Cassazione Penale, Sentenza n. 46115/2022 del 06/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 01/04/2022 con cui il Tribunale per il riesame di Genova confermò il sequestro preventivo del dipinto a olio su tavola denominato "Trittico della Crocifissione e Santi" (e relativi elementi) disposto a carico delle venditrici; Orsini, terzo proprietario che aveva acquistato l'opera all'asta, deduceva di aver agito in buona fede e contestava la qualificazione del bene come pertinenza vincolata del castello di Camino nonché la motivazione del Tribunale che aveva ritenuto la sua consapevolezza del vincolo e la sua malafede, confermando il sequestro sia a fini di confisca (art. 321, comma 2 c.p.p.) sia a fini impeditivi. La Cassazione ha esaminato se la motivazione del Tribunale fosse conforme alla sentenza di annullamento precedente e ai principi di diritto, in particolare riguardo alla prova della mala fede dell'acquirente e al periculum in mora.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i rilievi del ricorrente: ha annullato l'ordinanza impugnata perché la motivazione del Tribunale è risultata gravemente viziata. In particolare la Corte ha osservato che il Tribunale ha erroneamente desunto la consapevolezza del vincolo di pertinenzialità in capo ad Orsini dalla sua esperienza come esperto d'arte e dalla sua attività difensiva presso la Soprintendenza; ha inoltre rilevato che l'avvio della procedura ex art. 14 d.lgs. 42/04 e la richiesta di informare l'eventuale acquirente indicano che la Soprintendenza di Genova non era a conoscenza del presunto vincolo di pertinenzialità e che, quindi, non era adeguatamente motivata l'affermazione di malafede. La Corte ha altresì censurato il richiamo a fattispecie diverse (es. ricettazione, esportazione illecita) come giustificazione per escludere l'estraneità del terzo acquirente. Per questi motivi l'ordinanza è stata annullata.
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen.
Art. 321 c.2 richiede che il bene non appartenga a persona "estranea al reato" per applicare il sequestro a fini di confisca; art. 321 c.1 può giustificare il sequestro per impedire la dispersione. La Corte ha richiamato che per mantenere il sequestro a fini di confisca era necessario motivare la mancata estraneità del terzo acquirente
art. 322 cod. proc. pen.
Disciplina la legittimazione del terzo proprietario a proporre istanza di riesame; Orsini ha agito in qualità di terzo proprietario
d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42
art. 10 comma 3; art. 13; art. 14; artt. 173 e 174; art. 321 richiamato nel contesto
Normativa sui beni culturali: art.10 c.3 definisce beni immobili "particolarmente importanti"; art.14 disciplina la procedura e gli effetti cautelari in caso di avvio del procedimento per la dichiarazione d'interesse culturale, prevedendo che la casa d'aste venga informata e che il proprietario possa formulare osservazioni; art.173 (violazione antecedente, poi abrogata) e art.174 (esportazione illecita) sono stati richiamati nel dibattito sulla rilevanza delle condotte contestate. La Corte ha sottolineato che l'avvio della procedura ex art.14 e la comunicazione alla casa d'aste indicano che la Soprintendenza genovese non era a conoscenza di un vincolo di pertinenzialità
legge 10 giugno 1939 n. 1089
Norma storica che regolava la dichiarazione di interesse storico e le modalità di notifica/trascrizione; la difesa ha evidenziato che, secondo l'art.3 vigente nel 1953, la notifica e la trascrizione avrebbero avuto rilievo per la conoscibilità del vincolo e per la buona fede dell'acquirente
legge 9 marzo 2022 n. 22
abrogazione dell'art. 173 d.lgs. 42/2004 e introduzione di art. 518-novies c.p.
La fattispecie prevista dall'art.173 è stata abrogata ma la Corte ha ritenuto che vi sia continuità sostanziale con il nuovo reato (art.518-novies c.p.), rilevando che la successione di leggi influisce solo sul trattamento sanzionatorio
art. 240 cod. proc. pen.
comma 3 (richiamato nel testo)
Men- zionato dal Tribunale come norma che disciplina l'eventuale favore per il terzo estraneo al reato; la Corte ha precisato che tale favore richiede reale estraneità sostanziale
art. 627 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa in relazione ai vizi motivazionali impugnati; la contestazione verte sull'adeguatezza della motivazione del provvedimento impugnato ai sensi delle regole di motivazione processuale
Massime di principio
- Per disporre il sequestro a fini di confisca (art.321 c.2 c.p.p.) sul bene di un terzo acquirente è necessario motivare adeguatamente la mancanza di "estraneità" al reato: l'essere esperto d'arte non è di per sé prova di conoscenza del vincolo amministrativo e non giustifica l'applicazione automatica della confisca
- L'avvio di una procedura amministrativa ex art.14 d.lgs. 42/04 e la comunicazione alla casa d'aste indicano che la Soprintendenza non era a conoscenza di un vincolo preesistente: ciò è elemento importante per valutare la buona fede dell'acquirente
- Non è congruo richiamare o presumere responsabilità per reati diversi da quelli contestati (es. ricettazione, esportazione illecita) per giustificare il mantenimento del sequestro senza che tali ipotesi siano concretamente investigate e motivate
- Il periculum in mora non può essere dedotto esclusivamente da una presunta malafede se quest'ultima è fondata su argomentazioni non rigorose; è necessario un concreto e specifico fondamento probatorio del rischio di dispersione
- La documentazione storica e amministrativa (es. atti di notifica e trascrizione di vincoli, certificati di libera circolazione, comunicazioni tra casa d'aste e Soprintendenza) è decisiva per valutare la conoscibilità del vincolo e la buona fede dell'acquirente
- L'acquirente che si attiva amministrativamente (es. formula osservazioni ex art.14 o chiede attestato di libera circolazione) può avere una giustificazione plausibile della propria condotta commerciale, che non deve essere interpretata automaticamente come indice di malafede
- I provvedimenti restrittivi della disponibilità dei beni culturali richiedono motivazioni chiare, specifiche e aderenti ai fatti e alle norme; motivazioni apodittiche o basate su congetture sono suscettibili di annullamento
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