Ordinanza n. 3223/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lombardia, Sez. III, che aveva accolto la domanda cautelare contro la non ammissione alla seconda fase dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense – Sessione 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero della Giustizia ha proposto appello cautelare contro l'ordinanza con cui il TAR Lombardia aveva accolto la domanda di sospensione proposta dal candidato non ammesso alla seconda fase dell'esame di abilitazione forense. Dal testo emerge che il TAR aveva ritenuto viziato il giudizio della Commissione sull'elaborato del candidato, ravvisando la violazione di criteri di valutazione e un difetto di istruttoria, nonché l'insufficienza della motivazione basata sul solo voto numerico. Il Ministero ha contestato tali valutazioni, sostenendo l'assenza di una concreta individuazione dei criteri asseritamente violati o disattesi e del nesso tra il voto attribuito e il dedotto difetto di istruttoria.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e riformato l'ordinanza del TAR. Ha rilevato che il giudice di primo grado non aveva specificato quali criteri concreti fossero stati violati o disattesi dalla Commissione, né in quale misura il voto attribuito all'elaborato fosse riconducibile a un difetto di istruttoria. Ha inoltre ritenuto non condivisibile la censura relativa alla motivazione mediante il solo voto numerico, richiamando il costante orientamento secondo cui, nell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense, il voto numerico è sufficiente a esternare le ragioni del giudizio della Commissione. Per effetto della riforma, ha respinto l'istanza cautelare proposta in primo grado contro la non ammissione alla seconda fase. Il dispositivo precisa altresì la sospensione di ogni ulteriore attività procedimentale fino alla definizione del merito. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del candidato e liquidate in euro 1.500,00, oltre oneri e accessori se dovuti, in favore del Ministero.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato, nel cui ambito è stata riformata l'ordinanza cautelare del TAR.
Massime di principio
- Nell'appello cautelare contro un'ordinanza del TAR, la riforma è giustificata quando il giudice di primo grado abbia ravvisato genericamente la violazione di criteri valutativi o un difetto di istruttoria senza individuare i criteri concretamente violati e senza spiegare il rapporto tra tale violazione e il giudizio contestato.
- Nelle procedure di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, il voto numerico attribuito dalla Commissione può essere sufficiente a motivare il giudizio valutativo, secondo l'orientamento richiamato dal Consiglio di Stato.
- Il sindacato cautelare sulla valutazione di una Commissione d'esame richiede l'individuazione di elementi concreti idonei a evidenziare la violazione dei criteri di valutazione o un difetto di istruttoria; la mera contestazione del risultato e del voto numerico non è sufficiente.
Come è indicizzato
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