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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9813/2025 del 11/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la rescissione del giudicato (art. 629-bis c.p.p.) avverso la sentenza del Tribunale di Verona del 30/05/2019 (irrevocabile il 24/09/2019), sostenendo di essere venuto a conoscenza della condanna solo il 6/02/2024 in occasione della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza di estradizione in Argentina. In via subordinata aveva chiesto la rimessione in termini per proporre impugnazione. La Corte di appello ha respinto l'istanza come intempestiva, ritenendo rilevante un'istanza dell'avv. Anastasia Righetti del 21/08/2020 con cui, in qualità di difensore di fiducia, si chiedeva accesso agli atti e copia, da cui la Corte ha desunto che il condannato era a conoscenza del procedimento e della condanna anni prima della richiesta di rescissione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha ritenuto infondata la richiesta di rinvio per mancata comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale, poiché il procedimento rientra nella forma della camera di consiglio non partecipata (art. 611 c.p.p. come modificato dal d.lgs. n.150/2022). Sulla sostanza, la Corte ha considerato logica e conforme alla comune esperienza la deduzione che l'istanza del 21/08/2020 abbia consentito al difensore di venire a conoscenza degli atti e della condanna; inoltre ha rilevato che, in ogni caso, la richiesta di restituzione del termine risultava intempestiva. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la rescissione del giudicato; nel caso è stata evocata dal ricorrente come titolo per chiedere la rescissione, e la valutazione ha riguardato la decorrenza del termine in relazione alla conoscenza effettiva della sentenza.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Regola la forma della camera di consiglio non partecipata (modificata dal d.lgs. n.150/2022): il procedimento si svolge in forma cartolare, la Corte decide sulla base degli atti scritti e non è prevista comunicazione alle controparti delle conclusioni del Procuratore generale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze per il ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile: condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria; la Corte ha applicato una sanzione di euro 3.000,00.

  • d.lgs. n.150/2022

    Ha modificato l'art. 611 c.p.p. chiarendo e ribadendo l'ambito della camera di consiglio non partecipata; implica che non è necessaria la comunicazione delle conclusioni scritte tra le parti in questo tipo di procedimento.

Massime di principio

  • La conoscenza della sentenza da parte dell'imputato può essere desunta da atti processuali successivi (es. istanza del difensore per accesso agli atti), salvo prova contraria fornita dall'interessato.
  • Una richiesta di accesso agli atti da parte del difensore di fiducia è un elemento idoneo a far presumere la conoscenza del procedimento e, se indicato, anche della condanna, specie se sono trascorsi anni dall'istanza senza che siano prodotti elementi contrari.
  • La decorrenza del termine per proporre la rescissione del giudicato parte dal momento in cui l'interessato ha conoscenza della sentenza; pertanto chi invoca ignoranza deve fornire elementi probatori forti e non meramente congetturali.
  • La rimessione in termini è un rimedio distinto e anch'essa soggetto a termini di tempestività: non è sufficiente proporre istanze alternative senza rispettare i relativi presupposti e termini.
  • Nei procedimenti trattati in camera di consiglio non partecipata (art. 611 c.p.p.), le parti non hanno diritto alla comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale e il giudizio si basa sugli atti scritti depositati.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta normalmente condanna alle spese e può comportare una sanzione pecuniaria secondo l'art. 616 c.p.p.; ciò impone cautela nella proposizione di ricorsi manifestamente infondati.

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