Ordinanza n. 492/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento del bando di concorso pubblico per soli esami, con riserva a favore dei militari volontari delle Forze Armate, finalizzato alla copertura di 1 posto a tempo pieno e indeterminato, area degli istruttori (ex Cat. C), profilo professionale di istruttore amministrativo-contabile, da assegnare al settore difesa del suolo, pianificazione e gestione del territorio, indetto dalla resistente amministrazione il 13.7.2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando di concorso pubblico per un posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore amministrativo-contabile, con riserva a favore dei militari volontari delle Forze Armate
Esito
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’annullamento del bando di concorso pubblico indetto dal Comune per la copertura di un posto nell’area degli istruttori, profilo di istruttore amministrativo-contabile, da assegnare al settore difesa del suolo, pianificazione e gestione del territorio, con riserva a favore dei militari volontari delle Forze Armate. Il testo dell’ordinanza non espone gli specifici motivi di illegittimità dedotti contro il bando. Il giudice ha ritenuto necessario acquisire dalla ricorrente una dichiarazione motivata sulla permanenza dell’interesse alla decisione nel merito, nonché l’aggiornamento della situazione di fatto e degli eventuali atti o fatti sopravvenuti, indicando anche l’eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. Al Comune è stato richiesto di fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa e di depositare, ove non già prodotti, gli atti impugnati e la relativa documentazione.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio nel merito. Ha disposto specifici incombenti istruttori: la ricorrente deve precisare motivatamente se permanga l’interesse alla decisione e aggiornare la situazione della vicenda; il Comune deve fornire chiarimenti documentati e depositare gli atti impugnati e la documentazione di corredo, ove mancanti. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza da parte della Segreteria, nelle forme del processo amministrativo telematico. Il TAR ha espressamente avvertito che l’inerzia della ricorrente sulla dichiarazione relativa alla permanenza dell’interesse potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La Segreteria è stata incaricata di comunicare l’ordinanza alle parti costituite.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per i poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Richiamato per la possibilità di trarre argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti, in particolare dall’inerzia rispetto agli incombenti richiesti.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nell’ordinanza.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente di dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse quando il comportamento processuale della parte, anche mediante inerzia rispetto alla richiesta di dichiarare la permanenza dell’interesse, evidenzi in modo inequivoco il disinteresse alla decisione.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nell’ordinanza.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo richiede al ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell’interesse alla decisione e di aggiornare la situazione di fatto, il mancato adempimento entro il termine assegnato può essere valutato come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse alla definizione della controversia e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- In presenza di un ricorso non ancora definito nel merito, il giudice amministrativo può disporre incombenti istruttori sia a carico del ricorrente, per verificare l’attualità dell’interesse e gli sviluppi sopravvenuti, sia a carico dell’amministrazione, per acquisire chiarimenti documentati e gli atti impugnati con la relativa documentazione.
- Il termine assegnato per gli incombenti istruttori decorre dalla comunicazione dell’ordinanza da parte della Segreteria e gli adempimenti devono essere svolti nelle forme proprie del processo amministrativo telematico.
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