evitabilità del danno può ritenersi insussistente quando il ricorrente disponga di una concreta e praticabile soluzione alternativa, idonea a perseguire il medesimo risultato sostanziale secondo le indicazioni dell’amministrazione.
- Quando le questioni di merito richiedono un approfondimento incompatibile con la fase cautelare, il giudice può respingere la domanda cautelare qualora, comunque, difettino i presupposti del periculum in mora e della non evitabilità del danno.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 401/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 402/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 403/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 404/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 405/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 406/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →