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Sentenza

Sentenza n. 3013/2026 - Milano, Sezione 3

per l’annullamento 1) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della deliberazione del Consiglio comunale di Sesto San Giovanni n. 4 del 27.02.2025 (doc.1), pubblicata sull’albo pretorio a far data dal 14.03.2025 e fino al 28.03.2025, di cui è stata data comunicazione con nota comunale del 14.03.2024, ricevuta in data 18.03.2025 (doc.2), di approvazione del “vincolo preordinato all’espropriazione del diritto di superficie di porzione terreno catastalmente censito al foglio 5 particella 126 del Comune di Sesto San Giovanni (MI), nonché delle aree occupate e delle sue opere accessorie, nonché di imposizione di servitù, ai sensi degli artt. 52 e 53 del D.Lgs n. 259/2003 e dell’art. 44 del DPR n. 327/2001, sulle aree di accesso all’impianto e sulle aree occupate dai cavidotti, relativamente alla stazione radio base inwit S.p.A. – cod. sito I074MI Sesto S. Giovanni Trento” (cfr. doc.1 e 2). b) di ogni atto e/o provvedimento preordinato, consequenziale e comunque connesso, ivi inclusa, ove occorrer possa: - della comunicazione di avvio del procedimento notificato da Inwit S.p.A. in data 06.06.2023, in atti comunali PG n. 60921/2024 (doc.3); - degli elaborati presentati nella suddetta istanza e in particolare l’elaborato Allegato n.2 Piano Particellare nel quale vengono specificate e quantificate le diverse destinazioni delle aree soggette a esproprio, servitù di passo, servitù di cavidotti e occupazione temporanea ricadenti nel mappale 126 del Foglio 5 del NCEU del Comune di Sesto San Giovanni. - della nota in atti comunali del 06.02.2025; - della nota integrativa in data 28.11.2024 depositata in atti comunali PG n. 125981/2024; - della proposta di deliberazione Consiglio Comunale 689/2025; 2) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente in data 11.02.2026: - della comunicazione ex art. 17 d.P.R. n. 327/01 a firma del p.p. Inwit S.p.A., R.U.P. Ing. Francesco Piccirillo (doc.15), ricevuta dagli odierni ricorrenti in data 2.12.2025 (cfr. doc.16) Nonché, se ed in quanto occorre possa: - della dichiarazione di pubblica utilità (implicita) dichiarata con la sopracitata nota del 2.12.2025 di Inwit, gravata sub a); - della comunicazione di Inwit S.p.A., datata 28/11/2025, ricevuta sempre in data 2.12.2025, avente ad oggetto “conclusione del tentativo di bonario componimento ai sensi del D.lgs 259/2003 art. 51 comma 3” (doc.17); - di ogni atto e/o provvedimento preordinato, consequenziale e comunque connesso, anche allo stato non noto;

Giustizia amministrativa202501749

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione comunale di apposizione del vincolo preordinato all’espropriazione del diritto di superficie e imposizione di servitù per una stazione radio base, nonché comunicazioni successive dell’operatore ai sensi dell’art. 17 d.P.R. 327/2001

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Comune e autorità espropriante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la deliberazione del Consiglio comunale che ha apposto il vincolo preordinato all’espropriazione del diritto di superficie su una porzione dell’area e imposto servitù di passaggio e di cavidotto, relativamente a una stazione radio base già esistente e funzionante. Hanno dedotto la contraddittorietà dell’azione amministrativa rispetto a precedenti dinieghi comunali fondati sulla vigenza del contratto di locazione dell’area; l’assenza di un previo valido tentativo di bonario componimento; lo sviamento di potere, sostenendo che la procedura espropriativa fosse diretta a eludere il rapporto contrattuale; nonché la violazione dell’art. 9 della legge regionale Lombardia n. 12/2005 per difetto di motivazione sull’interesse pubblico. Con i motivi aggiunti hanno impugnato la comunicazione di Inwit ex art. 17 d.P.R. 327/2001 e la comunicazione di conclusione del tentativo di bonario componimento, deducendo illegittimità derivata, violazione dell’art. 17 d.P.R. 327/2001 per l’asserita approvazione di un progetto definitivo non conosciuto, incompetenza dello Stato e difetto di motivazione quanto alla dichiarazione di pubblica utilità. Il Comune ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto ai motivi aggiunti, poiché gli atti erano stati adottati esclusivamente da Inwit.

La decisione

Il TAR ha respinto sia il ricorso principale sia i motivi aggiunti. Ha ritenuto il Comune legittimato passivamente rispetto all’impugnazione della propria deliberazione e degli atti istruttori sottesi, ma privo di legittimazione passiva rispetto ai motivi aggiunti, rivolti contro atti adottati esclusivamente da Inwit. Nel merito, il giudice ha affermato che gli impianti di reti pubbliche di comunicazione elettronica sono opere di pubblica utilità ex lege e che l’operatore può assumere la qualifica di autorità espropriante. L’art. 44, comma 1-bis, d.lgs. 259/2003 consente di applicare la procedura espropriativa anche quando l’impianto sia già realizzato su un’area detenuta in forza di un accordo privatistico, sicché la vigenza del contratto di locazione non impedisce l’apposizione del vincolo. Il mutamento normativo intervenuto nel 2022 giustifica il diverso orientamento del Comune rispetto a precedenti determinazioni e non configura contraddittorietà né lesione di un legittimo affidamento, non potendo l’operatore confidare nell’immutabilità della disciplina normativa o della situazione esistente. Il tentativo di bonario componimento riguarda il prezzo della cessione bonaria alternativa al decreto di esproprio e costituisce condizione di procedibilità per l’emanazione del decreto di esproprio, non per la preliminare apposizione del vincolo; in ogni caso, Inwit aveva formulato un’offerta economica non accettata dai proprietari. Non è stato ravvisato sviamento, poiché l’espropriazione mirava ad acquisire un diritto reale stabile, funzionale alla continuità del servizio e alla pianificazione degli investimenti, e non a eludere il contratto di locazione. È stata respinta anche la censura di difetto di istruttoria e motivazione, poiché la pubblica utilità dell’impianto deriva direttamente dalla legge e non richiede un’ulteriore specifica valutazione comunale. Quanto ai motivi aggiunti, la comunicazione impugnata non approvava alcun progetto definitivo, ma informava dell’avvenuta apposizione del vincolo e invitava a presentare osservazioni utili alla determinazione dell’indennità; il richiamo all’art. 17 d.P.R. 327/2001, se improprio, non rendeva illegittimo l’atto. Inwit non aveva inoltre dichiarato autonomamente la pubblica utilità, ma si era limitata a comunicare l’efficacia di una pubblica utilità già prevista ex lege. La disciplina ministeriale relativa agli impianti a uso esclusivamente privato non era applicabile. Le spese sono state compensate per la peculiarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 51, comma 1, d.lgs. 259/2003

    gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico ... presentano carattere di pubblica utilità ex lege

    La pubblica utilità degli impianti di reti pubbliche di comunicazione elettronica è direttamente stabilita dalla legge e non richiede un’ulteriore valutazione discrezionale dell’amministrazione in sede di apposizione del vincolo.

  • art. 51, comma 3, d.lgs. 259/2003

    l’operatore, previa apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ... può esperire la procedura per l’emanazione del decreto di esproprio

    L’operatore di rete pubblica può agire quale autorità espropriante dopo l’apposizione del vincolo; il previo tentativo di bonario componimento riguarda il prezzo della cessione e costituisce condizione per l’emanazione del decreto di esproprio, non per l’apposizione del vincolo.

  • art. 44, comma 1-bis, d.lgs. 259/2003

    Le disposizioni dell’articolo 51, comma 3, sono applicabili anche nei casi in cui gli impianti ... risultino già realizzate su beni immobili detenuti dagli operatori in base ad accordi di natura privatistica

    La procedura espropriativa può essere attivata anche per impianti già realizzati e detenuti in forza di un contratto o altro accordo privatistico; la disponibilità derivante dalla locazione non preclude l’acquisizione di un diritto reale stabile.

  • art. 43, comma 4, d.lgs. 259/2003

    sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria

    Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione elettronica sono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e sono quindi compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica.

  • art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. 327/2001

    Consente di qualificare l’operatore privato cui la legge attribuisce il potere espropriativo come autorità espropriante.

  • art. 17 d.P.R. 327/2001

    La comunicazione impugnata è stata considerata informativa dell’avvenuta apposizione del vincolo e funzionale alla presentazione di osservazioni sull’indennità, nonostante il richiamo alla disposizione e l’assenza di un progetto definitivo da approvare.

  • art. 51, comma 2, d.lgs. 259/2003

    Disciplina una fattispecie diversa, relativa agli impianti a uso esclusivamente privato dichiarabili di pubblica utilità con decreto ministeriale, non applicabile a un impianto di rete pubblica.

  • art. 9 l.r. Lombardia n. 12/2005

    La censura di violazione della norma è stata respinta perché, per gli impianti la cui pubblica utilità è prevista ex lege, non era necessaria un’ulteriore motivazione comunale sull’interesse pubblico.

Massime di principio

  • Gli impianti di reti pubbliche di comunicazione elettronica hanno carattere di pubblica utilità direttamente per legge; pertanto, in sede di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, l’amministrazione non deve svolgere un’ulteriore autonoma valutazione sull’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera.
  • L’operatore di rete pubblica cui la legge attribuisce il potere espropriativo assume la qualifica di autorità espropriante e può promuovere la procedura prevista dal d.P.R. 327/2001 previa apposizione del vincolo da parte dell’autorità competente.
  • L’art. 44, comma 1-bis, d.lgs. 259/2003 consente l’attivazione della procedura espropriativa anche quando l’impianto sia già realizzato e l’area sia detenuta in forza di un rapporto privatistico, poiché la locazione non preclude l’acquisizione di un diritto reale idoneo a garantire stabilità e continuità del servizio.
  • Il tentativo di bonario componimento previsto dall’art. 51, comma 3, d.lgs. 259/2003 concerne il prezzo della cessione bonaria e costituisce condizione di procedibilità per l’emanazione del decreto di esproprio, non per la preliminare apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.
  • L’affidamento del privato non può fondarsi sulla pretesa immutabilità della legislazione o della situazione giuridica esistente; l’introduzione di una disciplina che consente l’espropriazione anche in presenza di un contratto di locazione può giustificare il mutamento dell’orientamento amministrativo senza determinare contraddittorietà o lesione del legittimo affidamento.
  • Una comunicazione dell’operatore che si limiti a informare dell’avvenuta apposizione del vincolo e a sollecitare osservazioni sulla determinazione dell’indennità non costituisce approvazione di un progetto definitivo né autonoma dichiarazione di pubblica utilità, anche se richiama impropriamente l’art. 17 d.P.R. 327/2001.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione di pubblica utilitàDecreto di esproprio e procedimentoReti e impianti energeticiEfficacia ed esecuzione del provvedimento
RamiEspropriazione per pubblica utilitàEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimo affidamentoDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePrincipio di legalità e tipicità

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