Sentenza n. 26/2026 - Latina, Sezione 1
per l’annullamento – previa sospensione dell’efficacia - quanto all’atto introduttivo del giudizio, della nota della Capitaneria di porto di -OMISSIS- prot. n.-OMISSIS-del 7 settembre 2021, notificata il successivo giorno 14, con la quale è stata disposta l’archiviazione dell’istanza di convalida della patente nautica senza limiti a motore n.-OMISSIS-del 23 giugno 1997, assunta al prot. n. -OMISSIS- del 25 novembre 2020, nonché per l’accertamento del diritto a conseguire il titolo abilitativo richiesto; - quanto ai motivi aggiunti, della nota della Capitaneria di porto di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-dell’11 agosto 2023, comunicata in pari data, recante revoca della prefata patente nautica del 23 giugno 1997.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: archiviazione dell'istanza di convalida della patente nautica e successiva revoca della patente per ritenuta carenza dei requisiti morali
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare patente nautica)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato dapprima il provvedimento con cui la Capitaneria di porto aveva archiviato l'istanza di convalida della patente nautica, ritenendo che l'esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali non fosse equiparabile alla riabilitazione prevista dagli artt. 178 e 179 cod. pen. e non consentisse quindi di conservare i requisiti morali richiesti dall'art. 37 del d.m. 29 luglio 2008 n. 146. Ha dedotto la violazione dell'art. 37 del d.m. n. 146 del 2008 e l'eccesso di potere, sostenendo che l'art. 47, comma 12, della l. n. 354 del 1975 attribuisce all'esito positivo dell'affidamento in prova l'effetto di estinguere la pena detentiva e ogni altro effetto penale, con effetti sostanzialmente analoghi alla riabilitazione. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la successiva revoca della patente, deducendone l'illegittimità derivata e la violazione degli artt. 37 e 41 del d.m. n. 146 del 2008 e dell'art. 47, comma 12, della l. n. 354 del 1975. Ha richiamato, inoltre, l'orientamento giurisprudenziale formatosi sull'analoga disciplina della patente di guida, secondo cui la nozione di provvedimenti riabilitativi comprende anche l'esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali. La domanda di accertamento del diritto al conseguimento del titolo abilitativo è stata proposta congiuntamente alla domanda di annullamento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, annullando sia il provvedimento di archiviazione sia quello di revoca. Ha ritenuto che le clausole degli artt. 37 e 41 del d.m. n. 146 del 2008, riferite ai “provvedimenti di riabilitazione”, abbiano formulazione generale e non limitata alla sola riabilitazione formale ex art. 178 cod. pen. Tali clausole sono state ritenute omologhe a quella dell'art. 120, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992 in materia di patente di guida; pertanto, alla luce della giurisprudenza richiamata, esse comprendono anche il provvedimento attestante l'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, cui l'art. 47, comma 12, della l. n. 354 del 1975 attribuisce l'estinzione della pena detentiva e degli altri effetti penali, salvo le pene accessorie perpetue. Il giudice ha escluso che vi fossero ragioni per adottare, per le patenti nautiche, un'interpretazione diversa da quella affermata per le patenti di guida, trattandosi di discipline dirette a definire requisiti morali per titoli abilitativi alla conduzione di veicoli a motore. Il TAR non ha invece accolto la domanda di accertamento positivo del diritto soggettivo al conseguimento del titolo, non rientrando la controversia nella giurisdizione esclusiva amministrativa. Le spese di lite sono state compensate in ragione della novità della questione e della formazione dell'orientamento favorevole al ricorrente successivamente all'instaurazione del giudizio.
Norme richiamate
art. 37 d.m. 29 luglio 2008 n. 146
provvedimenti di riabilitazione
La formulazione generale comprende non soltanto la riabilitazione formale ex art. 178 cod. pen., ma anche il provvedimento attestante l'esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali, ai fini dei requisiti morali per il conseguimento e il mantenimento della patente nautica.
art. 41 d.m. 29 luglio 2008 n. 146
provvedimenti di riabilitazione
La clausola relativa ai provvedimenti di riabilitazione impedisce di ritenere automaticamente insussistenti i requisiti morali per il mantenimento della patente nautica quando sia intervenuto l'esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali.
art. 47, comma 12, l. 26 luglio 1975 n. 354
estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue
L'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale produce effetti penali sostanzialmente equiparabili a quelli rilevanti ai fini della riabilitazione, consentendo di ricomprenderlo tra i provvedimenti riabilitativi.
artt. 178 e 179 cod. pen.
La riabilitazione penale formale costituisce una delle ipotesi comprese nella più ampia nozione di provvedimenti di riabilitazione utilizzata dalla disciplina delle patenti nautiche.
art. 120, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
provvedimenti riabilitativi
La nozione di provvedimenti riabilitativi, secondo la giurisprudenza richiamata dal TAR, comprende anche l'esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali; tale interpretazione è stata ritenuta applicabile per analogia interpretativa alla disciplina delle patenti nautiche.
art. 38 d.m. 17 settembre 2024 n. 133
La modifica dell'art. 37 del d.m. n. 146 del 2008 ha ampliato espressamente la clausola di salvezza, includendo anche le ipotesi in cui il reato sia estinto; il TAR la richiama come conferma dell'evoluzione della disciplina, senza fondare esclusivamente su di essa la decisione.
Massime di principio
- La nozione di “provvedimenti di riabilitazione” prevista dalla disciplina dei requisiti morali per il conseguimento e il mantenimento della patente nautica non è limitata alla riabilitazione formale ex art. 178 cod. pen., ma comprende anche altri provvedimenti che producano effetti penali sostanzialmente equivalenti.
- L'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, cui l'art. 47, comma 12, della l. n. 354 del 1975 attribuisce l'estinzione della pena detentiva e degli altri effetti penali salvo le pene accessorie perpetue, deve essere considerato provvedimento riabilitativo ai fini della verifica dei requisiti morali per la patente nautica.
- Quando la disciplina dei requisiti morali per patenti nautiche e quella per patenti di guida utilizzano clausole normative omologhe e aperte riferite ai provvedimenti riabilitativi, l'amministrazione non può adottare interpretazioni divergenti senza una specifica ragione normativa o sistematica.
- Il giudice amministrativo può annullare il diniego o la revoca del titolo abilitativo fondati sulla sola mancata riabilitazione formale, qualora l'interessato dimostri l'esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali; ciò non implica, al di fuori della giurisdizione esclusiva, l'accertamento positivo di un diritto soggettivo al conseguimento del titolo.
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