Sentenza del 20/03/2018 n. 1192 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Notifica via pec della cartella di pagamento - Ipotesi - Assenza della firma digitale - Non rileva - Ragione - Firma elettronica apposta sulla "busta di trasporto" - Rileva - Garanzia della provenienza, integrità e autenticità del messaggio inviato - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che la notifica della cartella di pagamento fosse invalida perché l'atto trasmesso via PEC non recava una firma digitale. La contestazione riguardava quindi l'asserita mancanza di un requisito formale dell'atto notificato.
La decisione
La contestazione è stata respinta. L'assenza della firma digitale direttamente apposta sulla cartella non determina, di per sé, la nullità o l'annullabilità della notifica. È sufficiente che la cosiddetta busta di trasporto della PEC sia sottoscritta con firma elettronica, poiché tale firma garantisce la provenienza, l'integrità e l'autenticità del messaggio inviato. La notifica telematica deve pertanto ritenersi valida, salvo ulteriori vizi specifici.
Norme richiamate
Disciplina della posta elettronica certificata e della firma elettronica
La validità e l'affidabilità della trasmissione PEC derivano anche dalla sottoscrizione elettronica della busta di trasporto, che certifica l'origine del messaggio e ne preserva integrità e autenticità. Non è indispensabile che il documento allegato rechi una firma digitale autonoma, se la trasmissione consente comunque di garantire tali caratteristiche.
Massime di principio
- La mancanza della firma digitale sul documento allegato a una PEC non comporta automaticamente l'invalidità della notifica.
- Occorre verificare la validità della trasmissione PEC e della relativa busta di trasporto, che devono consentire di identificare il mittente e garantire l'integrità del messaggio e degli allegati.
- La contestazione non può basarsi soltanto sull'assenza della firma digitale dell'atto: devono essere indicati concreti elementi che dimostrino alterazione, incertezza sulla provenienza o difetti della ricevuta di consegna.
- La validità della notifica telematica va distinta dalla validità sostanziale della cartella: eventuali vizi del contenuto dell'atto devono essere contestati autonomamente.
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